Codice di Procedura Civile art. 695 - Ammissione del mezzo di prova 1 .Ammissione del mezzo di prova 1. [I]. Il presidente del tribunale 2 o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile [177 3 n. 2, 669-septies, 669-quaterdecies] e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi [697, 698].
[1] La Corte cost., con sentenza 16 maggio 2008, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice. Successivamente la Corte cost. 10 novembre 2023, n. 202, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e del presente articolo nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice. [2] V. sub art. 694. InquadramentoL'art. 695 prevede l'adozione di un'ordinanza come provvedimento terminale del procedimento. Nell'ordinanza con cui ammette il mezzo di prova il presidente del tribunale (o il giudice di pace) deve fissare altresì l'udienza per l'assunzione dell'esame testimoniale e designare il giudice che debba procedervi. Identico contenuto ha l'ordinanza che ammette l'ispezione giudiziale (art. 696), mentre, laddove sia disposto un accertamento tecnico, il presidente deve ulteriormente provvedere a nominare il consulente tecnico ed a fissare la data dell'inizio delle operazioni (art. 696, comma 2). Reclamabilità del provvedimentoDal combinato degli artt. 669-quaterdecies e 695, comma 1, richiamato dall'art. 696, risultava inequivocabilmente la irreclamabilità dei provvedimenti — di accoglimento o di rigetto — di istruzione preventiva. La prima norma, invero, dichiarava inapplicabile la disciplina cautelare uniforme ai provvedimenti di istruzione preventiva, ad eccezione del solo art. 669-septies, mentre l'art. 695, in relazione all'«ammissione del mezzo di prova», chiariva che il giudice «provvede con ordinanza non impugnabile». Tale assetto è stato tuttavia ribaltato da Corte cost. n. 144/2008, che ha dichiarato l'illegittimità delle richiamate norme nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies, avverso il provvedimento che rigetti l'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696, escludendosi, invece, che dall'inimpugnabilità dei provvedimenti di accoglimento possa derivare in capo al resistente un pregiudizio parimenti irreparabile, rimanendo ogni questione relativa all'ammissibilità e rilevanza della prova comunque rinviata al merito). In sostanza, si è spiegato che, ove sia accolta l'istanza di istruzione preventiva, l'efficacia della prova raccolta rimane comunque soggetta alla successiva facoltà di contestazione ex art. 698, stimabile quale valido equipollente del controllo immediato, che sarebbe invece garantito dal reclamo di cui all'art. 669-terdecies. Il mancato accoglimento dell'istanza è reclamabile anche in relazione alla sola statuizione sulle spese processuali, ma non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento privo, anche con riferimento alle disposizioni sulle spese, dei caratteri della definitività e della decisorietà (Cass. III, n. 23976/2019). La limitazione operata dalla Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità della previsione di non impugnabilità per la sola ipotesi di rigetto del ricorso di istruzione preventiva, e non anche per l'ipotesi di accoglimento dello stesso, ha suscitato critiche in dottrina, per la disparità di trattamento, che si viene a determinare nel sistema, tra i provvedimenti di istruzione preventiva ed i sequestri di prove ex art. 670, n. 2, pur trattandosi di misure aventi l'identica funzione di evitare la dispersione di fonti di prova (per la profonda differenza tra misure di istruzione preventiva e sequestro giudiziario ex art. 676, n. 2, si veda Granata, 2357; per la considerazione che tutte le questioni relative all'ammissibilità ed alla rilevanza del mezzo probatorio restano impregiudicate e che è consentita la rinnovazione della prova nel giudizio di merito ex art. 698, e che la prova assunta in via anticipata potrebbe essere utile anche al resistente il quale può, esattamente come l'attore, servirsene nel futuro giudizio, Corsini, 782; per la specificazione dei possibili pregiudizi derivanti dalla concessione della misura di istruzione preventiva, sia quanto alle spese che all'assunzione della prova, con conseguente necessaria reclamabilità del provvedimento di ammissione del mezzo di istruzione, Besso, 693). BibliografiaAnsanelli, Esperti e risoluzione anticipata delle controversie civili nei nuovi artt. 696 e 696-bis c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ. 2006, 4, 1245 ss.; Besso, Regolamento di competenza e reclamo contro il provvedimento di istruzione preventiva, in Giur. it. 1999, I, 4, 693 ss.; Corsini, La reclamabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di istruzione preventiva, in Riv. dir. lav. 2008, 4, 782 ss.; Granata, Limitazione della reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. al solo provvedimento di rigetto della domanda di istruzione preventiva, in Giust. civ. 2009, 11, 2357 ss.; Pisanu, Tentativo di conciliazione e sanzioni processuali, nel quadro dell'art. 696-bis c.p.c., in Giur. mer. 2011, 1, 104 ss.; Romano, Questioni sparse in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Banca borsa tit. cred. 2009, 1, 51 ss.; Scalamogna, Alcune questioni controverse in tema di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, 3, 957 ss.; Scibetta, Il nuovo art. 696-bis c.p.c.; la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Giur. mer. 2006, 2, 267 ss. |