Codice di Procedura Penale art. 51 - Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale 1 .Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale1 . 1. Le funzioni di pubblico ministero [1074 Cost.] sono esercitate [70-72ord. giud.; 3 disp. att.]: a) nelle indagini preliminari [326 s.] e nei procedimenti di primo grado [438 s., 448, 459, 465 s.] dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale2 3; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione [5703]. 2. Nei casi di avocazione [533, 372, 412], le funzioni previste dal comma 1, lettera a), sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo 4 . 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [655, 6783]. 3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 1115, e [dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,] le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente6 .
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente7 . 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente 8. 3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414 bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, [615-quinquies,] 635-quater.1, 635-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 628-bis, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale o per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente9 .
[1] La rubrica originaria ("Uffici del pubblico ministero") è stata così sostituita dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Sulla direzione distrettuale antimafia e sul procuratore nazionale antimafia v. gli artt. 70-bis e 76-bis ord. giud. V. inoltre l'art. 13 l. 16 marzo 2006, n. 146, entrata in vigore il 12 aprile 2006 (il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.). [2] Lettera modificata dall'art. 175 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. [3] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 50, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274. [4] Testo modificato ai sensi dell'art. 20 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, che recita: «le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" e le parole: "Direzione nazionale antimafia" si intendono sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo". L'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8 ha aggiunto il secondo periodo al comma. [5] Le parole «dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111» sono state sostituite alle parole «dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141. [6] Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 2l, . 19 marzo 2001, n. 92 e successivamente: dall'art. 6, comma 1 b, l. 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito le parole «416, sesto comma, 600, 601, 602»; dall'art. 15, comma 4, l. 23 luglio 2009, n. 99, che, per i procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, ha inserito le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474»; dall'art. 11, l. 13 agosto 2010, n. 136, che ha aggiunto le parole «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «416, sesto comma», le parole: «416, sesto e settimo comma»; dall'art. 2, l. 23 febbraio 2015, n. 19, che ha inserito il riferimento all'art. 416 ter. Il comma era stato inserito dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Successivamente l'articolo 18, comma 3, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito, con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46 , ha inserito dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»; dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che hanno rispettivamente inserito le parole: «, 452-quaterdecies» e soppresso le seguenti : «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,». Comma da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77, che ha inserito la parola«1,» dopo le seguenti: «articolo 12, commi». Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, la presente disposizione si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 53, cit. (15 giugno 2019). Successivamente l'art. 8, comma 3, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. con modif. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha sostituito le parole «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis,» alle parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter,». Da ultimo, le parole «517-quater,» sono state inserite dopo le parole: «articoli 473 e 474,» dall'articolo 49, comma 1, della l. 27 dicembre 2023, n. 206. [7] Le parole «e dai commi 3-quater e 3-quinquies» sono state aggiunte dall'art. 2, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125. Il comma era stato inserito dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. [8] Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 10-bis, comma 1, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438, e successivamente modificato dall'art. 2, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125, che ha soppresso il secondo periodo del comma che recitava: «Si applicano le disposizioni del comma 3-ter». [9] Comma inserito dall'art. 11 l. 18 marzo 2008, n. 48; modificato dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies», le parole: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; dall'art.17, comma 1, lett. a), l. 28 giugno 2024, n. 90 che al numero 1) ha abrogato la parola: «615-quinquies,» ; al numero 2) dopo la parola: «635-quater,» sono inserite le seguenti: «635-quater.1, 635-quinquies,» e al numero 3) dopo le parole: «del codice penale,» sono inserite le seguenti: «o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,» ; dall'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 che ha inserito le parole: «275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies,» dopo le parole: «di cui agli articoli» e ha sostituito le parole: «per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» alle parole: «per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,» e, da ultimo, dall'articolo 3, comma 2, lett. a) d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, in corso di conversione in legge, che ha inserito le parole: «628-bis,» dopo le parole: «628, terzo comma,». InquadramentoIl pubblico ministero è, sul piano ordinamentale e processuale, il titolare, in quanto tale, dell'azione penale. La norma in commento ha natura organizzatoria e individua chi, in concreto, è territorialmente e funzionalmente competente ad esercitarla. La competenza territoriale e funzionale del pubblico ministero Di norma le funzioni requirenti sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero costituito presso il giudice competente, individuato in base agli artt. 8 ss. Nei casi di avocazione delle indagini preliminari, disciplinati dagli artt. 371-bis, 372 e 412, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice competente (artt. 372 e 412) e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Per i reati di competenza della Corte di assise, le indagini sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli artt. 8, 9, 10, 11 e 16, 51, comma 3-bis. Con lo stesso criterio è individuato il giudice per le indagini preliminari. Il medesimo procuratore della Repubblica partecipa al dibattimento e, in caso di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti alla corte (art. 238, disp. coord.). La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che