Codice di Procedura Civile art. 751 - Scelta dell'onerato.Scelta dell'onerato. [I]. L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso [125], che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato [631, 664 3 c.c.]1. [II]. La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto [135 4].
[1] Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504. InquadramentoLa norma in commento va letta in combinato disposto con l'art. 631 c.c., che, al comma 1, pone la regola generale secondo cui è nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità, è espressione dei principi generali. Tuttavia il comma 2 dell'art. 631 c.c., in esplicita deroga al principio generale, prevede la validità della sola disposizione testamentaria a titolo particolare (mai della disposizione a titolo universale) con riguardo al delimitato incarico di scegliere, tra più persone, o in una famiglia o categoria, predeterminate dallo stesso testatore, il soggetto beneficiario di una certa attribuzione. Il comma 3 dello stesso art. 631 c.c. regola il caso che l'onerato o il terzo non possano o non vogliano fare la scelta, nel qual caso questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni. Non è detto, naturalmente, che a rivolgersi al presidente del tribunale siano l'onerato o il terzo, sicché egli, nel raccogliere le opportune informazioni, deve anzitutto convocarli per verificare se effettivamente essi non intendano compiere la scelta. Può pensarsi che il presidente del tribunale assegni all'onerato o al terzo un termine congruo per la scelta. Quanto alla natura del decreto con cui il giudice designa il destinatario della disposizione testamentaria, si trova affermato che esso non ha natura decisoria, poiché non risolve alcun conflitto in ordine a diritti soggettivi né è attributivo di un bene della vita, e quindi non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. n. 5934/1978). È stato ritenuto che la disposizione contenuta nell'art. 631, comma 3, c.c., si applichi per analogia se il terzo arbitratore incaricato di determinare l'oggetto o la quantità del legato rinunci all'incarico (App. Firenze 2 aprile 1955). Legittimati a proporre l'istanza per la scelta sono coloro che vi abbiano interesse, anzitutto i possibili legatari, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal testamento. Legittimato è anche l'onerato quando la scelta sia rimessa ad un distinto soggetto (Chizzini, 62). Il giudice può assumere informazioni mediante una istruzione sommaria nell'ambito della quale il presidente del tribunale può sentire gli eventuali beneficiari. Si afferma che, analogamente a quanto previsto dall'art. 750, il decreto del presidente del tribunale possa essere reclamato dinanzi al presidente della corte d'appello (Satta, 1971, 64). Tale decreto è inoltre da ritenere suscettibile di revoca e modifica, in applicazione della disciplina generale dei provvedimenti camerali, con salvezza dei diritti dei terzi (Andrioli, 1964, 467). 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