Codice di Procedura Civile art. 693 - Istanza.Istanza. [I]. L'istanza si propone con ricorso [125] al giudice che sarebbe competente per la causa di merito [7, 9, 18 ss., 28]. [II]. In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al tribunale (1) del luogo in cui la prova deve essere assunta. [III]. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata. (1) V. sub art. 661. Inquadramento.L’art. 693 concerne la forma e le modalità di proposizione che deve assumere la domanda di istruzione preventiva; si prevede come forma tipica il ricorso, da depositare nella cancelleria del giudice competente per il merito, ma viene altresì contemplata un’ipotesi di competenza nei casi di eccezionale urgenza. Forma e contenuto dell’istanza.L'art. 693 specifica la forma di proposizione, nonché il contenuto, dell'istanza di istruzione preventiva, ed individua la competenza sulla stessa in relazione alla competenza per la causa di merito, facendo salva, tuttavia, in caso di eccezionale urgenza, la speciale competenza del tribunale del luogo in cui la prova debba essere assunta. In ordine alla competenza, alla stregua dell'art. 693, comma 1, essa viene dunque attribuita al giudice che sarebbe competente per la causa di merito, da intendersi con riferimento alla causa che abbia ad oggetto le domande o le eccezioni (da esporre nel ricorso, a norma del comma 3 del medesimo art. 693 ), i cui fatti costitutivi o, rispettivamente, impeditivi, modificativi od estintivi, il ricorrente in istruzione preventiva intenda far accertare. In altri termini, la disposizione in esame attribuisce siffatta competenza al giudice competente per il merito secondo gli ordinari criteri di materia, valore e territorio (Cass. I, n. 4940/1996). L'art. 693 non pone peraltro alcun necessario collegamento con il conseguente giudizio di merito: sicché di regola questo si svolge poi dinanzi allo stesso giudice del procedimento di istruzione preventiva, stante la coincidenza delle rispettive competenze; ma, allorché si abbiano più fori concorrenti, come avviene nelle cause relative a diritti di obbligazione, nulla vieta che l'attore adisca per il giudizio di merito un giudice diverso da quello che aveva in precedenza ammesso l'attività di preventiva istruzione, purché egualmente competente per materia, valore e territorio. Il procedimento d'istruzione preventiva espletato dinanzi ad uno dei giudici che sarebbe competente per la causa di merito, conserva quindi la sua efficacia, anche se il successivo giudizio di merito venga in seguito instaurato davanti a un giudice diverso, che sia del pari competente a conoscere della causa. L'eventuale eccezione di incompetenza formulata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo è inefficace nel successivo giudizio di merito, non costituendo quest'ultimo una riassunzione del primo nel quale può traslare quella eccezione così da rendere inoperante la preclusione di cui all'art. 38, comma 1 (Cass. n. 20881/2016). Se la necessità dell'istruzione sorge in pendenza della causa di merito (ovvero allorché tale giudizio sia interrotto o sospeso), la competenza a decidere sull'istanza di istruzione preventiva appartiene al giudice già designato per la trattazione della stessa (art. 699) o, altrimenti, al presidente del tribunale, in ipotesi che il giudice incaricato per la trattazione non sia stato ancora nominato, oppure di sospensione o di interruzione. Sull'istanza di istruzione preventiva in corso di causa, il giudice provvede sempre con ordinanza, e quindi previa comparizione delle parti. La competenza, sull'istanza di istruzione preventiva, del giudice cui sarà devoluta la causa di merito non trova peraltro deroga in relazione alla pendenza davanti ad altro tribunale di una causa connessa, poiché il rapporto di connessione assume rilevanza, ai fini della competenza, solo rispetto a controversie tutte parimenti pendenti. Il requisito della «eccezionale urgenza», che consente di rivolgersi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta, postula inoltre una particolare e più accentuata connotazione del requisito dell'urgenza, che è già presupposto in linea generale all'istruzione preventiva. Tale requisito deve in ogni caso essere valutato non a posteriori, alla stregua, cioè, della situazione che viene a determinarsi nel corso del successivo giudizio di merito, ma con riferimento alle ipotesi ed ai molteplici profili che in astratto possono configurarsi al momento della proposizione dell'istanza. La valutazione dell'eccezionale urgenza e della necessità immediata dell'istruzione preventiva non è sindacabile in sede di legittimità, costituendo un accertamento di fatto (Cass. III, n. 8309/1996). L'istanza di istruzione preventiva, quando già penda la causa di merito, va comunque proposta al giudice investito della causa stessa, anche in caso di eccezionale urgenza, senza alcuna competenza concorrente del tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta, in forza del principio di carattere generale, operante in materia di misure cautelari, secondo cui, quando vi sia giudizio pendente per il merito e manchi un'esplicita norma attributiva di una diversa competenza, è sempre il giudice già investito della causa competente ad emettere la misura cautelare, considerata la stretta connessione che il provvedimento cautelare ha con il giudizio di merito. L'istanza di istruzione preventiva, quando già penda la causa di merito, va proposta al giudice investito della causa stessa, anche in caso di eccezionale urgenza, stante la stretta connessione dei provvedimenti cautelari con il giudizio di merito, il cui risultato definitivo essi tendono a salvaguardare (Cass. III, n. 8943/1994). In tal senso depone lo stesso art. 699, secondo il quale l'istanza di istruzione preventiva si propone con ricorso al giudice investito della causa di merito, in nome dell'esigenza processuale, sottesa al principio di immediatezza, di consentire l'acquisizione della prova allo stesso giudice che dovrà poi valutarla al momento ed ai fini della decisione. BibliografiaAnsanelli, Esperti e risoluzione anticipata delle controversie civili nei nuovi artt. 696 e 696-bis c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ. 2006, 4, 1245 ss.; Besso, Regolamento di competenza e reclamo contro il provvedimento di istruzione preventiva, in Giur. it. 1999, I, 4, 693 ss.; Corsini, La reclamabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di istruzione preventiva, in Riv. dir. lav. 2008, 4, 782 ss.; Granata, Limitazione della reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. al solo provvedimento di rigetto della domanda di istruzione preventiva, in Giust. civ. 2009, 11, 2357 ss.; Pisanu, Tentativo di conciliazione e sanzioni processuali, nel quadro dell'art. 696-bis c.p.c., in Giur. mer. 2011, 1, 104 ss.; Romano, Questioni sparse in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Banca borsa tit. cred. 2009, 1, 51 ss.; Scalamogna, Alcune questioni controverse in tema di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, 3, 957 ss.; Scibetta, Il nuovo art. 696-bis c.p.c.; la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Giur. mer. 2006, 2, 267 ss. |