Codice di Procedura Civile art. 720 - [Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione] 1

Rosaria Giordano

[Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione]1

[[I]. Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione [429, 430 c.c.] si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse [712 ss.].]

[[II]. Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione [417 c.c.] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca [429 1 c.c.], anche se non parteciparono al giudizio.]

[1]  Articolo abrogato dall'art. 3, comma 49, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149  (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

Si riporta, considerata la pendenza di procedimenti regolati dal regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, il testo delle disposizioni, corredato del relativo commento, anteriore all'abrogazione dell'articolo in commento.

Oggetto del giudizio di revoca dell'interdizione e della inabilitazione non è l'accertamento dei presupposti sostanziali della dichiarazione di interdizione o inabilitazione, sui quali fa stato la relativa sentenza i cui effetti non possono essere rimossi se non con il giudizio di revocazione di cui all'art. 395, bensì l'accertamento della persistenza o della cessazione delle cause di interdizione o inabilitazione nel tempo successivo alla pronuncia di quella sentenza (Cass. n. 2895/1993).

Sono legittimati a proporre il ricorso per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione i medesimi soggetti che potevano esperire l'originario ricorso volto all'emanazione della misura.

È discussa la legittimazione dell'interdetto o dell'inabilitato.

Secondo alcuni, infatti, l'art. 75, comma 2, dovrebbe prevalere sull'art. 716, con conseguente carenza di legittimazione attiva degli stessi (Poggeschi, 122).

Altri Autori ritengono invece che l'interdetto o l'inabilitato possano ricorrere per richiedere la revoca della sentenza emessa nei loro confronti (Sorace, 994).

Trovano applicazione le disposizioni processuali di cui agli artt. 712 e ss. in tema di giudizio volto alla dichiarazione di inabilitazione o interdizione.

Oggetto

Nel procedimento di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione non sono deducibili fatti relativi allo stato di salute psichica del destinatario del provvedimento preesistenti, a seconda delle posizioni affermate in dottrina, alla pronuncia della sentenza di primo grado (Sorace, 992) ovvero al giudicato (Poggeschi, 121).

Invero, poiché la sentenza di interdizione o di inabilitazione incide sullo status del soggetto, soltanto dopo il passaggio in giudicato della stessa può essere proposta la domanda di revoca.

Ne deriva, come evidenziato dalla S.C., che oggetto del giudizio di revoca dell'interdizione e della inabilitazione non è l'accertamento dei presupposti sostanziali della dichiarazione di interdizione o inabilitazione, sui quali fa stato la relativa sentenza i cui effetti non possono essere rimossi se non con il giudizio di revocazione di cui all'art. 395, bensì l'accertamento della persistenza o della cessazione delle cause di interdizione o inabilitazione nel tempo successivo alla pronuncia di quella sentenza (Cass. n. 2895/1993; in senso conforme, Trib. Bologna  I, 26 luglio 2006, n. 1891, la quale ha inferito da tale principio che nel giudizio di revoca è consentito esaminare le condizioni mentali dell’interdetto nel tempo anteriore alla pronuncia di interdizione per accertare lo stato della persona, mentre non è lecito esaminarle per escludere che esse non giustificavano quella pronuncia. In definitiva, gli elementi di fatto vanno rivalutati solo per enucleare origine, natura e decorso della malattia.

In sostanza, l'inabilitazione va revocata quando non sussiste più la causa che ha dato luogo alla pronuncia della sentenza di inabilitazione e l'inabilitata appare del tutto capace di orientarsi nel tempo e nello spazio, è in grado di curare i suoi affari patrimoniali e tutti gli atti della vita civile che attengono altresì alla cura della sua persona (Trib. S. Angelo Lombardi 10 maggio 2011).

In sede applicativa si è evidenziato che, poiché nel corso del colloquio, l'inabilitato non sia mai incorso in vizi logici di sorta, ed abbia, al contrario, manifestato una capacità di colloquiare con l'interlocutore, in modo spedito e con la dovuta naturalezza, palesando, al contempo, una sufficiente padronanza delle attitudini logiche e critiche, dovendo, peraltro, escludersi, sotto il diverso profilo, ancorché correlato, di un perdurante rischio di futuri atti dispositivi pregiudizievoli per gli interessi del medesimo, l'attuale sussistenza di un'effettiva prodigalità che possa ragionevolmente giustificare la conservazione della misura limitativa in atto dell'inabilitazione, ne consegue, in accoglimento del ricorso introduttivo, la declaratoria di revoca dell'inabilitazione a suo tempo pronunciata in danno dell'odierno inabilitato; a tanto deve necessariamente giungersi, atteso l'acclarato venir meno delle ragioni fattuali e giuridiche che, all'epoca, giustificarono una così penalizzante limitazione della capacità di agire individuale (Trib. Bari I, 25 novembre 2015, n. 5179).

Legittimazione

Sono legittimati a proporre il ricorso per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione i medesimi soggetti che potevano esperire l'originario ricorso volto all'emanazione della misura.

È discussa la legittimazione dell'interdetto o dell'inabilitato.

Secondo alcuni, infatti, l'art. 75, comma 2, dovrebbe prevalere sull'art. 716, con conseguente carenza di legittimazione attiva degli stessi (Poggeschi, 122).

In tal senso in giurisprudenza si è affermato che l'interdetto non è legittimato a richiedere la revoca della propria interdizione (Trib. Bologna 10 dicembre 1993, Gius, 1994, n. 7, 160).

Altri Autori ritengono invece che l'interdetto o l'inabilitato possano ricorrere per richiedere la revoca della sentenza emessa nei loro confronti (Sorace, 994).

La Corte di legittimità ha invece chiarito che l'interdetto (o l'inabilitato) può intervenire nel procedimento di revoca promosso da altri soggetti (Cass. n. 2401/2015, con riguardo ad una fattispecie nella quale la domanda era stata proposta dal tutore).

Profili processuali

Trovano applicazione le disposizioni processuali di cui agli artt. 712 e ss. in tema di giudizio volto alla dichiarazione di inabilitazione o interdizione.

È stato chiarito che la disposizione di cui all'art. 338, secondo cui l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, è incompatibile con i procedimenti speciali di interdizione e di revoca dell'interdizione, quali processi volti a tutelare, in via giurisdizionale, lo status della persona e gli interessi pubblici afferenti. Ne deriva che nel caso in cui l'interdetto muoia nelle more del giudizio di appello avverso la pronuncia che aveva revocato l'interdizione, la dichiarazione di estinzione del procedimento conseguente alla cessazione della materia del contendere travolge anche la sentenza di primo grado (Cass. n. 3570/2006).

Bibliografia

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