Codice di Procedura Civile art. 650 - Opposizione tardiva.Opposizione tardiva. [I]. L'intimato può fare opposizione [645 1] anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [641 1-2], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1). [II]. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. [III]. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione [491]. (1) La Corte cost., con sentenza 20 maggio 1976, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto. InquadramentoLa norma in esame consente all'ingiunto di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo anche una volta scaduto il termine fissato nello stesso, qualora provi di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore. In siffatta ipotesi l'esecutorietà del decreto può essere sospesa ai sensi dell'art. 649. L'opposizione non è più ammessa in nessun caso una volta che siano decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione. Nonostante le dispute in dottrina sulla natura di opposizione tardiva, da alcuni qualificata come impugnazione in senso stretto (in arg. v. Garbagnati, 179; Sciacchitano, 522), è pacifico che la stessa non possa esaurirsi in una mera denuncia della irregolarità della notificazione del decreto o dei vizi formali di quest'ultimo, dovendosi necessariamente accompagnare ad una contestazione della pretesa creditoria (Valitutti - De Stefano, 252). Anche la giurisprudenza ha rimarcato che ai fini della legittimità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre altresì la prova — il cui onere grava sull'opponente — che a cagione della nullità l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (Cass. III, n. 11550/2013). La S.C. ha, inoltre, chiarito che l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell'opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito - o revocato - dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l'opposizione di terzo, rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l'assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l'esaurimento della esperibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato, che non è inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva (Cass. II, n. 8299/2021). Le S.U., pronunciatesi di recente in tema di controllo del giudice in ordine all'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, hanno ritenuto che il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650, una volta investito dell'opposizione solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali, avrà il potere di sospendere, ex art. 649, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo - in tutto o in parte a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale – e, di seguito, procederà secondo le forme di rito (Cass. S.U., n. 9479/2023). L'opposizione tardivaL'art. 650 consente al destinatario del provvedimento monitorio di proporre opposizione anche oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica indicato nel decreto (ma comunque entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione) se prova di non avere avuto conoscenza tempestiva dello stesso per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore nonché di non avere potuto proporre tempestiva opposizione per tali ragioni. La possibilità per l'intimato di proporre opposizione tardiva è quella di evitare che lo stesso, pur non essendo stato regolarmente notiziato dell'emissione di un provvedimento inaudita altera parte, ne debba subire le conseguenze irreparabili (Giordano, 512). Tuttavia l'opposizione tardiva è ammessa soltanto nelle ipotesi tassativamente indicate dal comma 1 dell'art. 650 e, comunque, ai fini dell'accoglimento nel merito dell'opposizione proposta, non è sufficiente la prova della ricorrenza di tali ipotesi. In sostanza, difatti, l'opponente viene a trovarsi nelle medesime condizioni di colui il quale ha proposto opposizione tempestivamente e non può quindi limitarsi a dedurre la nullità della notificazione del provvedimento monitorio ovvero la mancata conoscenza per cause esterne alla propria volontà dello stesso dovendo anche dedurre, nel merito, l'insussistenza dell'avversa pretesa creditoria (Valitutti - De Stefano, 252). Presupposti: vizi della notificazioneL'art. 650 ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero «ritardo» della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto «tempestiva conoscenza» dello stesso per effetto della irregolarità della notifica. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della «non tempestività» della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (Cass. II, n. 19938/2020;Cass. III, n. 6165/2020; Cass. S.U., n. 9938/2005). L'opposizione tardiva può essere proposta, in primo luogo, nell'ipotesi di mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa dell'irregolarità della notificazione, ossia tutte le volte che siano state violate le norme che regolano la notificazione degli atti processuali anche se in ipotesi non produttive della nullità della notificazione ai sensi dell'art. 160. In particolare, la notificazione è nulla o semplicemente irregolare - e consente pertanto la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 - quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (art. 139), abbiano comunque con il destinatario un collegamento, ricorrendo, in mancanza, il più radicale vizio di inesistenza della notificazione eseguita nei confronti di un soggetto o in un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario