Codice di Procedura Civile art. 314 - [Decisione a seguito di trattazione scritta] 1 .[Decisione a seguito di trattazione scritta] 1.
[1] Articolo dapprima sostituito dall'art. 38 l. 26 novembre 1990, n. 353, e poi abrogato dall'art. 71 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. Il testo recitava: «[I]. Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica». Precedentemente alla riforma del 1990, il testo recitava: «Costituzione delle parti. [I]. Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 312 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza. [II]. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione». |