Codice di Procedura Penale art. 33 nonies - Validità delle prove acquisite 1 .

Aldo Aceto

Validità delle prove acquisite1 .

1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite [26].

 

[1] V. nota alla rubrica del capo VI-bis.

Inquadramento

La norma disciplina il regime di validità delle prove assunte dal giudice in violazione delle norme sulla sua composizione.

La validità delle prove acquisite

Le disposizioni relative alla attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica presuppongono la competenza (per materia, per territorio o per connessione) di quell'unico ufficio giudiziario. Ne consegue che, fermi i meccanismi procedurali cui è subordinata la lettura delle prove dichiarative assunte da altro giudice, la errata composizione del tribunale non determina la invalidità degli atti del procedimento né, diversamente da quanto prevede l'art. 27 (al cui commento si rinvia), inficia l'utilizzabilità delle prove (comprese quelle dichiarative) già acquisite.

Bibliografia

Ciarniello, Sub art. 33-nonies, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 422 ss.

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