Codice di Procedura Civile art. 735 - [Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare] 1

Rosaria Giordano

[Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare]1

[[I]. La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.]

 

[1]  Articolo implicitamente abrogato dagli artt. 4854 l. 19 maggio 1975, n. 151, che hanno soppresso l'istituto del patrimonio familiare sostituendolo con il fondo patrimoniale. Tuttavia la disciplina preesistente trova ancora applicazione ai patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della legge. Precedentemente l'articolo era stato così modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504Successivamente abrogato dall'art. 3, comma 49,  lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149  (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

Si riporta, considerata la pendenza di procedimenti regolati dal regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, il testo delle disposizioni, corredato del relativo commento, anteriore all'abrogazione dell'articolo in commento.

L'art. 735 e 736 sono stati implicitamente abrogati dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha sostituito l'istituto del patrimonio familiare con quello del fondo patrimoniale. Tuttavia, le relative norme continuano a trovare applicazione per i patrimoni familiari costituiti prima della riforma.

La norma in esame individua i soggetti legittimati a proporre ricorso per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare nelle ipotesi già previste dagli artt. 174 e 176 c.c.

Premessa

La norma in commento e quella successiva sono state implicitamente abrogate per effetto della riforma del diritto di famiglia realizzata dalla l. n. 151/1975, a seguito della quale, invero, l'istituto del patrimonio familiare è stato sostituito da quello del fondo patrimoniale.

L'interesse ad una breve trattazione è nondimeno giustificato dalla circostanza che, in virtù della normativa transitoria dettata dall'art. 227, gli artt. 167-176 c.c. continuano a trovare applicazione con riguardo ai patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della l. n. 151/1975.

Legittimazione alla proposizione del ricorso

L'abrogato art. 174 c.c. prevedeva la possibilità di sostituire il coniuge preposto all'amministrazione del patrimonio familiare con l'altro coniuge o persona idonea scelta tra i parenti prossimi nell'ipotesi in cui il coniuge non fosse in grado di attendervi convenientemente ovvero trascurasse di provvedere con i frutti dei beni all'interesse della famiglia.

In tale ipotesi, la legittimazione a proporre il ricorso per la sostituzione dell'amministratore spetta all'altro coniuge, ad uno dei prossimi congiunti o al pubblico ministero.

Inoltre, l'art. 176 c.c. disciplinava la sostituzione nell'amministrazione del patrimonio familiare nell'ipotesi di scioglimento del matrimonio per morte di uno o di entrambi i coniugi.

In questo caso, legittimati alla proposizione del ricorso sono uno dei figli maggiorenni o emancipati, un prossimo congiunto o il p.m.

Bibliografia

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