Codice di Procedura Civile art. 734 - [Esito negativo dell'incanto] 1[Esito negativo dell'incanto]1 [[I]. Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo 376, primo comma, del codice civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita2.] [[II]. Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private [191 att.].]
[1] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 49, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". [2] Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504. InquadramentoSi riporta, considerata la pendenza di procedimenti regolati dal regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, il testo delle disposizioni, corredato del relativo commento, anteriore all'abrogazione dell'articolo in commento. Se l'esito dell'incanto è negativo, gli atti devono essere rimessi al tribunale che ha disposto la vendita all'incanto. A questo punto il tribunale potrà decidere tra un nuovo incanto con riduzione del prezzo, una vendita a trattative private e la revoca dell'autorizzazione. Provvedimenti a seguito dell'esito negativo dell'incantoLa disposizione in esame prevede che, qualora l'incanto abbia esito negativo (o quando non sia stato corrisposto il prezzo: Andrioli, IV, 1968, 422), l'ufficiale designato ad effettuare la stessa ne deve redigere processo verbale, trasmettendone copia al tribunale che ha autorizzato la medesima. Tre sono le scelte alternativamente previste per il Tribunale: revocare l'autorizzazione alla vendita (prima della quale deve essere sentito il tutore: Satta IV, 1971, 373); autorizzare un nuovo incanto con una riduzione del prezzo; disporre la vendita a trattativa privata. BibliografiaBriguglio-Capponi (a cura di), Commentario alle riforme del processo civile, I, Padova, 2007; Casaburi, Il nuovo processo di famiglia, in Giur. mer. 2006/3, 5 ss.; Cea, I processi di separazione e divorzio all'indomani della promulgazione della l. n. 80/2005, in Riv. dir. civ. 2006, II, 103 ss.; Cea, L'affidamento condiviso. 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