rituale (Cass. III, n. 25737/2008). Secondo la tesi tradizionale della giurisprudenza di legittimità mentre l'inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo può essere fatta valere, oltre che con l'ordinaria querela nullitatis o con il ricorso per declaratoria di inefficacia del provvedimento, ai sensi dell'art. 188 disp. att., anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi su titolo costituito dal decreto medesimo, la semplice nullità della notificazione non può essere dedotta con quest'ultimo rimedio, neanche ad esecuzione iniziata, essendo rilevante ai soli fini della proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, quindi, per il tramite di questa, di contestazione sull'ammissibilità dell'ingiunzione o sull'esistenza del credito (Cass. VI, n. 9050/2020; Cass. III, n. 17308/2015). La giurisprudenza ha all'uopo ritenuto che: - il decreto ingiuntivo notificato a mani di un familiare convivente del debitore e mai consegnato a quest'ultimo non integra alcuna delle fattispecie che legittimano l'intimato a proporre opposizione tardiva, trattandosi di evenienza prevedibile e quindi evitabile con la normale diligenza (Trib. Civitavecchia 2 maggio 2007); - qualora la notificazione venga legittimamente eseguita ai sensi dell'art. 143, sulla base di infruttuose ricerche circa residenza, dimora o domicilio del destinatario, la circostanza che la relazione di cui all'art. 148 manchi dell'indicazione di dette ricerche comporta irregolarità della relazione medesima, ma non incide sulla ritualità della notificazione, né sulla idoneità di questa a portare l'atto a conoscenza del destinatario: pertanto, tale irregolarità, ove si verifichi con riguardo alla relazione di notificazione di un decreto ingiuntivo, non abilita l'ingiunto alla proposizione di opposizione tardiva la quale postula la nullità od irregolarità della notificazione del decreto (Pret. Salerno 21 aprile 1998). - la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650, la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione (Cass. II, n. 40102/2021; Cass. III, n. 4529/201). Caso fortuito e forza maggiore Il caso fortuito o la forza maggiore in presenza dei quali l'ingiunto può proporre opposizione tardiva deducendo di non avere per tali ragioni avuto conoscenza del decreto ovvero di non avere potuto proporre opposizione tempestiva devono identificarsi necessariamente in vicende concretanti una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto ed in un fatto di carattere oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria (Giordano, 513). La giurisprudenza ha, ad esempio, ritenuto che: – nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell'art.3 bis della l. n. 53 del 1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650; ciò in quanto l'art.20 del d.m. n. 44 del 2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi "files", sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come "spam" (Cass. III, n. 17968/2021); - è valida la notificazione del decreto ingiuntivo presso la sede legale della persona giuridica nelle mani di un soggetto dipendente della stessa società notificante e qualificatosi come addetto alla ricezione della corrispondenza della società ingiunta: così, in caso di mancata prova da parte della società debitrice dell'assenza di qualsiasi incarico, al consegnatario, relativo al ricevimento di tale corrispondenza ad hoc , non è invocabile la forza maggiore e/o il caso fortuito per la tardiva conoscenza del decreto ai fini dell'impugnazione dopo la scadenza del relativo termine (Cass. I, n. 10201/2015); - le circostanze di forza maggiore o di caso fortuito impeditive della tempestiva opposizione non possono essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, essendo l'allontanamento un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza del contenuto delle missive pervenutegli nel periodo di assenza (Cass. III, n. 17922/2019); - è ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo quando, pur in presenza di una notificazione formalmente regolare, l'intimato non sia stato in grado di conoscere il decreto ingiuntivo perché assente per ferie (Trib. Trani 19 aprile 2001); - deve ritenersi ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650, allorquando, per un mero disguido della cancelleria, vi sia stato l'invio del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall'art. 641, comma 1, con la sua successiva restituzione oltre detto termine e conseguentemente l'ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio, così rimanendo impedita l'esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo (Cass. II, n. 4448/2020); - non costituisce caso fortuito o forza maggiore tale da consentire la proposizione dell'opposizione tardiva una sindrome depressiva del destinatario del decreto (Trib. Como 18 ottobre 2005); - non costituisce caso fortuito o forza maggiore per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo il ritardo nella proposizione dell'opposizione a causa della particolare complessità organizzativa interna dell'amministrazione debitrice, non ricollegandosi in proposito alcuna situazione oggettivamente imprevedibile e non ricollegabile alla volontà dell'Ente (Trib. Salerno 26 gennaio 2004). Il termine entro il quale può essere proposta l'opposizione tardivaSecondo la costante interpretazione della giurisprudenza (Cass. lav., n. 17759/2011; Cass. S.U., n. 14527/2007; Cass. S.U., n. 9938/2005), l'art. 650 prevede per l'opposizione