Codice di Procedura Civile art. 798 - [Riesame del merito] 1 .[Riesame del merito]1.
[1] Articolo abrogato, a far data dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73 l. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10 d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv., con modif., nella l. 23 dicembre 1996, n. 649. Il testo recitava: «[I]. Su domanda del convenuto la Corte di appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395. [II]. In questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'efficacia della sentenza straniera». V. ora artt. 64 s. l. n. 218, cit. |