Codice di Procedura Civile art. 694 - Ordine di comparizione.Ordine di comparizione. [I]. Il presidente del tribunale (1) o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio [153] per la notificazione del decreto. (1) Le parole « , il pretore », che figuravano dopo la parola « tribunale », in questo articolo e negli artt. 695, 696 3 e 697, sono state soppresse dall'art. 104 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. InquadramentoL’art. 694 è norma di natura organizzatoria, che disciplina le modalità di instaurazione del contraddittorio, rimettendo al decreto del giudice la fissazione dell’udienza di comparizione, nonché l’assegnazione del termine perentorio per la notificazione del decreto alla controparte. Comparizione delle partiAi sensi dell’art. 694, l’ordine di comparizione emesso dal presidente del tribunale (o dal giudice di pace) ha forma di decreto, nel quale viene fissata l’udienza e stabilito il termine per la notificazione al controinteressato. Il termine di notifica ha carattere perentorio, sicché la sua inosservanza comporta l’improcedibilità dell’istanza, a meno che la controparte non compaia comunque. BibliografiaAnsanelli, Esperti e risoluzione anticipata delle controversie civili nei nuovi artt. 696 e 696-bis c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ. 2006, 4, 1245 ss.; Besso, Regolamento di competenza e reclamo contro il provvedimento di istruzione preventiva, in Giur. it. 1999, I, 4, 693 ss.; Corsini, La reclamabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di istruzione preventiva, in Riv. dir. lav. 2008, 4, 782 ss.; Granata, Limitazione della reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. al solo provvedimento di rigetto della domanda di istruzione preventiva, in Giust. civ. 2009, 11, 2357 ss.; Pisanu, Tentativo di conciliazione e sanzioni processuali, nel quadro dell'art. 696-bis c.p.c., in Giur. mer. 2011, 1, 104 ss.; Romano, Questioni sparse in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Banca borsa tit. cred. 2009, 1, 51 ss.; Scalamogna, Alcune questioni controverse in tema di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, 3, 957 ss.; Scibetta, Il nuovo art. 696-bis c.p.c.; la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Giur. mer. 2006, 2, 267 ss. |