tardiva due termini: - quello di cui al primo comma (desumibile dalla necessità della prova della tempestiva conoscenza), che è il termine ordinario di cui all'art. 641, comma 1, con la sola particolarità che esso decorre non dalla notifica del decreto, effettuata a soggetto diverso dal notificando, bensì dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato; [il termine di quaranta giorni deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la "congruità" o comunque la "sufficienza" del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva (Cass. VI, n. 2608/2018)]; - quello del comma 3, che è un termine di chiusura il quale non esclude l'operatività del termine del comma 1 (Cass. VI, n. 7560/2022). La S.C. ha avvertito che, l'onere della prova del rispetto dei suddetti termini è posto a carico della parte i cui diritti di difesa sono stati lesi dalla notifica irregolare effettuata dalla controparte, occorre una interpretazione ragionevole della conoscenza tempestiva, ed a tal fine ha ritenuto ammissibili le presunzioni semplici. In effetti la conoscenza di un atto giudiziario, nei modi formali e diretti della notifica attraverso l'ufficiale giudiziario o quelli altrettanto formali del servizio postale, ha un carattere di certezza sugli adempimenti processuali conseguenti, diverso dalla conoscenza casuale e trasversale. Pertanto, ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650, in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Cass. S.U., n. 14527/2007). Il riesame dell'ingiunzione di pagamento europeaUna volta decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento europea, il convenuto ha diritto di chiedere, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento CE n. 1896/2006, il riesame della stessa dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine esclusivamente se: a) l'ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all'art. 14 del Regolamento e la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili, b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili; c) l'ingiunzione risulti manifestamente emessa per errore sulla sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento; d) l'ingiunzione risulti manifestamente emessa a causa di circostanze eccezionali. La ricorrenza delle circostanze sub a) e sub b) va accompagnata dalla prova della tempestività della azione del debitore. Va rimarcato che la circostanza sub a) non richiede la prova della nullità della notifica, ma solo che la stessa sia stata effettuata secondo una determinata forma (seppur legittima) ed abbia comportato l'impossibilità non imputabile di opporsi nei termini. Se il giudice respinge la domanda del convenuto per insussistenza dei motivi di riesame, l'ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva. Se, invece, il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi previsti, l'ingiunzione di pagamento europea è nulla. La S.U. intervenute sul tema, hanno evidenziato che il riesame dell'ingiunzione europea di pagamento, dopo la scadenza del termine perentorio di cui all'art. 16 del Regolamento CE n. 1896/2006, ha carattere eccezionale ed i casi nei quali è consentito dall'art. 20 sono di stretta interpretazione. In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la «manifesta erroneità» dell'ingiunzione da valutarsi «tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento» (art. 20, comma 2, prima parte) si riferisce ai soli errori manifesti idonei ad inficiare la possibilità per il debitore di contestare l'ingiunzione e la «manifesta erroneità» per «circostanze eccezionali» (art. 20, comma 2, seconda parte) si riferisce ai soli vizi simili a quelli che giustificano la revocazione straordinaria ex art. 656, sicché nell'ambito del riesame per «manifesta erroneità» non rientra l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice dell'ingiunzione. (Cass. S.U., n. 10799/2015). Le Sezioni Unite hanno altresì statuito che il termine per la proposizione del riesame nei casi di cui all’art. 20, comma 1, del Regolamento CE n. 1896/2006, essendo il relativo procedimento disciplinato in Italia dall’art. 650, si identifica in quelli desumibili da quest’ultimo, e, dunque, nel termine previsto dall’ordinamento italiano per l’opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, quando non sia iniziata l’esecuzione, ed in quello di cui al comma 3 di tale norma, che costituisce il termine finale, ove l’esecuzione sia iniziata (Cass. S.U., n. 7075/2017). BibliografiaAsprella, Opposizione a decreto ingiuntivo tra teoria e pratica, in Giur. mer. 2011, 7-8, 2013 ss.; Balbi, Ingiunzione (procedimento di), in Enc. giur., XVII, Roma, 1997; Franco, Guida al procedimento di ingiunzione, Milano, 2009; Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991; Giordano, Note in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giust. civ. 2013, 9, 489 ss.; Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000; Scarselli, I compensi professionali forensi dopo il decreto sulle specializzazioni, in Corr. giur., Speciale, 2012, 2, 67 ss; Sciacchitano, Ingiunzione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXI, Milano, 1971; Vaccari, Le modifiche alla disciplina del procedimento di ingiunzione derivanti dalla c.d. riforma parametri, Giur. mer. 2013, 4, 857 ss; Valitutti, Il procedimento di ingiunzione: le problematiche più controverse, in Giur. mer. 2010, 7-8, 2032 ss.; Valitutti - De Stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 2013. |