Codice di Procedura Civile art. 617 - Forma dell'opposizione.Forma dell'opposizione. [I]. Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo [474] e del precetto [480] si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio [153] di venti giorni (1) dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [479 1]. [II]. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione [491] e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione [484] nel termine perentorio di venti giorni (1) dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo [474] o il precetto [480], oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti [530 2, 569 2]. (1) Le parole « venti giorni » sono state sostituite alle parole « cinque giorni », in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 41 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. InquadramentoCon l'opposizione agli atti esecutivi possono essere fatti valere vizi formali degli atti dell'esecuzione forzata nonché concernenti gli atti preliminari alla stessa. La norma in esame fa riferimento, peraltro, alla nozione di irregolarità e non a quella di nullità degli atti: tale assimilazione fa ritenere che in sede esecutiva venga derogato il principio di tassatività delle nullità processuali sancito dall'art. 156 (Verde, Capponi, III, 223). Il termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi è di venti giorni decorrente dal compimento dell'atto esecutivo oggetto della stessa ovvero dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto o, sempre ove riguardi siffatti atti, dal primo atto di esecuzione. La verifica del rispetto del termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi è compiuta di ufficio dal giudice (Cass. n. 27533/2014). Le opposizioni mediante le quali sono denunciati vizi del precetto o del titolo esecutivo vanno proposte nella forma di un'opposizione c.d. preventiva all'esecuzione forzata con atto di citazione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 480, comma 3. Dopo l'inizio dell'esecuzione forzata, l'opposizione ex art. 617, comma 2, si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 617 - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. (Cass. S.U., n. 13913/2017). Profili generali e vizi deducibiliMediante l'opposizione agli atti esecutivi possono essere denunciati vizi formali degli atti dell'esecuzione forzata nonché concernenti gli atti preliminari alla stessa. La disposizione in commento, quanto ai vizi deducibili, fa riferimento alla “regolarità” e non al più radicale vizio della nullità degli atti processuali. In realtà il sistema degli artt. 156 e ss. disciplina la sola nullità degli atti processuali rispetto alla quale, come si è osservato in dottrina, l'inesistenza è qualcosa di più e l'irregolarità qualcosa in meno. In particolare, alla nozione di irregolarità possono ricondursi sia difformità dal modello legale che non implicano nullità ma, sotto il profilo disciplinare, sono ad essa assimilate per alcuni profili, sia quella categoria residuale che rimane, in linea di principio, priva di sanzioni o altre conseguenze (Mandrioli, 516). Tuttavia con l'opposizione agli atti esecutivi possono indifferentemente essere fatti valere vizi che comportano una nullità dell'atto che la stessa irregolarità: tale assimilazione fa ritenere che in sede esecutiva venga derogato, attraverso la norma in esame, il principio di tassatività delle nullità processuali enunciato dal comma 1 dell'art. 156 (Verde, Capponi, III, 223). Come precisato in giurisprudenza, resta peraltro fermo che l'opposizione agli atti esecutivi si risolve in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, alla quale, pertanto, è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall'art. 159, operando tale principio anche per le cd. nullità insanabili - quali quelle attinenti al difetto dello "ius postulandi" ovvero della rappresentanza o della capacità di agire - che debbono essere fatte valere nel termine di decadenza per l'opposizione, atteso che la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che esso possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza (Cass. n. 14449/2016). In senso diverso si pone altra parte della giurisprudenza della medesima S.C. che riconosce un differente regime ai vizi c.d. insanabili. In tale prospettiva, è stato affermato che la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell'esecuzione affinché ne sia dichiarata l'improcedibilità per non essere il difensore del creditore procedente munito di valida procura alle liti non ha natura di opposizione esecutiva, perché non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo, né è necessaria per impedire che la nullità resti sanata; tale istanza, inoltre, non è soggetta ai termini di decadenza previsti per le opposizioni agli atti esecutivi, potendo la perdurante mancanza di un difensore munito di valida procura essere rilevata e dichiarata dal giudice dell'esecuzione in qualsiasi momento del procedimento anche senza l'impulso di parte (Cass. n. 8959/2016). Legittimati alla proposizione dell'opposizione agli atti sono tutte le parti del procedimento esecutivo, quindi il debitore come i creditori, nonché altri soggetti i quali, come l'aggiudicatario, si trovino ad essere destinatari degli effetti giuridici di un provvedimento del giudice dell'esecuzione. In forza dei principi generali, la pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi può giovare solo a chi l'ha proposta e coltivata e non ai soggetti del processo esecutivo che, benché lesi nella propria