Codice di Procedura Civile art. 794 - Provvedimenti del giudice.Provvedimenti del giudice. [I]. All'udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione [792 1], e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti [2893 ss. c.c.]. InquadramentoUna volta intrapreso dall'acquirente del bene ipotecato il procedimento di purgazione dell'ipoteca (art. 2890 c.c.), ed una volta adottato dal presidente del tribunale il provvedimento contenente l'indicazione delle modalità di deposito del prezzo (art. 792, comma 1), effettuato detto deposito e presentata in cancelleria altresì la documentazione necessaria (art. 792, comma 2), deve essere istituito il contraddittorio con il precedente proprietario e i creditori iscritti (art. 793). La disposizione in commento disciplina dunque le attività da compiersi all'udienza fissata ai sensi dell'art. 793. In tale sede, secondo la norma, il giudice accerta la regolarità del deposito del prezzo e degli atti del procedimento. In ciò è implicito il previo scrutinio della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e fondatezza dell'istanza di purgazione delle ipoteche (v. sub art. 792). Accertata la regolarità formale e sostanziale del procedimento, il giudice dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione provvedendo poi alla distribuzione del prezzo ai sensi degli artt. 596 ss. L'ordinanza in questione è espressamente qualificata definitiva dall'art. 2884 c.c. Di essa è stata esclusa la reclamabilità (Cass. n. 7525/2012). Con riguardo all'ammissibilità del ricorso per cassazione, la S.C. ha affermato che il provvedimento emesso a conclusione del giudizio di liberazione degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell'istanza di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un procedimento contenzioso a carattere sommario su diritti, non può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile ad una sentenza in senso sostanziale, essendo ridiscutibile, in sede di cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o negativo, delle condizioni della cancellazione, con la conseguenza che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Cass. n. 7525/2012, che ha escluso la ricorribilità per cassazione del provvedimento con cui il presidente del tribunale aveva dichiarato la liberazione dell'immobile dell'ipoteca, rilevando che il creditore iscritto può avvalersi del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi). BibliografiaBalena, Il procedimento per la liberazione degli immobili dalle ipoteche, in Riv. dir. civ. 1983, II, 703; Fragali, Ipoteca (dir. priv.), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Montesano, Arieta, Trattato di diritto processuale civile, II, 2, Padova, 2002; Redenti, Diritto processuale civile, IV, Milano, 1957. |