Codice di Procedura Civile art. 625 - Procedimento.Procedimento. [I]. Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione [484] provvede con ordinanza [487], sentite le parti [485]. [II]. Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza. InquadramentoDi norma il giudice dell'esecuzione provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in udienza nel contraddittorio tra le parti con ordinanza. Peraltro, può decidere, nei casi di urgenza, con decreto che sarà oggetto di controllo nella successiva udienza, contestualmente fissata, all'esito della quale verrà emessa ordinanza sulla medesima istanza. Si ritiene inammissibile il rimedio del reclamo ex art. 669-terdecies avverso il decreto di cui al comma 2 della disposizione in esame, essendo tale rimedio previsto per le sole ordinanze (Trib. Lamezia Terme, 26 marzo 2009, Corti calabresi, 2009, n. 1-3, 507). Tuttavia il decreto è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, sino a quando abbia esaurito la propria funzione con l'emanazione dell'ordinanza (Cass. n. 2042/2010). Istanza di sospensione dell'esecuzione: decisione con ordinanzaSecondo la giurisprudenza consolidata la competenza del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione stessa ha carattere funzionale, e non è pertanto, ne' suscettibile di delibazione o modifica in sede di decisione all'opposizione all'esecuzione, ne' revocabile da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi (che non sia stato investito della legittimità stessa del provvedimento), ne' modificabile per effetto dell'eventuale litispendenza tra due giudizi di opposizione all'esecuzione (Cass. n. 10121/2000). Espressione di questa posizione è anche quella parte della dottrina la quale assume che la disposizione in commento ha proprio la finalità di individuare nel giudice dell’esecuzione il soggetto competente in via esclusiva e generale a sospendere l’esecuzione (Furno 103; Satta III, 102). La questione è complicata dalla possibilità, riconosciuta dall’art. 623, del giudice dinanzi al quale è impugnato in sede cognitiva il titolo di sospenderne l’efficacia esecutiva, ipotesi nella quale il giudice dell’esecuzione si limita, provvedendo sulla sospensione dell’esecuzione, a prendere atto di quanto disposto dal giudice dell’impugnazione. La soluzione interpretativa che appare dominante in dottrina è quella secondo cui anche una volta che sia iniziata la procedura esecutiva sussiste il potere del giudice di disporre la sospensione della prosecuzione di quella determinata esecuzione, mentre se la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo viene adottata prima dell’inizio dell’esecuzione quel titolo perderà forza esecutiva con riferimento a tutte le possibili esecuzioni nei confronti del debitore cui avrebbe potuto dare luogo (v., tra gli altri, Luiso 65; Metafora, 1213). Affinché il giudice dell'esecuzione sospenda la procedura è necessaria una specifica istanza, formulata anche mediante il difensore. Di regola il giudice fissa un'udienza nel contraddittorio tra le parti decidendo sull'istanza, di solito proposta contestualmente ad un'opposizione esecutiva, con ordinanza (v. art. 616). Segue. Decisione con decretoNei casi urgenti, quando, ad esempio, per la prossimità della verificazione dell'evento non sarebbe possibile fissare un'udienza o quando il periculum appare gravissimo (es. pignoramento per l'intero di una pensione, in violazione dell'art. 545), il giudice può provvedere con decreto inaudita altera parte sull'istanza, fissando contestualmente un'udienza volta all'emanazione di un'ordinanza nel contraddittorio tra le parti con la quale sarà confermata, modificata o revocata la precedente misura assunta con decreto. Sulla sussistenza del potere di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo con decreto inaudita altera parte anche in sede di opposizione a precetto v. Vellani, 118. Il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione accordi la sospensione della stessa nei casi urgenti ha la esclusiva funzione di assicurare gli effetti del provvedimento che sarà adottato, nel contraddittorio delle parti, con successiva ordinanza, per effetto della quale il decreto suddetto (contro il quale non sia stata già proposta opposizione) cessa di essere opponibile, per aver esaurito i suoi effetti, essendo la eventuale sospensione del processo da ricollegarsi al provvedimento ordinatorio temporalmente susseguente, sicché la nullità del predetto decreto non rappresenta il riflesso d'una situazione invalidante propria del processo come tale (e, quindi, idonea ad inficiare ogni atto successivo, sino alla sua definitiva rimozione), integrando, al contrario, gli estremi di una fattispecie di invalidità ad esso limitata, con la conseguenza che, non proposta specifica opposizione avverso tale decreto, la relativa nullità non può ritenersi comunicata all'ordinanza contro cui, proprio per quel motivo, l'opposizione sia stata erroneamente proposta (Cass. n. 6665/1997). Atteso che l'art. 624 ammette il reclamo soltanto avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione sull'istanza di sospensione della procedura, si ritiene che tale rimedio non possa essere proposto contro il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione dispone inaudita altera parte ai sensi dell'art. 625 comma 2 (Trib. Lamezia Terme, 26 marzo 2009, Corti calabresi, 2009, n. 1-3, 507). Peraltro, il reclamo sarà esperibile avverso l'ordinanza emanata all'esito dell'udienza volta alla conferma, revoca o modifica del decreto (Trib. Sciacca, 27 dicembre 2006, in Guida dir., 2007, n. 16, 90). Tuttavia, anche in sede di legittimità, è stato più volte ribadito che il decreto in esame è impugnabile per vizi propri mediante opposizione agli atti esecutivi: in ogni caso, l'interesse all'impugnazione del detto provvedimento viene meno quando si è svolta la fase successiva nel contraddittorio delle parti con l'emanazione dell'ordinanza (Cass. n. 2042/2010). BibliografiaBarreca, La riforma della sospensione del processo esecutivo, in Riv. esecuz. forzata 2006, 659; Bucolo, La sospensione nell'esecuzione, Milano, 1972, I, 81 ss.; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; Furno, La sospensione del processo esecutivo, Milano, 1956; Luiso, Sospensione del processo di esecuzione forzata, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 59 ss.; Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006; Menchini e Motto, Le opposizioni esecutive e la sospensione del processo di esecuzione, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, Milano, 2007, 171 e ss.; Olivieri, Opposizione all'esecuzione, sospensione interna ed esterna, poteri officiosi del giudice, in AA.VV., Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, Milano, 2005, 1241 ss. |