posizione dagli effetti dell'atto da altri opposto, sono rimasti inerti (Cass. n. 28641/2024). Oggetto dell'opposizioneAtto di citazione per opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, c.p.c.); Ordinanza del giudice dell’esecuzione in tema di opposizione agli atti esecutivi (art. 617, 618 c.p.c.); Ricorso per opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 2, c.p.c.); Opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento (artt. 586, 617 c.p.c.) Atti preliminari all'esecuzione Ai sensi del comma 1 della disposizione in esame possono essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi, in primo luogo, i vizi concernenti la regolarità formale del titolo e del precetto. Quanto ai vizi deducibili riguardanti l'atto di precetto, occorre tener presente che ai sensi dell'art. 480, comma 2, l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo, ove non contestuale a quella del precetto, nonché la trascrizione integrale del titolo nell'atto di precetto nelle ipotesi in cui detta trascrizione è prevista. Nonostante l'art. 480 sanzioni con la nullità del precetto l'omessa indicazione delle parti, la dottrina è incline a ritenere che tale vizio non sussista qualora l'identificazione delle stesse sia comunque possibile attraverso gli altri elementi del precetto o risulti dal titolo esecutivo contestualmente notificato o trascritto nell'atto (Nicoletti, 862; Persico, 563). La giurisprudenza, in sede applicativa, ha ritenuto, quindi, che l'omessa indicazione nell'atto di precetto e nel titolo del nome di battesimo dell'opponente non determina alcuna nullità dell'atto di precetto essendo dagli altri elementi emergenti da tali atti facilmente ed esattamente individuabile il destinatario del titolo e dell'atto opposto (Trib. Roma VII, 11 gennaio 2013, n. 604). Si è inoltre evidenziato che l'omissione del codice fiscale è irrilevante e non determina la nullità dell'atto giudiziario se l'atto è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, e tale da non determinare un'incertezza assoluta in ordine al soggetto contro il quale è stata proposta la domanda (cfr. Trib. Massa, 22 giugno 2015, n. 688, in una fattispecie nella quale l'atto di precetto è stato notificato unitamente alla sentenza di condanna, nella quale tutti i dati delle parti erano correttamente riportati e comunque vi erano elementi di fatto tali non permettere di ingenerare la minima confusione nemmeno sull'individuazione della prestazione intimata). L'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo è richiesta, a pena di nullità, qualora la notifica del titolo sia stata effettuata separatamente, ossia precedentemente alla notificazione del precetto (Cass. III, n. 4787/2001). L'opponente a precetto può limitarsi ad eccepire la mancanza di tale requisito, senza incorrere in alcun onere probatorio, gravando sull'autore dell'atto l'onere di fornire la prova dei requisiti di validità e di efficacia dell'atto che compie (Cass. III, n. 14090/2014). Il precetto privo dell'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, ove avvenuta separatamente, è nullo (Trib. Bari, II, 4 novembre 2008, n. 2491, in giurisprudenzabarese.it). Peraltro, si è anche precisato, al contempo, che la mancata o inesatta indicazione, nell'atto di precetto, della data di notifica del titolo esecutivo, non inficia il precetto se consente al debitore di individuare, senza incertezze, quale sia lo specifico titolo esecutivo azionato, in quanto lo scopo dell'atto deve dunque ritenersi raggiunto (Trib. Como, 27 luglio 2007). Nell'espropriazione forzata minacciata in virtù di ingiunzione dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 654 la mancata menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva comporta non l'inesistenza giuridica, ma la nullità del precetto medesimo, per effetto del combinato disposto degli art. 654, 480 e 479, che dev'essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi (Trib. Tivoli, 1° giugno 2007). L'atto di precetto non deve, invece, contenere a pena di nullità la data di apposizione della formula esecutiva (Trib. Roma IV, 29 maggio 2007, in Giur. mer., 2007, n. 10, 2630). I titoli di credito quando sono posti a fondamento dell'esecuzione devono essere integralmente trascritti nell'atto di precetto. È stato peraltro precisato che il precetto deve contenere la trascrizione non necessariamente integrale del titolo di credito bensì la indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione (Cass. n. 3593/1990). La mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto intimato in base a cambiale o ad assegno, che è prescritta per la sua individuazione, ne determina la nullità, è deducibile con l'opposizione ex art. 617 (Cass. III, n. 5168/2005). La l. n. 263/2005 ha accomunato nella medesima categoria delle cambiali e degli altri titoli di credito anche le scritture private autenticate, limitandone l'efficacia esecutiva alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, ed ha altresì stabilito, come già per le cambiali e per gli altri titoli di credito, l'obbligo ai sensi dell'art. 480, comma 2, di trascrivere integralmente le dette scritture nell'atto di precetto (Castoro, 23). L'art. 12 d.lgs. n. 28/2010, sulla mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale, prevede che, qualora tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale qualora gli avvocati attestino e certifichino la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, dovendo, in difetto di tali presupposti, essere richiesta l'omologa dell'accordo