Codice di Procedura Civile art. 746 - Collazione di copie.Collazione di copie. [I]. Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto [135] le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario1.
[1] Comma così modificato dall'art. 111 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. InquadramentoLa collazione consiste nell'operazione con cui si confronta la copia con l'originale, per verificare la conformità dell'una all'altro (Evangelista, 2). La norma attribuisce a colui il quale ha ottenuto la copia di un atto da un pubblico depositario il diritto di collazionarla con l'originale in presenza dello stesso depositario (Petrucci, 637). Nell'ipotesi di rifiuto è possibile attivare un procedimento analogo a quello disciplinato dall'art. 745 (v. Comm.). CollazioneLa disposizione della prima parte dell'articolo ha natura sostanziale, attribuendo a colui il quale ha ottenuto la copia di un atto da un pubblico depositario il diritto di collazionarla con l'originale in presenza dello stesso depositario (Petrucci, 637). La collazione consiste nell'operazione con cui si confronta la copia con l'originale, per verificare la conformità dell'una all'altro (Evangelista, 2). Sebbene la norma si riferisca espressamente alla sola copia di un atto pubblico rilasciata a norma dell'art. 743, si ritiene che non possano essere escluse dalla sua sfera di applicazione le copie rilasciate a norma dell'art. 744, ossia da cancellieri e depositari di pubblici registri giudiziari (Trisorio Liuzzi, 406). Procedimento in caso di rifiutoLa seconda parte della norma ha, invece, carattere processuale poiché si prevede che nell'ipotesi in cui il depositario rifiuti la collazione l'istante può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni ed il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario. Quanto alla natura di tale procedimento ed ai mezzi di impugnazione esperibili contro la decisione si rinvia al Commento all'art. 745. BibliografiaCivinini, I procedimenti in camera di consiglio, Torino, 1994; Comoglio, Decreto ex art. 745 c.p.c. Condanna della P.A. a un facere, in Nuova giur. civ. comm. 1987, I, 63 s.; Evangelista, Copia, collazione e riproduzione di atti e documenti, in Enc giur., IX, Roma, 1988; Fazzalari, Giurisdizione volontaria (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 330 s.; Jannuzzi-Lorefice, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004; Lanfranchi, La cameralizzazione del giudizio sui diritti, in Giur. it. 1989, IV, 33 s.; Martinetto, Copia e collazione di atti, in Nss. D.I., IV, Torino, 1964, 842 s.; Panzarola, Il procedimento per copia e collazione di atti pubblici (artt. 743 ss. c.p.c.), in Giusto processo civile e procedimenti decisori sommari, a cura Lanfranchi, Torino, 2001, 293; Panzarola, Copia, collazione e riproduzione di atti e documenti, in Enc giur., Agg., Roma, 2007; Petrucci, Copia e collazione di atti pubblici, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 636 s.; Trisorio Liuzzi, Copia e collazione di atti, in Dig. civ., IV, Torino, 1989, 400 s.; Verde, Sulla consultazione del fascicolo fallimentare e sul rilascio di copie degli atti, in Giust. civ. 1970, I, 1687. |