Codice di Procedura Civile art. 622 - Opposizione della moglie del debitore (1).Opposizione della moglie del debitore (1). [I]. L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte. (1) La Corte cost., con sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. |