allegato al verbale al Presidente del tribunale che concede l'exequatur con decreto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico (sulle modalità del controllo operato dal Presidente del Tribunale v. Trib. Modica 9 dicembre 2011). Analogamente, l'art. 5 d.l. n. 132/2014, conv., con modif., nella l. n. 162/2014, prevede che in materia di negoziazione assistita l'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Sia nell'ipotesi di mediazione obbligatoria che di negoziazione assistita l'accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2. Anche in ragione di tale indicazione nonché dell'assenza dell'intervento dell'autorità giudiziaria ai fini della formazione di tali titoli non sussiste alcun dubbio in ordine alla natura di titoli esecutivi stragiudiziali degli stessi di talché in sede di opposizione all'esecuzione potranno essere dedotti in via di eccezione anche fatti anteriori alla formazione del titolo. È stato affermato, quanto alla regolarità formale del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata, che la denuncia dell'erronea apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del comma 1 dell'art. 617 (Cass. n. 25638/2013). Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere a norma dell'art. 617 ed alla medesima irregolarità, da denunciare negli stessi modi, dà luogo la circostanza che il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso (Cass. n. 24548/2014). Notifica del titolo esecutivo e del precetto I vizi che attengono alla notifica del titolo e/o del precetto possono farsi valere sia nelle forme previste dal comma 1 che dinanzi al giudice dell'esecuzione laddove, proprio per il vizio del procedimento notificatorio, sia stato impossibile dedurle prima. Costituisce invero jus receptum il principio per il quale il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 24662/2013). La natura stragiudiziale dell'atto di precetto implica che lo stesso debba essere notificato alla parte personalmente ai sensi degli artt. 137 ss. Il vizio di notificazione del precetto rileva solo se è di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico (ad esempio, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni: Cass. III, n. 14209/2014), mentre di regola detto vizio si sana in forza dell'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex art. 617 (Cass. VI, n. 14495/2013). Atti dell'esecuzione forzata L'opposizione ex art. 617 è, poi, lo strumento generale per denunciare l'irregolarità o la nullità, oltre che del pignoramento e della notificazione dello stesso, degli atti compiuti dal giudice dell'esecuzione nel corso della procedura. Su un piano generale, di peculiare interesse è Cass. III, n. 14282/2022, la quale ha sottolineato che possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti. Inoltre l'opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. n. 13752/2025; Cass. n. 5175/2018, in una fattispecie nella quale l'ufficiale giudiziario aveva erroneamente dato preavviso, ad un soggetto diverso dal debitore identificato dal procedente, di un successivo accesso forzoso in adempimento di una richiesta di pignoramento mobiliare). Ora, la giurisprudenza di questa Corte, fin da prima della proposizione della domanda definita con la qui gravata sentenza e con principio ribadito costantemente anche in tempi successivi, ha escluso in radice una autonoma impugnabilità, con azione ordinaria di cognizione, degli atti compiuti da qualunque ausiliario del giudice e, tra questi, di quelli dell'Ufficiale giudiziario. Tali atti vanno, invero, sottoposti esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 - o nelle eventualmente diverse, come nel caso dell'art. 591-ter (Cass. ord. n. 1335/2011), forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato - e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 (sul principio generale: Cass. n. 7674/2008; in precedenza, v. già Cass. n. 3030/1992; successivamente: Cass. n. 19573/2015; Cass. ord. n. 25317/2016). Di conseguenza, poiché il processo esecutivo comporta un sistema chiuso di rimedi e non è ammessa quindi azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative specificamente previste da detto sistema processuale (tra le ultime: Cass. n. 6521/2014; Cass. n. 7708/2014; Cass., n. 23182/2014; Cass. n. 11172/2015; Cass. ord. n. 12242/2016), non può che rilevarsi come, qualunque ne fosse stata la qualificazione prospettata o poiché il processo esecutivo è articolato su di un sistema chiuso di rimedi e non è consentita azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale, non è ammessa la contestazione di un atto dell'Ufficiale giudiziario (nella specie: avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare rivolto anche a chi non era debitrice esecutata) nelle forme di un'ordinaria azione di cognizione o di un'opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 rimessa al giudice, l'azione di cognizione, anziché il reclamo al giudice dell'esecuzione, non potesse essere in alcun modo o caso intrapresa: ciò che impone di cassare senza rinvio la sentenza che la ha definita. Né a conclusione più favorevole per l'odierna ricorrente potrebbe oggi giungersi ove si potesse, per un solo momento e pensando di poter superare la chiara ed univoca qualificazione da lei stessa data alla sua iniziativa giudiziale come azione di cognizione e lo sviluppo processuale ad essa seguito e ripresa dal giudice nella qui gravata sentenza di definizione quale opposizione agli atti esecutivi, riqualificarla come reclamo al giudice, con conseguente