Codice di Procedura Civile art. 803 - [Esecuzione richiesta in via diplomatica] 1 .


[Esecuzione richiesta in via diplomatica]1.

 

[1] Articolo abrogato, a far data dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73 l. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10 d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv., con modif., nella l. 23 dicembre 1996, n. 649. Il testo recitava: «[I]. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. [II]. Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d'ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata». V. ora art. 70 l. n. 218, cit.

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