Codice di Procedura Civile art. 611 - Spese dell'esecuzione.

Rosaria Giordano

Spese dell'esecuzione.

[I]. Nel processo verbale [126 1] l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante [95].

[II]. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione (1) a norma degli articoli 91 e seguenti (2) con decreto che costituisce titolo esecutivo [474 2].

(1) Le parole « giudice dell'esecuzione » sono state sostituite alla parola « pretore » dall'art. 93 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

(2) Le parole « a norma degli articoli 91 e seguenti » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 39 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

Inquadramento

L'ufficiale giudiziario riveste un ruolo fondamentale nell'ambito dell'esecuzione forzata per consegna o rilascio: ciò è confermato anche dal disposto della norma in esame laddove attribuisce allo stesso il potere/dovere di specificare nel processo verbale di consegna o rilascio le spese anticipate dalla parte istante, affinché siano poste a carico dell'esecutato che, attraverso il proprio comportamento commissivo o omissivo, abbia reso necessaria l'esecuzione per addivenire alla consegna della cosa mobile ovvero all'immissione in possesso dell'immobile in favore dell'avente diritto (Castoro, 965).

Sarà quindi il giudice dell'esecuzione a provvedere alla liquidazione di tali spese nonché a quella dei compensi del difensore (in giurisprudenza Cass. n. 15341/2011), mediante un decreto che, in accordo con la prevalente impostazione, è equiparabile ad un provvedimento monitorio (Denti, 193; Satta, 254).

Specificazione nel verbale delle spese sostenute dalla parte istante

Nell'ambito delle spese anticipate dalla parte istante la consegna o il rilascio che devono essere specificate dall'ufficiale giudiziario nel verbale a seguito della conclusione della procedura rientrano tutte le spese, di qualsiasi genere, sostenute dalla stessa, i.e. sia quelle materiali (ad es. di trasporto, facchinaggio, consulenza tecnica), sia quelle legali (ad es. di notificazione dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio, competenze dell'ufficiale giudiziario, depositi di cancelleria).

Non integra alcuna invalidità, peraltro, la specificazione delle spese anticipate dall'istante effettuata dall'ufficiale giudiziario in atto integrativo distinto dal processo verbale (Castoro, 965).

Liquidazione delle spese

Criteri

Sulla base della specifica dell'ufficiale giudiziario è poi il giudice dell'esecuzione a liquidare le spese della procedura con un decreto che costituisce titolo esecutivo: ai sensi del comma 2 dell'art. 611, così come modificato dalla l. n. 80/2005, tale liquidazione deve essere effettuata ex artt. 91 ss., i.e. applicando le norme del primo libro del codice di procedura civile in tema di condanna alle spese di lite.

La riforma sembra chiarire, attraverso tale riferimento, alcune questioni interpretative che avevano determinato un vivace dibattito, in dottrina come in giurisprudenza, nell'assetto previgente. Invero deve ritenersi risolta in senso affermativo, mediante il richiamo agli artt. 91 ss., la questione relativa alla possibilità per il giudice dell'esecuzione di liquidare, nel decreto reso ex art. 611, anche gli onorari di difesa, e non soltanto le spese vive dell'esecuzione (Bove (-Balena), 2006, 283; Giordano, 1240).

Questa tesi è stata confermata dalla S.C. affermando che essendo il giudice dell'esecuzione, in accordo con la nuova formulazione dell'art. 611, comma 2, c.p.c. tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese del procedimento a norma degli artt. 91 ss., il potere di liquidazione dello stesso, in precedenza limitato alle spese vive, deve ritenersi esteso anche ai compensi dovuti per l'attività procuratoria (Cass. n. 15341/2011). E' stato poi precisato che rispetto alla liquidazione di tali compensi, godendo di una competenza funzionale, il giudice dell'esecuzione non incontra limiti rispetto alla propria competenza per valore né alle modalità di proposizione dell'istanza (ossia se formulata in virtù della norma in esame ovvero degli artt. 633 e ss.: Cass. n. 24730/2013).

Opposti erano gli orientamenti che si erano formati sulla questione prima del recente intervento normativo. Invero, secondo una prima tesi, il contenuto di tale provvedimento doveva essere invece limitato alle spese vive anticipate dall'istante e specificate dall'ufficiale giudiziario e non poteva essere esteso anche a quelle di difesa tecnica, per ottenere il pagamento delle quali la parte doveva ricorrere alla procedura d'ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. (Cass. S.U., n. 1471/1996, Foro it., 1996, I, 1689, con nota di E. Fabiani), ovvero procedere direttamente, senza previa liquidazione giudiziale, con l'intimazione del relativo atto di precetto (avverso il quale vi è il potere dell'intimato di proporre opposizione ex art. 615: Cass. n. 25002/2008).