riqualificazione del provvedimento, pure univocamente reso come sentenza su quella domanda, quale ordinanza ai sensi dell'art. 60, perché allora essa avrebbe potuto costituire oggetto di un'opposizione ai sensi dell'art. 617 e giammai di ricorso per cassazione. Deve trovare applicazione alla fattispecie il seguente principio di diritto: «poiché il processo esecutivo è articolato su di un sistema chiuso di rimedi e non è consentita azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale, non è ammessa la contestazione di un atto dell'Ufficiale giudiziario (nella specie: avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare rivolto anche a chi non era debitrice esecutata) nelle forme di un'ordinaria azione di cognizione o di un'opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 o nelle eventualmente diverse forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato; sicché solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato è possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c. Di regola, poiché ciò potrebbe determinare un'elusione del rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione in esame, non può essere oggetto della stessa l'atto con il quale il giudice dell'esecuzione si sia limitato a correggere un errore materiale o di calcolo di una propria ordinanza. Nondimeno, l'opposizione agli atti potrà essere proposta qualora l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto dell'ordinanza, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la portata decisoria del provvedimento, dando luogo surrettiziamente ad una revoca o ad una modifica di ordinanza già eseguita e non più opponibile (Cass. n. 1891/2015). Per eadem ratio, di regola non potranno essere impugnati con opposizione ex art. 617 gli atti con i quali il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza di revoca o modifica di un proprio provvedimento, salva l'ipotesi nella quale il pregiudizio derivi dalle ragioni poste a fondamento del diniego (Cass. n. 3723/2012). Inoltre, non possono essere impugnati, mediante opposizione ex art. 617, che atti emanati dal giudice dell'esecuzione e non anche dagli ausiliari dello stesso (v., tra le più recenti, Cass. n. 5175/2018). È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale il provvedimento del giudice dell'esecuzione di declaratoria di estinzione atipica o di improseguibilità dell'esecuzione non soggiace al rimedio del reclamo al collegio di cui all'art. 630, bensì all'opposizione agli atti esecutivi che è lo strumento generale previsto dall'ordinamento per denunciare i vizi del processo esecutivo (Cass. n. 24775/2014). Tale provvedimento è impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi anche con riferimento alla sola statuizione sulle spese (Cass. n. 9837/2015). La S.C. ha per altro verso chiarito, con riferimento al processo di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile ma reclamabile exart. 624 ove tale decisione sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, mentre in nessun caso è possibile la proposizione dell'appello. Ha invero evidenziato la Corte di legittimità che, pur dovendosi aderire all'orientamento più recente per il quale in tema di esecuzione forzata per obblighi di fare o di non fare, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 612 , che abbia assunto contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva, non può considerarsi, neppure quando abbia provveduto sulle spese giudiziali, come una sentenza decisiva di un'opposizione all'esecuzione (e quindi impugnabile con i rimedi all'uopo previsti), consistendo essa nel provvedimento definitivo della fase sommaria di tale opposizione, sicché la parte interessata può tutelarsi introducendo il relativo giudizio di merito ex art. 616, lo stesso deve essere coordinato con quello per cui «nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere officioso, dichiari l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con reclamo ai sensi dell'art. 624 (Cass. n. 15605/2017). Il necessario coordinamento tra tali principi porta ad affermare che - ferma restando la possibilità di instaurare il giudizio di merito, laddove sia stata proposta una opposizione - l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che nell'ambito di un processo di esecuzione per obblighi di fare o non fare decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva deve ritenersi reclamabile, laddove lo abbia fatto solo in vista di una mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617, laddove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo. (Cass. n. 10946/2018). Costituisce invero jus receptum il principio per il quale il provvedimento che, sul presupposto dell'ineseguibilità del giudicato , ponga fine al processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, essendo questo il rimedio contro i provvedimenti con i quali il giudice dell'esecuzione, a ragione o a torto, addivenga a una chiusura anticipata del processo esecutivo sul presupposto che non sussistesse ab origine o sia venuta meno una condizione dell'azione esecutiva (Cass. n. 10869/2012). Casistica Avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza, è proponibile solo l'opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile (Cass. VI, n. 3040/2022). La surrogazione nei diritti del creditore procedente comporta la prosecuzione del processo esecutivo e, pertanto, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi già pendente, permanendo l'interesse dell'opponente a conseguire la dichiarazione di illegittimità degli atti di esecuzione e la loro conseguente caducazione (Cass. n. 9060/2018). Nei pignoramenti presso terzi, l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all'art. 548 c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (Cass. III, n. 16234/2022).
