Codice di Procedura Civile art. 762 - Termine.Termine. [I]. I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario [769 ss.] non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice1 per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato. [II]. Se alcuno degli eredi è minore non emancipato [390 ss. c.c.], non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale [78 1; 346 c.c.].
[1] V. sub art. 660. InquadramentoIl provvedimento di sigillazione è per sua natura temporaneo, giacché comporta una immobilizzazione dei beni sigillati e la loro sottrazione alla disponibilità degli aventi diritto (Grossi, 534): la previsione della rimozione dei sigilli, cioè, manifesta il carattere intrinsecamente provvisorio della sigillazione, la quale ha a suo fondamento una situazione interinale di soluzione di continuità nell'amministrazione del compendio mobiliare ereditario. Tuttavia, l'art. 762 prevede un termine dilatorio di tre giorni prima del quale la rimozione non può essere disposta, salvo che non vi siano ragioni di urgenza, nel qual caso il giudice provvede con decreto motivato. Al contrario, se tra gli eredi vi sono minori non emancipati, la rimozione non può essere disposta fino alla nomina di un tutore o di un curatore speciale: la norma si riferisce al minore privo della rappresentanza legale, il quale sarà normalmente tale proprio per effetto della morte del de cuius. Nell'indagare le ragioni del termine dilatorio, si è osservato che esso va posto in relazione al combinato disposto degli artt. 772 e 766. L'ufficiale che procede alla formazione dell'inventario deve dare avviso dell'inizio delle operazioni almeno tre giorni prima, e la stessa disposizione si applica alla rimozione dei sigilli. Si è cioè fatto in modo che gli interessati abbiano un tempo sufficiente ad organizzare la partecipazione alle operazioni di rimozione e di eventuale formazione dell'inventario, ovvero l'opposizione alla rimozione. Non vi è, invece, un termine entro il quale la rimozione debba essere chiesta. Essa può essere chiesta con istanza raccolta di seguito al processo verbale, ex art. 763, comma 3, ovvero con istanza separata depositata nella cancelleria del giudice. Il provvedimento di rimozione è dato con decreto, redatto anch'esso, ai sensi dell'art. 763, comma 3, in calce al processo verbale di apposizione: e ciò dimostra l'unitarietà del procedimento, diviso nelle due fasi della sigillazione e della rimozione. Anche alla rimozione, dunque, possono estendersi le considerazioni svolte riguardo alla natura del procedimento di apposizione dei sigilli. Si ritiene possibile la rimozione parziale dei sigilli, cui, successivamente, deve far seguito un ulteriore provvedimento di rimozione (Grossi, 534). 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