Codice di Procedura Civile art. 796 - [Giudice competente] 1 .[Giudice competente]1.
[1] Articolo abrogato, a far data dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73 l. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10 d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv., con modif., nella l. 23 dicembre 1996, n. 649. Il testo recitava: «[I]. Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione. [II]. La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della Corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda. [III]. L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario». V. ora artt. 64 s. l. n. 218, cit. |