Codice di Procedura Penale art. 48 - Decisione 1 .Decisione 1. 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 [611], dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1. 3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede. 4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato [45]. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. 5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. 6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta2. 6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente 3
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 3, l. 7 novembre 2002, n. 248. Il testo originario recitava: «1. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. 3. Il giudice designato dalla corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. 4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 258 euro a 1.549 euro». V. la disposizione transitoria dettata dall'art. 1, comma 5, l. n. 248, cit. [2] Le parole da «, che» a «della richiesta» sono state aggiunte dall’articolo 1, comma 59, lett. a), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1 comma 95, l. n.103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). [3] Comma aggiunto dall’ articolo 1, comma 59, lett. b), l. 23 giugno 2017, n.103. Ai sensi dell’art. 1 comma 95, l. n.103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). InquadramentoLa norma disciplina il procedimento di rimessione diversificandone gli esiti in conseguenza del positivo accertamento o meno delle condizioni che impongono lo spostamento del processo ad altra sede. Il legislatore della riforma (l. 23 giugno 2017, n. 103) ha inteso rafforzare gli strumenti repressivi di richieste inutilmente dilatorie (vedi infra). Il procedimento di rimessioneSe la richiesta di rimessione supera il vaglio di ammissibilità in sede di esame preliminare del relativo ricorso (si veda il commento dell’articolo precedente), la Corte di cassazione decide in camera di consiglio c.d. partecipata a norma dell’art. 127. Alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori deve essere dato avviso dell’udienza almeno dieci giorni prima (Cass. VI, n. 40492/2005). Secondo Cass. I, n. 5723/1994, poiché la procedura relativa a richiesta di rimessione del processo si svolge a norma dell'art. 127, per la valida celebrazione dell'udienza camerale dinanzi alla Corte di cassazione è necessario che sia dato avviso della data di fissazione della medesima a tutte le parti del rimettendo processo che, per le peculiarità del giudizio di cassazione, si identificano nei difensori delle parti private e nel Procuratore Generale presso la Corte suprema. A tal fine, per quanto concerne le parti non richiedenti, non è sufficiente l'assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere processuale della notificazione - previsto, a pena di inammissibilità dell'art. 46, comma 4, della richiesta di rimessione del processo a tutti gli interessati, in quanto tale incombenza serve soltanto a portare a loro conoscenza l'esistenza della richiesta, ma non li informa della data di svolgimento dell'udienza camerale di trattazione della richiesta e, quindi, non li pone in condizione di far valere le proprie ragioni in un giudizio che, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di rimessione, verrebbe a incidere su un diritto costituzionalmente garantito, quello per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Si tratta di indirizzo confermato da Cass. VI, n. 16467/2023. Se necessario, la Corte di cassazione assume le opportune informazioni. A tal fine la Corte è giudice anche del fatto; il che implica, fra l’altro, che essa ha poteri d’ufficio di ricerca della prova della effettiva esistenza dei presupposti legittimanti la rimessione, relativamente ai quali le parti sono invece tenute ad un mero onere di allegazione (Cass. I, n. 1290/1994). Secondo parte minoritaria della giurisprudenza, deve riconoscersi alle parti la facoltà di chiedere di essere sentite ove compaiono, trattandosi di previsione che non si pone in contrasto con gli artt. 613, comma 1, e 614, comma 2, secondo cui davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori (Cass. VI, n. 40492/2005). L’orientamento prevalente esclude questa possibilità (Cass. VI, n. 22113/2013; Cass. IV, n. 43665/2011). Cass. VI, n. 22113/2013 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 24, comma 2, 111, 117 Cost. e 6 CEDU - dell'art. 48 nella parte in cui non prevede, nel procedimento dinanzi la Corte di Cassazione, la partecipazione personale dell'interessato ed il diritto di essere sentito (la Corte ha evidenziato che la partecipazione personale deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell'imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell'accusa penale, potendo, invece, in altri essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio attraverso la rappresentanza dei difensori). La Corte di cassazione non può disporre l’acquisizione di atti estranei al processo, come quelli, per esempio, compiuti nell’ambito di un procedimento finalizzato all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di magistrati da parte del Ministro di Grazia e Giustizia e incidenti sulla posizione di altri soggetti, le cui esigenze di riservatezza potrebbero essere frustrate dalla pubblicazione della relazione di ispezione ministeriale (Cass. I, n. 4024/1996). Sono estranee alle questioni deducibili quelle relative alla competenza per territorio che non possono trovare ingresso nel procedimento incidentale di rimessione dinanzi alla Corte di cassazione che, in tale sede, è unicamente investita del problema di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per lo spostamento del processo ad altro giudice (Cass. S.U., n. 13687/2003). Segue. La partecipazione delle parti private