In tema di vendita forzata, le disposizioni adottate dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita o di delega circa gli adempimenti, le modalità, i termini e, in generale, le condizioni alle quali l'esperimento di vendita è soggetto sono posti a presidio delle esigenze di certezza, legittimità, trasparenza, correttezza ed efficienza che sovrintendono al sistema dell'espropriazione forzata, sicché le parti del procedimento esecutivo hanno pieno interesse a farne valere la violazione mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non essendo tenuti altresì a dimostrare di aver subito uno specifico pregiudizio (Cass. III, n. 18421/2022). L'offerente escluso dalla partecipazione ad un esperimento di vendita è legittimato a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla ragione giustificativa di quest'ultimo (e, quindi, anche in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'offerta per vizi formali), perché, sotto il profilo oggettivo, l'atto è immediatamente lesivo del diritto del soggetto estromesso a concorrere per l'aggiudicazione del bene pignorato e, dal punto di vista soggettivo, l'offerente è interessato al regolare svolgimento della procedura e destinatario degli atti della stessa che siano idonei a cagionargli un pregiudizio (Cass. III, n. 23338/2022). Le parti del processo esecutivo hanno l'onere di denunciare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. l'erroneo trasferimento all'aggiudicatario di un cespite oggetto di pignoramento, essendo inammissibile l'autonoma azione da esse eventualmente proposta al fine di contrastare gli effetti dell'esecuzione, ponendoli nel nulla o limitandoli (Cass. III, n. 27677/2022). In tema di espropriazione immobiliare, il professionista delegato, quale ausiliare del giudice, partecipa alla giurisdizione nei limiti di quanto previsto dall'ordinanza di delega ex art. 591-bis c.p.c. ed è, pertanto, privo di legittimazione a contraddire o a prendere posizione sulla fondatezza o meno di una opposizione agli atti esecutivi, da chiunque proposta, ciò costituendo un vulnus alla terzietà dell'ufficio nel suo complesso (Cass. III, n. 16219/2022). La norma dell'art. 591-ter, nella formulazione applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 83/2015, in tema di operazioni di esecuzione per espropriazione di immobili delegate al notaio, quando, nel comma 2, dispone che "restano ferme le disposizioni di cui all'art. 617" dev'essere interpretata nel senso che l'opposizione agli atti esecutivi è il mezzo esperibile contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione pronunciate, sia a seguito del reclamo delle parti del processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giudice dell'esecuzione su sollecitazione del notaio delegato, in relazione a difficoltà insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti del notaio delegato, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di diretta impugnativa in sede giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del notaio delegato, e, quindi, la proposizione diretta dell'opposizione agli atti esecutivi contro di essi ed a maggior ragione, data l'esistenza nel sistema dell'esecuzione forzata di un rimedio generalizzato contro le invalidità del processo esecutivo, rappresentato proprio dal rimedio dell'art. 617, del ricorso straordinario ai sensi del comma 7 dell'art. 111 Cost., rimedio che, peraltro, è inesperibile anche contro le stesse decisioni emesse in sede di reclamo, atteso che esse possono essere impugnate solo con l'opposizione di cui all'art. 617 (Cass. n. 11817/2018). Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato (impropriamente) l'estinzione del processo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, e non è idonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo (Cass. n. 9175/2018). Il provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., per infruttuosità dell'espropriazione, non è suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. essendo soggetto all'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 7754/2018): invero, sebbene in relazione al provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, i rimedi astrattamente invocabili sono il reclamo, ai sensi dell'art. 630, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, a seconda che si ritenga il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato sul presupposto di una delle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, ovvero al fine di pervenire alla cosiddetta estinzione atipica del processo esecutivo, la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità dell'espropriazione esula dall'estinzione del processo per inattività delle parti che soggiace al reclamo previsto dall'ultimo comma dell'art. 630, trattandosi di ipotesi estranea all'inattività delle parti e per la quale non vi è espressa previsione di reclamo sulla base della clausola iniziale dell'art. 630, comma 1 ("oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge"). Pertanto, la chiusura anticipata del processo ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. resta quindi impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 quale rimedio impugnatorio generale avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (Cass., n. 7754/2018). TermineIl termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi è di venti giorni e decorre dal compimento dell'atto esecutivo oggetto della stessa ovvero dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto o, sempre ove riguardi siffatti atti, dal primo atto di esecuzione. Sino alla riforma realizzata dal d.l. n. 35/2005, conv. nella l. n. 80/2005, tale termine era invece determinato nella misura inferiore di cinque giorni. La S.C. ha chiarito, rispetto alla disciplina transitoria, che l'art. 617 novellato in parte qua si applica anche alle opposizioni proposte contro gli atti esecutivi compiuti, anche nella vigenza della precedente disciplina, in procedimenti esecutivi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova norma, e cioè il 1° marzo 2006, purché l'opposizione sia stata proposta con citazione notificata (o ricorso depositato) dopo la predetta data e sempre che non sia decorso il termine di cinque giorni fino ad allora in vigore (Cass. n. 14376/2014). La verifica dell'osservanza del termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi è compiuta di ufficio dal giudice sulla base dei documenti acquisiti al processo (Cass. n. 27533/2014). È l'opponente ad aver l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione (Trib. Roma, 3 gennaio 2013, n. 6). Tuttavia, tale principio deve essere coordinato con il principio dell'acquisizione probatoria, sicché l'onere è assolto anche qualora la prova della tempestività dell'opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto (Cass. n. 19277/2012). L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, in quanto l'azione non poteva proporsi (Cass. S.U., n. 8501/2021, in judicium.it, nt. Sassani – Capponi; Cass. n. 16780/2015). Ai sensi dell'art. 617, comma 2, l'opposizione avverso gli atti del giudice dell'esecuzione si propone con ricorso, che deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di venti giorni, sicché, ove l'opposizione sia stata proposta con citazione anziché con ricorso, è tempestiva, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tale termine (Cass., n. 2490/2016). Casistica In tema di opposizione agli atti esecutivi, la nullità della comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione - avvenuta senza la trasmissione del testo integrale della decisione comprensivo del dispositivo e della motivazione (in violazione dell'art. 45, comma 4, disp. att. c.p.c.) - è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, qualora l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile e piena conoscenza dell'atto per valutare se e per quali ragioni proporre tempestivamente l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. oppure, alternativamente, incombe all'opponente dimostrare l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, nei predetti termini, del suo diritto di difesa (Cass. n. 5172/2018). In sostanza, in base al principio generale della sanatoria della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo, la comunicazione di cancelleria del provvedimento del giudice dell'esecuzione è idonea a determinare il decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anche qualora sia avvenuta in non esatta ottemperanza del disposto di cui all'art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c. (come nel caso in cui abbia avuto ad oggetto il testo non integrale del provvedimento), purché abbia determinato in capo al destinatario la conoscenza di fatto della giuridica esistenza di un provvedimento potenzialmente pregiudizievole ed in tal caso, è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell'atto, senza che ciò impedisca il decorso del termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione incompleta, ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa (Cass. n. 15193/2018). In materia di espropriazione forzata, la contestazione da parte del creditore procedente - o di quello intervenuto in base a titolo esecutivo, ovvero in forza dei presupposti processuali speciali di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 499, circa la ritualità, per carenza dei presupposti di ammissibilità, dell'intervento di altro creditore, non rientrante nelle categorie testé indicate, dà luogo, sempre che una lite siffatta non sia insorta in precedenza ad impulso di altri tra i soggetti del processo esecutivo, ad una controversia in sede distributiva non soggetta al termine ex art. 617, potendo, pertanto, essere instaurata dalla data del dispiegamento dell'intervento o da quella di conoscenza dello stesso (Cass. n. 7107/2015). In tema di pignoramento presso terzi, la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 553, fondata sull'erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo, può essere fatta valere soltanto con l'impugnazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'art. 617, da proporsi entro il termine di decadenza che decorre dalla conoscenza legale del provvedimento di assegnazione (Cass. n. 3712/2016). In tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553, decorre, per il terzo pignorato, dal momento in cui ha avuto conoscenza legale tramite notificazione da parte del creditore, e non, se effettuata successivamente, dalla data di notificazione dell'atto di precetto, che costituisce il titolo per agire "in executivis" nei confronti del terzo (Cass. n. 25110/2015). Nella vendita forzata l'aggiudicatario del bene pignorato, in quanto parte del processo di esecuzione, ha l'onere di far valere l'ipotesi di aliud pro alio con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, che