Codice di Procedura Civile art. 733 - [Vendita di beni] 1

Rosaria Giordano

[Vendita di beni]1

[[I]. Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati [375, 376 1 c.c.], il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario [59] del tribunale  del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere [58] dello stesso tribunale  o un notaio [68 2] del luogo in cui si trovano i beni immobili2.]

[[II]. L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale [191 att.].]

 

[1]  Articolo abrogato dall'art. 3, comma 49, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149  (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[2] In questo articolo e negli artt. 7532, 7652, 7691-2, il riferimento al tribunale è stato sostituito a quello alla pretura dall'art. 110 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

Inquadramento

Si riporta, considerata la pendenza di procedimenti regolati dal regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, il testo delle disposizioni, corredato del relativo commento, anteriore all'abrogazione dell'articolo in commento.

La disposizione trova applicazione nell'ipotesi in cui il Tribunale, autorizzando ex art. 376 c.c., la vendita dei beni degli incapaci, preveda che la stessa avvenga nelle forme della vendita con incanto.

La vendita è disciplinata dagli artt. 534 ss. in quanto compatibili: la S.C., peraltro, ha precisato che tale rinvio è limitato alle modalità della vendita forzata e non anche alla fase successiva del trasferimento del bene (Cass. n. 10587/1995).

Inoltre, gli atti compiuti non hanno natura esecutiva di talché avverso gli stessi non è proponibile l'opposizione agli atti, bensì un'autonoma actio nullitatis (Cass. n. 10587/1995).

Ambito applicativo

La norma in commento trova applicazione nell'ipotesi in cui il Tribunale, autorizzando ex art. 376 c.c., la vendita dei beni dei minori, degli interdetti o degli inabilitati, preveda che la stessa avvenga nelle forme della vendita con incanto e non già, come pure ammesso dalla predetta disposizione, a trattativa privata.

Atteso il rinvio effettuato dall'art. 748, inoltre, le stesse previsioni operano nell'ipotesi di vendita dei beni ereditari.

Vendita all'incanto

La disposizione in esame richiama, a tal fine, gli artt. 534 ss., in quanto compatibili, ossia le previsioni dettate dal libro terzo, prima per la vendita dei beni mobili e quindi per i beni immobili.

Si è osservato che non sarebbero applicabili, peraltro, le norme del libro terzo sulla delega delle operazioni di vendita al Notaio o ad altri professionisti, individuando già il comma 1 dell'art. 733 i soggetti che possono provvedervi (Vullo, 115).

La S.C. ha inoltre evidenziato che il rinvio alle norme in materia di espropriazione forzata riguarda esclusivamente le modalità della vendita e non anche la fase del trasferimento del bene, sicché nella procedura di vendita dei beni degli incapaci, nella quale il notaio agisce come ufficiale designato per la vendita, è inapplicabile l'art. 586, mancando un giudice dell'esecuzione che possa pronunciare il decreto di trasferimento, e la fase del traslativa è disciplinata dall'art. 191 disp. att., la cui enunciazione che «il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio» va interpretata nel senso che tale tipo di vendita — così come anche quella dei beni ereditari — si conclude con tale processo verbale, equivalente dell'atto notarile (Cass. n. 10587/1995).

Secondo una risalente decisione edita, invece, la vendita dei beni immobili degli incapaci sarebbe disciplinata nelle forme previste per la vendita dei beni mobili (App. Roma decr., 16 giugno 1966, in Foro pad., 1967, I, 490, con nota adesiva di Manfellotto).

Natura della vendita dei beni degli incapaci

La S.C. ha più volte ribadito, peraltro, che la vendita disciplinata dagli artt. 733 e 734 non è assimilabile alla vendita nell'ambito dell'espropriazione forzata. A riguardo, è stato evidenziato, in particolare, che, sebbene assoggettati alla disciplina dell'art. 534 ss., espressamente richiamata dall'art. 733, al quale rinvia l'art. 748, gli atti relativi alla vendita dei beni ereditari, avendo solo funzione attuativa del provvedimento di autorizzazione del giudice e di liquidazione, quindi, del patrimonio ereditario, non possono essere considerati (atti) esecutivi, perché in alcun modo possono ricondursi ad una azione esecutiva, caratterizzata dalla funzione di realizzazione della pretesa del creditore procedente, e pertanto non possono essere oggetto della opposizione di cui all'art. 617. Per contestare, pertanto, la validità degli atti del procedimento devono essere proposte azioni autonome di nullità (Cass. n. 10587/1995).

Sotto altro profilo, è discussa in dottrina l'operatività degli artt. 2919-2924 c.c. sugli effetti sostanziali della vendita forzata anche alla vendita dei beni di minori ed incapaci.

Secondo una prima tesi, correlandosi tali effetti alla vendita forzata di cui al libro III, non vi sarebbero ragioni per escludere gli stessi nell'ipotesi della vendita in esame che è modellata sulla prima (Satta IV, 1971, 371).

Per altri, invece, gli artt. 2919-2924 c.c. sono applicabili alla sola vendita coattiva, mentre alla vendita dei beni di minori ed incapaci, che integra un trasferimento di carattere volontario, sono applicabili le disposizioni generali sulla responsabilità per vizi occulti ed evizione (Micheli, 1947, 101 ss.).

Bibliografia

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