Secondo l’indirizzo interpretativo maggioritario, le parti private interessate sono rappresentate, per l’esercizio dei loro diritti, dai difensori e non è prevista la possibilità di una loro audizione personale nell’udienza camerale (§ 2). In dottrina, secondo alcuni Autori, la parte privata che ne faccia richiesta ha il diritto di essere sentita personalmente e di ottenere il rinvio in caso di legittimo impedimento. Segue. I possibili esiti del procedimento: il rigetto o l'inammissibilità della domanda
L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo esclusivamente al giudice che procede e a quello designato. La comunicazione viene effettuata mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'art. 148, comma 1, o, in caso di impedimenti tecnici, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ancora, mediante consegna al personale di cancelleria (art 64 disp. att. c.p.p.). È compito del giudice procedente trasmettere gli atti al giudice designato e, soprattutto, informare le parti della decisione della Corte di cassazione disponendo che l'ordinanza di accoglimento sia comunicata per estratto al pubblico ministero e notificata alle parti private. Se la richiesta viene rigettata (o è dichiarata inammissibile), la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma variabile da 1.000,00 a 5.000,00 euro, e, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, deve essere sempre condannata al pagamento delle spese processuali (Cass. V, n. 33226/2015; Cass. V, n. 49692/2017; contra Cass. VI, n. 43540/2023 ; Cass. V, n. 16553/2023; Cass. II, n. 15480/2017). L'indirizzo che ritiene necessaria la condanna al pagamento delle spese fa leva sul principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità; l'indirizzo contrario spiega, invece, che la rimessione è correlata alla rappresentazione di una “grave situazione locale” esterna al processo ed è introdotta ex art. 46, comma 2, anche con richiesta personale dell'imputato, diversamente dal ricorso per cassazione che, ai sensi dell'art. 613, deve essere redatto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. All'udienza del 10 luglio 2025, le Sezioni Unite penali hanno risolto il contrasto affermando il principio secondo il quale, in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità della domanda, la parte che ha proposto la richiesta di rimessione non deve essere condannata al pagamento delle spese. La condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende ha, invece, natura facoltativa e può essere disposta nel caso in cui l'imputato abbia determinato per propria colpa la causa di inammissibilità (Cass. II, n. 2286/2016). Al fine di disincentivare richieste dilatorie il legislatore (l. 23 giugno 2017, n. 103) ha previsto (comma 6) che la somma da versare a favore della Cassa delle ammende possa essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta. Il successivo comma 6-bis, a sua volta, con previsione speculare sul punto al riformato art. 616, al fine di rendere efficace lo strumento dissuasivo dell'ammenda, ne impone l'adeguamento biennale all'indice dei prezzi al consumo. Segue. I possibili esiti del procedimento: l'accoglimento della richiesta Se la richiesta viene accolta, l’ordinanza deve essere comunicata senza ritardo al giudice che procede e a quello designato (§ 2.2). L'utilizzabilità delle prove dichiarative assunte dal giudice a quo, in un contesto ambientale niente affatto sereno che giustifica (e impone) lo spostamento del processo ad altra sede, è subordinata al loro rinnovo se il giudice designato ne è richiesto da una delle parti, a meno che la prova di cui si chiede il rinnovo non sia irripetibile ab origine o sia divenuta tale successivamente all'assunzione nell'originario dibattimento. La norma fa salvo il disposto di cui all'art. 190-bis, che prevale quando si procede per uno dei delitti e nei casi ivi previsti. La remissione non produce effetti sulle misure cautelari adottate nel corso delle indagini preliminari, non trovando applicazione l'art. 27 (Cass. VI, n. 1402/1995). BibliografiaCaputo, sub art. 48, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 601; Gargiulo R., Art. 48, in Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi G. e Lupo E., Vol. 1, Milano, 2017, 581 ss.; Dubolino, Procedimento di rimessione e avvisi alle parti del processo: un adempimento che appare ingiustificato, in Arch. n. proc. pen. 1995, fasc. 1, 85. |