va esperita — nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione — comunque entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria (Cass. n. 7708/2014). Il decreto di trasferimento ex art. 586 è atto esecutivo della procedura di espropriazione ma costituisce anche titolo esecutivo per il rilascio, sicché le censure riguardanti non il "modo" in cui si è svolta l'espropriazione (e, quindi, l'idoneità del decreto a determinare il trasferimento in favore dell'aggiudicatario), bensì l'efficacia del decreto come titolo per l'esecuzione ex art. 2930 c.c., costituiscono materia di opposizione a tale (diversa) esecuzione per rilascio, ove si discuta se il decreto di trasferimento abbia i requisiti per valere come provvedimento di questo tipo, ovvero se non sia giuridicamente inesistente, oppure se è proprio l'immobile di cui si chiede il rilascio ad essere stato trasferito con il decreto (Cass. n. 12523/2016). In materia di espropriazione immobiliare, l'opposizione agli atti esecutivi con la quale l'aggiudicatario deduca la nullità del decreto di condanna ai sensi degli artt. 587, comma 2, c.p.c. e art. 177 disp. att. in ragione della mancata comunicazione, nelle forme prescritte, del decreto, ad esso presupposto, con il quale sia stata dichiarata la propria decadenza dall'aggiudicazione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento (nella specie l'atto di precetto fondato sul decreto di condanna), è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e la medesima opposizione risulti avanzata nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto (Cass. n. 13043/2018). In tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata fuori udienza decorre, per il debitore esecutato, dal momento in cui questi ne abbia conoscenza, legale o di fatto, e non già dalla data del deposito in cancelleria di detta ordinanza (Cass. n. 27533/2014). In tema di procedimento esecutivo, la contestazione della possibilità per il creditore di iniziare o proseguire l'esecuzione forzata individuale in costanza del fallimento del debitore, ai sensi dell'art. 51 l. fall., attiene al diritto di procedere all'esecuzione forzata (individuale) e non semplicemente alla regolarità di uno o più atti della procedura ovvero alle modalità di esercizio dell'azione esecutiva, sicchè va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 e non è assoggettata al regime, anche di decadenza, di cui all'art. 617 (Cass. n. 14449/2016). L'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617, è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto (anche eventualmente omissivo) che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 (Cass. n. 19573/2015). Interesse alla proposizione ed alla decisione dell'opposizione agli attiSanatoria per raggiungimento dello scopo In alcuni casi, la natura dei vizi è tale che la stessa proposizione dell'opposizione ai sensi della disposizione in esame comporta la sanatoria degli stessi per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156, comma 3. Segue: Casistica L'opposizione al precetto sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156, secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (Cass. n. 25433/2014). In caso di notificazione del precetto eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, la conseguente nullità, non impedendo il perseguimento delle finalità del precetto stesso, è da considerarsi sanata in forza dell'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex art. 617 (Cass. n. 14495/2013). Peraltro non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma 1; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 (Cass. n. 23894/2012). È invece stato chiarito che la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo quando l'opposizione agli atti esecutivi è proposta al solo scopo di lamentare tale nullità, non anche a quello di far valere la nullità correlata all'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di chiedere, quindi, la revoca o l'annullamento dell'ordinanza medesima (Cass. n. 17349/2011). Eventi del processo esecutivo Alcuni eventi del processo esecutivo possono far venir meno l'interesse dell'opponente ad una decisione nel merito dell'opposizione: ciò avviene, in particolare, laddove l'esecuzione si sia estinta o quando sia stato revocato l'atto. Invero, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio di opposizioni agli atti esecutivi (Cass. n. 15761/2014). Sotto altro profilo, poiché il potere del giudice dell'esecuzione di revocare i propri provvedimenti, ai sensi dell'art. 487, concorre con quello delle parti di impugnarli con opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che, qualora, proposta tale opposizione, il giudice revochi l'ordinanza opposta, l'opponente perde interesse all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, finalizzato alla rimozione del provvedimento stesso (Cass. n. 26185/2011). Per converso, la S.C. ha chiarito che la surrogazione nei diritti del creditore procedente comporta la prosecuzione del processo esecutivo e, pertanto, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi già pendente, permanendo l'interesse dell'opponente a conseguire la dichiarazione di illegittimità degli atti di esecuzione e la loro conseguente caducazione (Cass., n. 9060/2018). Divieto di modifica dei motivi di opposizioneStrettamente legato alla previsione di un termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione è il rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all'inammissibilità di nuovi motivi di