Codice di Procedura Civile art. 622 - Opposizione della moglie del debitore (1).


Opposizione della moglie del debitore (1).

[I]. L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

(1) La Corte cost., con sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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