Codice di Procedura Penale art. 44 - Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione.Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione. 1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione [41], la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 258 euro a 1.549 euro, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale. InquadramentoLa norma prevede (e disciplina), a fini evidentemente dissuasivi di dichiarazioni di ricusazione pretestuose, la condanna della parte privata che ricusi il proprio giudice. Ambito di applicabilità della normaLa norma si applica esclusivamente alle dichiarazioni di ricusazione, con esclusione delle dichiarazioni di astensione sollecitate dalla parte privata, fatte proprie dal giudice e non accolte. La condanna al pagamento, in favore della Casse delle ammende, di una somma variabile tra 258 euro e 1.549 euro, deve essere necessariamente motivata, non costituendo conseguenza automatica della inammissibilità della dichiarazione di ricusazione o del suo rigetto, come si evince dal termine “può” e dal fatto che il procedimento di ricusazione è previsto nell'interesse della giustizia (Cass. VI, n. 1140/1993). Si tratta di una valutazione largamente discrezionale, che richiede una motivazione che offra sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (Cass. III, n. 41213/2015). Le ragioni della condanna possono trovare sufficiente giustificazione anche dal contesto dello stesso provvedimento e dalle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione (Cass. I, n. 3954/1993; Cass. VI, n. 47811/2003). La condanna è prevista soltanto a carico della parte privata in senso sostanziale (dovendosi intendere per tale l'imputato, la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria) e non anche del procuratore speciale che, in virtù di procura speciale, si sia limitato a presentare la dichiarazione, per conto e in vece di quella (Cass. VI, n. 26809/2006) o il difensore che svolge nell'interesse della parte privata un «munus» connotato da profili pubblicistici, traducendo in iniziative tecnico-processuali le sollecitazioni delle persone fisiche che a lui si rivolgono (Cass. I, n. 389/1999; nello stesso senso cfr. Cass. VI, n. 19017/2006, secondo cui la condanna non può colpire il difensore nemmeno quando abbia agito in difetto di specifico mandato, potendo in tal caso la parte soltanto rivalersi nei confronti del difensore secondo le regole generali). BibliografiaCaputo, sub art. 44, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 566 ss. |