opposizione dopo la proposizione della stessa. È stato evidenziato, a riguardo, che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha mutatio libelli quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una causa petendi fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia, sicché il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico petitum di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza nel ricorso di una riserva «di ulteriormente sviluppare i motivi», la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi (Cass. n. 18761/2013). Pertanto, deve escludersi l'ammissibilità di motivi di opposizione agli atti esecutivi successivi al termine di decadenza fissato per la proposizione della domanda (Cass. n. 11566/2013). Competenza e procedimentoOpposizione a precetto Le opposizioni mediante le quali sono denunciati vizi del precetto o del titolo esecutivo vanno proposte nella forma di un'opposizione c.d. preventiva all'esecuzione forzata con atto di citazione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 480, comma 3. A riguardo, il comma 3 dell'art. 480 c.p.c. prevede che il precetto deve contenere anche la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, precisando che, in difetto di tale indicazione, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso (per una recente applicazione v. Cass. n. 8402/2018, la quale ha ritenuto che, in tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata). Ciò comporta che il comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (art. 26 e 27 c.p.c. ), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione (Cass. III, n. 13219/2010). Sul comma 3 della disposizione in esame è intervenuta la Corte Costituzionale con una fondamentale pronuncia interpretativa di rigetto, mediante la quale è stato chiarito — nel dichiarare non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, comma 3, nella parte in cui, ove il creditore nel precetto abbia eletto domicilio in un comune diverso da quello in cui vi siano beni esecutabili del debitore precettato, consentirebbe che la notificazione dell'opposizione a precetto possa essere eseguita presso la cancelleria del giudice del luogo ove è stato notificato l'atto — che Il debitore, infatti, in forza del “diritto vivente” può proporre opposizione al precetto al giudice del luogo di notifica di quest'ultimo ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in tale luogo, ma può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice soltanto quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello “dell'esecuzione”, la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto (Corte cost. n. 480/2005). Dopo tale pronuncia , è ormai incontroverso, in giurisprudenza, che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, il terzo comma della disposizione in esame nella parte in cui consente al debitore di eseguire la notificazione dell'atto di opposizione all'esecuzione presso la cancelleria del giudice del luogo in cui gli è stato notificato il precetto soltanto qualora il creditore precettante abbia del tutto omesso l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio, mentre, in caso contrario, la notifica dell'atto di opposizione deve essere effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore precettante ignorare l'intervenuta opposizione (Cass. III, n. 18040/2013; Cass. III, n. 12540/2009). In sede applicativa, si è evidenziato, in detta prospettiva, tema di foro relativo all'opposizione a precetto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo “debitor debitoris”, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare nel relativo giudizio che nel comune in cui ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore (Trib. Novara, 6 luglio 2010, n. 700; Trib. Roma, 12 settembre 2015, n. 18018). È stato precisato che l'elezione di domicilio contenuta nel precetto, notificato unitamente alla sentenza titolo esecutivo, opera unicamente in relazione al processo esecutivo, di cui il precetto è atto prodromico, ma non produce l'effetto di cui all'art. 330, comma 1, ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione delle impugnazioni (Cass. III, n. 27527/2014). Opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione forzata Dopo l'inizio dell'esecuzione forzata, l'opposizione ex art. 617, comma 2, si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione. Peraltro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da lungo tempo chiarito che le forme previste dagli artt. 615 comma 2 e 617 comma 2 non sono richieste a pena di nullità e le predette opposizioni possono, pertanto, essere proposte anche oralmente nell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, ovvero mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo (costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti predetti; ne consegue che, una volta proposta in uno dei predetti modi l'opposizione, non è necessario un formale atto di costituzione da parte dell'opponente, che deve ritenersi, anche in mancanza di esso, ritualmente presente e costituito nel processo instaurato a norma dell'art. 618 (Cass. S.U., n. 10187/1998). Nella prima fase c.d. sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione lo stesso procederà nelle forme camerali ex art. 185 disp. att. limitandosi, all'esito, a decidere con ordinanza sull'istanza di sospensione dell'esecuzione e sulla competenza e concedendo termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito (v. commento sub art. 616). 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