Codice di Procedura Civile art. 752 - Giudice competente.

Mauro Di Marzio

Giudice competente.

[I]. All'apposizione dei sigilli [361, 705 1 c.c.] procede il tribunale (1).

[II]. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale (1), i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale (1).

(1) V. sub art. 661.

Inquadramento

Si è in passato discusso, nel vigore dei codici civile e di procedura civile abrogati, se il procedimento di apposizione dei sigilli avesse natura contenziosa o volontaria. Gli avevano attribuito natura contenziosa, tra gli altri, Mortara, 620 ss. — in contrasto con Chiovenda, 1270 — e Calamandrei, 37, il quale lo aveva equiparato ai sequestri.

Quest'ultima tesi è stata accolta anche in riferimento alla disciplina vigente. Taluno, infatti, riconoscendo la natura in senso lato cautelare del procedimento, ha ancora una volta posto la sigillazione accanto ai provvedimenti cautelari in senso proprio e, in particolare, ai sequestri (Rocco, 313).

E la tesi riecheggia in una decisione di merito secondo cui il decreto di apposizione dei sigilli, per la sua natura cautelare, sarebbe assoggettato a reclamo al tribunale, ai sensi dell'art. 669-terdecies (Trib. Foggia, 1° dicembre 1995, Giur. mer., 1996, I, 214).

L'opinione del tutto prevalente, tuttavia, è che si possa risolvere positivamente il vecchio dubbio se l'istituto appartenga alla giurisdizione volontaria. Di questa essa ha tutti i caratteri, e il nuovo codice li ha, ci sembra, accentuati, quando ha tolto quella possibile contenziosità cui poteva dar luogo la rimozione (Satta, 1971, 66). Molti gli argomenti a fondamento della tesi. In primo luogo si è osservato che l'apposizione dei sigilli « non è coordinata alla lesione di un diritto soggettivo » (Grossi, 527), non è relativa ad un diritto dell'istante in contrasto con quello di altro soggetto, né è subordinata ad una specifica controversia in ordine ai beni stessi (Moscati, 321), ma muove da uno stato di fatto — la temporanea vacanza nell'amministrazione dei beni caduti in successione — ed è volta alla tutela di un interesse principalmente pubblico alla conservazione del patrimonio ereditario obbiettivamente considerato. Tutto ciò — ha osservato la dottrina — in teoria. Nella pratica non bisogna nascondersi che di frequente, dietro l'apposizione e la rimozione dei sigilli, c'è la lite, e delle liti spesso accanite, quali sono quella alle quali dà luogo la successione. Per questo l'istituto assume delle non chiare colorazioni. Sicché è anzi prevista esplicitamente l'opposizione alla rimozione (Satta, 1971, 74).

L'iniziativa, inoltre, può essere officiosa, nei casi previsti dall'art. 754, il che costituisce un sicuro indice di deviazione dal principio, proprio della giurisdizione contenziosa, nemo iudex sine actore. D'altronde, l'apposizione viene disposta con decreto e — come si vedrà — senza necessità della previa instaurazione del contraddittorio. Ed infine, il provvedimento non ha contenuto decisorio, non è idoneo ad acquistare efficacia di giudicato e, dunque, non è impugnabile con il regolamento di competenza (Cass. n. 3058/1969).

La natura volontaria del procedimento impone, quindi, di ritenere che, ogni qual volta sia insorta una controversia, il ricorso alla sigillazione vada escluso e debba cedere il passo agli strumenti propri della giurisdizione contenziosa. Se vi è una lite, occorre dirimerla, e ciò il giudice della giurisdizione volontaria non può fare. Si è affermato, in proposito, che nessun litigio deve propriamente sussistere, anche se in avvenire possa sorgere, ma allora il sigillo non ci sarà più, per la sua essenziale temporaneità (Satta, 1971, 67).

Anche la giurisprudenza, nel riconoscere che l'apposizione dei sigilli è posta a salvaguardia dell'interesse generale alla conservazione del patrimonio ereditario, ha escluso che essa abbia ad oggetto le contrastanti pretese di uno o altro pretendente all'eredità, tutelabili in sede cautelare con i procedimenti contenziosi di sequestro giudiziario e conservativo (Cass. n. 3058/1969).

Giudice competente alla sigillazione

Passando dall'esame delle questioni generali all'indagine mirata alla norma in commento, vale osservare che l'art. 752 si limitava a stabilire che all'apposizione dei sigilli dovesse procedere il pretore, aggiungendo che, nei comuni in cui questo non aveva sede, poteva provvedervi il giudice di pace, in caso d'urgenza, trasmettendo immediatamente il processo verbale di apposizione al pretore.

Come si sa, il d.lgs. n. 51/1998, recante norme sulla istituzione del giudice unico di primo grado, ha soppresso l'ufficio del pretore. Il testo del decreto contiene un elevato numero di disposizioni che — anche nella materia in esame — hanno modificato le norme preesistenti, aggiornandole. Per quanto riguarda la sigillazione, l'art. 106 ha novellato l'art. 752, sostituendo la parola « tribunale » alla parola « pretore ». Dall'art. 244, comma 2, secondo cui le funzioni del pretore non espressamente attribuite ad altra autorità sono attribuite al tribunale in composizione monocratica, si evince, dunque, che quest'ultimo è competente all'apposizione dei sigilli (Lazzaro, Gurrieri e D'Avino, 120). Si è precisato, invece, che la competenza del giudice di pace è una competenza meramente surrogatoria, determinata dall'urgenza, tanto è vero che il processo verbale deve essere immediatamente trasmesso al pretore (Satta, 1971, 67).

Nulla l'art. 752 dice sulla competenza territoriale, che è discussa. Secondo alcuni — ed è la tesi prevalente —, giudice competente sarebbe quello del luogo in cui si trovano i beni da sottoporre a sigillazione (D'Onofrio, 409; Andrioli, 1964, 570; Moscati, 318; Grossi, 531). Il fondamento dell'assunto può rinvenirsi in ciò, che, essendo prevista la competenza del giudice di pace nei comuni in cui non ha sede il pretore, questa apparirebbe giustificata solo dalla circostanza che in quel comune si trovino i beni che il giudice di pace debba sigillare. Tale soluzione è accolta anche da chi ritiene che sia applicabile analogicamente il criterio di competenza fissato dall'art. 26 in quanto il procedimento in esame assolve anche ad una funzione latamente esecutiva (Chizzini, 66)

Secondo un'altra opinione — che potremmo definire intermedia, alla quale aderisce — la competenza ad ordinare l'apposizione dei sigilli spetterebbe anche al giudice del luogo dove si trovano determinati beni o documenti, oltre che più generalmente al pretore del luogo dell'aperta successione (Redenti, 393; Lorefice, 10). Maggiormente convincente la tesi di chi, partendo dalla constatazione che il procedimento di apposizione dei sigilli attiene all'apertura della successione, ha sostenuto che la competenza va radicata nel luogo in cui questa si apre (Satta, 1971, 67; Mazzacane, 220).

Bibliografia

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