Codice di Procedura Civile art. 563 - [ Condizioni e tempo dell'intervento] (1).


[ Condizioni e tempo dell'intervento] (1).

(1) Articolo abrogato, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 22 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo recitava: «[I]. Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione. [II]. Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita».

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