Codice di Procedura Civile art. 575 - [Termine delle offerte senza incanto] (1).


[Termine delle offerte senza incanto] (1).

(1) Articolo abrogato, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 28 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo recitava: «[I]. Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto [II]. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi».

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