Codice di Procedura Civile art. 608 bis - Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante (1).

Rosaria Giordano

Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante (1).

[I]. L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 38 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

Inquadramento

La norma è stata introdotta dalla l. n. 80/2005, al fine di chiarire che l'estinzione per rinuncia dell'istante opera anche nell'esecuzione per rilascio (Bove - Balena, 2006, 315; Giordano, 1242 ss.).

Per la produzione dell'effetto estintivo non è necessaria l'accettazione dell'esecutato ma è discusso se la fattispecie si perfezioni anche a prescindere da un provvedimento del giudice dichiarativo dell'estinzione (Cordopatri, 777; Giordano, 1242 ss).

L'ordinanza che dichiara l'estinzione non è impugnabile, neppure mediante ricorso per cassazione, salva la statuizione sulle spese (Cass. III, n. 19184/2003, Foro it., 2004, I, 1122, con nota di Tombari Fabbrini).

Rinuncia al rilascio da parte dell'istante

Primo presupposto di carattere generale cui la disposizione in commento subordina la produzione dell'effetto estintivo della procedura è la rinuncia effettuata dalla parte avente diritto alla consegna del bene mobile ovvero al rilascio del bene immobile indicata nel titolo esecutivo, rinuncia che dovrà intervenire prima della conclusione dell'esecuzione, ossia, rispettivamente, della consegna ovvero del rilascio.

Quanto alle modalità della rinuncia, è la stessa norma in esame a chiarire che la stessa si effettua con atto prima notificato alla parte esecutata e, quindi, consegnato all'ufficiale giudiziario.

Secondo parte della dottrina, la rinuncia, tuttavia, potrebbe essere effettuata oralmente anche al momento dell'accesso in presenza dell'esecutato ed essere verbalizzata dall'ufficiale giudiziario (Bove - Balena, 2006, 315; Giordano, 1242 ss.).

In applicazione del disposto dell'art. 629 non è invece necessario che la rinuncia sia accettata dall'esecutato (Cordopatri, 777).

Effetti

La norma rimane silente circa la necessità, ai fini della produzione degli effetti della rinuncia, di un provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Secondo alcuni tale silenzio dovrebbe essere interpretato nel senso di rendere possibile il perfezionamento dell'estinzione con la semplice consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di rinunzia precedentemente notificato dallo stesso istante all'esecutato (Cordopatri, 777).

Altri ritengono che un provvedimento del giudice dell'esecuzione sia necessario per la produzione dell'effetto estintivo e ciò per rendere coerente la disciplina stabilita dalla disposizione in esame con quella dell'art. 629 in tema di rinuncia all'esecuzione forzata e dell'art. 306 (Giordano, 1242 ss.).

Provvedimento dichiarativo dell'estinzione e regime dello stesso

Con l'ordinanza che dichiara l'estinzione del procedimento di rilascio a seguito della rinunzia dell'istante il giudice pronuncia anche sulle spese: la regola per il riparto delle stesse dovrebbe essere quella generale per la quale le stesse sono poste a carico del rinunciante, salvo diverso accordo tra le parti (v., con riguardo all'art. 629, Cass. III, n. 18514/2006).

Quanto al regime dell'ordinanza, dovrebbe trovare applicazione anche nella fattispecie in esame l'orientamento che esclude la possibilità di ricorrere ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza di estinzione del processo per rinuncia in quanto non costituisce provvedimento avente i caratteri della decisorietà e della definitività, fatta eccezione per il capo relativo alla pronuncia sulle spese (Cass. III, n. 19184/2003, Foro it., 2004, I, 1122, con nota di Tombari Fabbrini).

Bibliografia

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