Codice di Procedura Civile art. 826 - Correzione del lodo 1 .

Mauro Di Marzio

Correzione del lodo1.

[I]. Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:

a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;

b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).

[II]. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824.

[III]. Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.

[IV]. Se il lodo è stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui è stato depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288, in quanto compatibili. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.

 

[1] Articolo sostituito dall'art. 23, d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 27, comma 4, d.lg. n. 40, cit., la disposizione si applica ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Precedentemente l'articolo era stato sostituito dall'art. 18 l. 5 gennaio 1994, n. 25. Il testo anteriore alla riforma recitava: «[I]. Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo. [II]. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. [III]. Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto compatibili».

Inquadramento

La disposizione in commento prevede, ai fini della correzione del lodo, una competenza concorrente del giudice togato e degli arbitri, a seconda che si tratti di lodo depositato o non depositato (ma in dottrina si ritiene debba farsi riferimento non al semplice deposito, bensì al rilascio dell'exequatur, sicché la competenza rimarrebbe in capo agli arbitri in caso di rigetto della relativa istanza).

La correzione, direttamente richiesta agli arbitri, è ammissibile non solo in caso di errore materiale o di calcolo, nei limiti previsti per i provvedimenti giudiziari, ma anche in caso di divergenza fra i diversi originali del lodo, anche se relativa alla sottoscrizione da parte degli arbitri, ed anche in caso di omissione di uno degli elementi indicati nell'art. 823, ai nn. 1 (il nome degli arbitri), 2 (indicazione della sede dell'arbitrato), 3 (indicazione delle parti) e 4 (indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti).

Il comma 1 fissa per la proposizione dell'istanza il termine (ritenuto di decadenza) di un anno. Considerata però l'illogicità del precetto, non potendosi immaginare che errori materiali del lodo, consistenti in mere difformità tra ideazione della decisione e sua traduzione in iscritto ovvero in semplici omissioni, possano stabilizzarsi per effetto del decorso del termine, è stato detto che il termine menzionato andrebbe riferito non alla proposizione dell'istanza, ma unicamente alla competenza degli arbitri, sicché, decorso un anno, la correzione potrebbe essere tuttora domandata al giudice (quello presso cui sia stato effettuato il deposito, ovvero il giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione). Occorrendo l'audizione delle parti, l'istanza di correzione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificata alle controparti, e la notificazione deve essere indirizzata al difensore, avuto riguardo alla previsione dell'art. 816-bis. Nello stesso senso depone, nell'ipotesi di competenza giudiziale, il rinvio all'art. 288, che richiama a propria volta l'art. 170. L'audizione delle parti può essere omessa quando la correzione venga richiesta dalle parti congiuntamente.

La correzione deve essere disposta con la partecipazione di tutti gli arbitri e deve essere sottoscritta a norma dell'art. 823 e comunicato alle parti a norma dell'art. 824.

Se gli arbitri non provvedano alla correzione (nel che deve ritenersi compresa anche l'ipotesi in cui non sia possibile ricostituire il collegio arbitrale), le parti possono rivolgersi al tribunale del luogo nel cui circondario ha sede l'arbitrato. In tal caso l'ordinanza di correzione del lodo per errore materiale, che non sia concordemente richiesta, dirime una controversia tra le parti e, in applicazione del principio generale, comporta la liquidazione delle spese in analogia con il caso della sentenza o di qualsiasi altro provvedimento con il quale il giudice ponga fine ad una lite (Trib. Modena 22 giugno 2000).

Al tribunale occorre rivolgersi anche una volta depositato il lodo.

Ove il lodo sia stato oggetto di impugnazione o sia stato posto in esecuzione, la correzione può essere richiesta al giudice competente per l'impugnazione o l'esecuzione (per l'opposta conclusione nel vigore del precedente testo della disposizione v. Cass. n. 20755/2012).

Il provvedimento di correzione non è revocabile né modificabile né è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 14432/2003). Ai sensi dell'art. 828, comma 3, il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di correzione.

Bibliografia

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