Codice di Procedura Civile art. 736 - [Procedimento] 1[Procedimento]1 [[I]. La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo precedente si propone con ricorso.] [[II]. Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.] [[III]. Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.]
[1] Articolo implicitamente abrogato dagli artt. 48-54 l. 19 maggio 1975, n. 151, che hanno soppresso l'istituto del patrimonio familiare sostituendolo con il fondo patrimoniale. Tuttavia la disciplina preesistente trova ancora applicazione ai patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della legge. Precedentemente l'articolo era stato così modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504. Da ultimo, abrogato dall'art. 3, comma 49, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoSi riporta, considerata la pendenza di procedimenti regolati dal regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, il testo delle disposizioni, corredato del relativo commento, anteriore all'abrogazione dell'articolo in commento. Il procedimento per la sostituzione del patrimonio familiare è regolato dalla disposizione in commento e, per quanto non espressamente previsto dalla stessa, dagli artt. 737 e ss. La competenza per materia appartiene al Tribunale e quella per territorio spetta in via principale al luogo di residenza della famiglia ed, ove manchi, a quello dell'amministratore del quale si chiede la sostituzione (Vullo, 123). Il procedimento si svolge, fermo il necessario rispetto del contraddittorio, mediante un'istruttoria deformalizzata ed è deciso dal collegio con ordinanza non impugnabile. Profili processualiIl procedimento per la sostituzione del patrimonio familiare è regolato dalla disposizione in commento e, per quanto non espressamente previsto dalla stessa, dagli artt. 737 e ss. sui procedimenti in camera di consiglio (Micheli, 1947, 210 ss.). CompetenzaLa competenza per materia appartiene al Tribunale (che deciderà in composizione collegiale). Differenti opinioni sono state espresse con riguardo alla competenza per territorio. In particolare, nell'unico precedente edito, si è affermato che la stessa spetta al tribunale del luogo del domicilio o della residenza di colui nell'interesse del quale è richiesto il provvedimento (App. Napoli decr., 6 dicembre 1952, Foro it., 1953, I, 839 ss.). Secondo autorevole dottrina, la competenza sarebbe spettata al luogo di domicilio del marito (Andrioli, IV, 1968, 425). Più di recente, si è evidenziato che la competenza spetta in via principale al luogo di residenza della famiglia ed, ove manchi, a quello dell'amministratore del quale si chiede la sostituzione (Vullo, 123; Jannuzzi - Lorefice, 499). ProcedimentoIl procedimento deve essere introdotto con ricorso che si svolge, fermo il necessario rispetto del contraddittorio, mediante un'istruttoria deformalizzata. Il procedimento è deciso dal collegio con ordinanza non impugnabile. Pertanto, a differenza di quanto previsto dagli artt. 737 e ss., il procedimento non si conclude con un decreto reclamabile ex art. 739. Tuttavia, nulla osta, in caso di modifica delle circostanze di fatto che ne avevano giustificato l'emanazione, ad una revoca o modifica del provvedimento ai sensi dell'art. 742 (Vullo, 124). BibliografiaBriguglio-Capponi (a cura di), Commentario alle riforme del processo civile, I, Padova, 2007; Casaburi, Il nuovo processo di famiglia, in Giur. mer. 2006/3, 5 ss.; Cea, I processi di separazione e divorzio all'indomani della promulgazione della l. n. 80/2005, in Riv. dir. civ. 2006, II, 103 ss.; Cea, L'affidamento condiviso. 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