Codice di Procedura Civile art. 603 - Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.InquadramentoNell'espropriazione contro il terzo proprietario, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell'art. 603, sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento (Cass. n. 20580/2007). Il precetto non contiene, peraltro, alcuna intimazione ad adempiere nei confronti del terzo (Satta, III, 1968, 430). Nell'atto di precetto deve essere indicato il bene del terzo che si intende espropriare. Atti preliminari all'espropriazione forzataPoiché l'espropriazione forzata si svolgerà in danno del terzo proprietario, la disposizione in esame stabilisce che il titolo esecutivo ed il precetto, oltre che al debitore, siano notificati anche allo stesso. È stato evidenziato in sede di legittimità che, quando oggetto dell'espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell'art. 603, sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento, precisando, al contempo, che, una volta avvertito il debitore dell'imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all'espropriazione ed è solo a quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 604, deve essere notificato l'atto di pignoramento (Cass. n. 20580/2007). Nel precetto dovrà, sempre a tal fine, essere specificamente indicato il bene del terzo che si intende espropriare. Tuttavia il precetto non contiene alcuna intimazione rivolta al terzo (Satta, III, 1968, 430). Pertanto, deve essere rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati (Cass. n. 5507/2003). BibliografiaCastoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2019; Costantino, Le figure di terzo proprietario, in Riv. dir. civ. 1986, II, 389; Costantino, Le espropriazioni forzate speciali, Milano, 1982; Luiso, L’esecuzione ultra partes, Milano, 1985; Mandrioli, Il terzo nel procedimento esecutivo, in Riv. dir. proc. 1954, 185; Rubino, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, Milano, 1956; Tarzia, Espropriazione contro il terzo proprietario, in Nss. D.I., VI, Torino 1964, 966; Travi, Espropriazione contro il terzo proprietario, in Nss. D.I., VIII, Torino, 1992, 4 ss.; Vaccarella, Il terzo proprietario nei processi di espropriazione forzata - La tutela, in Riv. dir. civ. 1986, II, 407. |