In tale assetto si era altresì evidenziato che, in tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto e successiva comunicazione dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 608, comma 1, (c.d. preavviso di rilascio), ma senza che si sia poi reso necessario procedervi coattivamente, la parte istante ha diritto al rimborso delle spese processuali sostenute, ivi comprese le spese vive (i cosiddetti esborsi), i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato. Detta pretesa può essere avanzata con le forme del giudizio ordinario, a maggior ragione quando (come nella specie) al decreto di cui all'art. 611 non possa farsi ricorso o perché trattasi di recuperare i diritti e gli onorari di difesa (per i quali non è ammesso richiedere l'emissione di siffatto decreto) o perché, trattandosi di spese vive (per il cui recupero sarebbe in ipotesi ammissibile far luogo al procedimento previsto dal citato art. 611), la procedura si è conclusa senza che l'ufficiale giudiziario abbia dovuto redigere il processo verbale delle operazioni compiute, attestante anche tutte le spese anticipate dalla parte esecutante e costituente il presupposto indispensabile per l'emanazione della particolare ingiunzione contemplata dal predetto art. 611 (Cass. n. 11197/2007).

In dottrina tale posizione era stata criticata soprattutto per il contrasto della stessa con il principio di economia processuale, poiché ne risultava l'imposizione di un duplice procedimento per la liquidazione delle spese complessive, incluse quelle di difesa tecnica, di un unico procedimento (E. Fabiani, 1698).

Forma e regime del provvedimento

Il Giudice provvederà sull'istanza di liquidazione con decreto costituente titolo esecutivo.

Tradizionalmente problematica è la questione relativa alla natura del provvedimento reso ex art. 611, non priva, del resto, di conseguenze pratiche in quanto spiega diretta incidenza sui rimedi esperibili avverso il provvedimento che liquida le spese ed, oggi, gli onorari di difesa del procedimento di esecuzione per rilascio.

In dottrina, secondo alcuni deve infatti attribuirsi al provvedimento in questione natura di atto autonomo del giudice dell'esecuzione costituente titolo esecutivo impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi ovvero, qualora sia iniziato sulla base dello stesso un procedimento esecutivo, ex art. 615 (Mandrioli, 1991, 641), mentre per altri lo stesso costituirebbe un provvedimento monitorio impugnabile ai sensi degli artt. 645 ss., nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Denti, 193; Satta, 254).

In giurisprudenza si tendeva  ad affermare, nel primo senso, che Il creditore che agisce in "executivis" per consegna o rilascio, per il principio stabilito dall'art. 91 - di cui l'art. 611 costituisce applicazione - ha diritto al rimborso delle spese vive, con provvedimento autonomo del giudice dell'esecuzione  costituente titolo esecutivo mancando un provvedimento che chiude il procedimento, mentre  sulla domanda di rimborso delle spese affrontate nella stessa procedura per l'assistenza tecnica il medesimo giudice, competente per materia, provvede invece con decreto, di natura monitoria (Cass. n. 9777/1997; v., tuttavia, in senso diverso, Cass. n. 8407/1993).

Tale tesi non trova già riscontro nella giurisprudenza di legittimità avendo riguardo all'assetto normativo successivo alle modifiche apportate alla norma in esame dalla l. n. 80/2005, essendosi affermato che, poiché la liquidazione anche dei compensi professionali consente di ritenere equiparabile il decreto in esame a quello emesso ex art. 614 nell'esecuzione per gli obblighi di fare (Cass. n. 15341/2011). Pertanto, tale provvedimento è impugnabile mediante opposizione a decreto ingiuntivo (e ciò, in base al generale principio di prevalenza della sostanza sulla forma ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, anche laddove il giudice abbia erroneamente definito lo stesso ordinanza: Cass. n. 24260/2010).

Sotto altro profilo, con riguardo al provvedimento di diniego del decreto di ingiunzione ai sensi della norma in esame, si ritiene che avverso lo stesso non sia esperibile il regolamento di competenza (Cass. n. 12398/1995).

Bibliografia

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