l'individuazione dell'ufficio del pubblico ministero cui è attribuito il potere di espletare indagini in un determinato procedimento non implica un problema di competenza, ma di mera legittimazione, che incide sull'organizzazione del lavoro, con conseguenti rilievi giuridici solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero, salvo il temperamento introdotto dall'art. 54-quaterche consente all'indagato, alla persona Il procuratore distrettuale antimafia e antiterrorismo. I commi 3 -bis e 3- quater Quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui ai commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, le funzioni di P.M. nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono esercitate dai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (si veda, sul punto, anche il commento agli artt. 12, 16 e 50 e la giurisprudenza citata. Per la individuazione del giudice per le indagini preliminari e del giudice per l'udienza preliminare competente, si veda anche il commento all'art. 328). È necessario, al riguardo, che la notizia di reato sia effettivamene iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335 c.p.p. non potendo attribuirsi rilievo - in difetto di iscrizione di uno di tali delitti - ad eventuali prospettazioni accusatorie circa il contesto di criminalità organizzata in cui sarebbero state commesse le condotte contestate (Cass. III, n. 13222/2017). Il comma 3-bis dell'art. 51 fu aggiunto dall'art. 3 d.l. n. 367/1991, conv., con modificazioni, dalla legge n. 8/1992, che, su impulso e idea di Giovanni Falcone, aveva istituito la Direzione Nazionale Antimafia e le Direzioni Distrettuali Antimafia. Successivamente, la concentrazione dell'attività investigativa in un ufficio di dimensione distrettuale ha conosciuto sempre maggiore consenso e ampliamento, essendo numerosi gli interventi legislativi che hanno ampliano le attribuzioni della Direzione Distrettuale Antimafia tenuto altresì conto dei poteri di coordinamento e di impulsto svolte dal procuratore nazionale antimafia (si veda il commento dell'art. 371-bis). Nel 2001, fu aggiunto, ad opera dell'art. 10-bis d.l. 374/2001, conv., con modif., dalla l. n. 438/2001, il comma 3-quater che ha attribuito al procuratore distrettuale le funzioni inquirenti e requirenti di primo grado per i procedimenti per tutti i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo. La Direzione Nazionale Antimafia e le Direzioni Distrettuali Antimafia assunsero così il nome, rispettivamente, di Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di Direzioni Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo. Il comma 3-quinquies è stato infine aggiunto dall'art. 11, l. n. 48/2008, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001. La tecnica legislativa utilizzata per individuare le attribuzioni del procuratore distrettuale non è stata la stessa: nei casi indicati dai commi 3-bis e 3-quinquies tale competenza deriva prevalentemente dal tipo di delitto oggetto di iscrizione e, in caso di delitti associativi, anche dal tipo di delitto oggetto del programma delinquenziale; nel caso previsto dal comma 3-quater non rileva il “tipo” di delitto, bensì la finalità di terrorismo perseguita dall'autore. In termini generali, le condotte con finalità di terrorismo sono quelle descritte dall'art. 270-sexies c.p. Ciò ha comportato che la competenza del procuratore antimafia è stata nel tempo ampliata per aggiunta, mediante l'individuazione di ulteriori e specifici delitti aggiunti a quelli inizialmente elencati nei commi 3-bis e 3-quinquies. Originariamente, la competenza del procuratore distrettuale era limitata ai soli delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-bis e 630 c.p., ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Nel 2001 l'elenco fu esteso al delitto di cui all'art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973 (associazione per deliniquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), oggi sostituito e modificato dall'art. 86 d.lgs. n. 141/2024 (associazione per deliniquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati. L'art. 5, d.lgs. n. 141/2024, ha infatti sostituito le parole «291-quater d.P.R. n. 43/1973», con «dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3,della legge 9 agosto 2023, n. 111»). Nel 2003 furono aggiunti i delitti di cui agli artt. 416, comma 6, nonché 600, 601 e 602 c.p. (art. 6,l. n. 228/2003). L'art. 15, comma 4, l. n. 99/2009 («Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia») ha aggiunto il delitto di cui all'art. 416 c.p. quando finalizzato alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p. L'art. 11, comma 1, l. n. 136/2010 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») ha aggiunto l'art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). L'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, l. n. 172/2012 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno») ha aggiunto il delitto di cui all'art. 416, comma 7, c.p. Lo stesso art. 5, comma 1, lett. a), n. 2, ha ampliato l'elenco dei delitti di competenza del procuratore distrettuale. La l. n. 19/2015 (art. 2) ha aggiunto all'elenco il delitto di cui all'art. 416-ter c.p. Con d.l. n. 13/2017 (art. 18), conv. con modif., dalla l. n. 46/2017, le attribuzioni del P.M. distrettuale sono state estese anche al delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416, c.p. realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. n. 286/1998 (c.d. T.U. Immigrazione). Il d.lgs. n. 21/2018 («Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale»), in vigore dal 6 aprile 2018, ha operato il restiling della norma in commento avendo provveduto a sostituire una delle precedenti norme incriminatrici di fonte extra-codicistica in essa richiamate con la corrispondente “nuova” norma incriminatrice ricollocata dal decreto legislativo delegato all'interno del codice penale. Si tratta, in particolare, del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies, c.p., previsto dal comma 3-bis e corrispondente all'abrogato art. 260, d.lgs. n. 152/2006. Il d.l. 14 giugno 2019, n. 53, «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», pubblicato nella G.U. n. 138 del 14 giugno 2019 e conv., con l. 8 agosto 2019, n. 77, ha ulteriormente ampliato le competenze del procuratore distrettuale antimafia aggiungendo, tra i delitti-scopo dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., anche quello di cui al comma 1, dell'art. 12, d.lgs. n. 286/1998. Sicché, quando oggetto del programma delinquenziale sia una qualsiasi delle attività descritte dalle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 3-ter, T.U. Immigrazione, competente a svolgere le indagini e ad assumere le determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale è il pubblico ministero distrettuale. Il legislatore ha voluto opportunamente ricondurre a unità investigativa, senza possibilità di incertezze o intralci di sorta, tutti i fenomeni migratori in entrata, a prescindere dallo scopo perseguito dagli autori e/o dalle modalità o circostanze con cui si intenda procurare (o venga procurato) l'ingresso illegale nel territorio nazionale. Ciò che unicamente rileva, ai fini della individuazione del pubblico ministero competente, è che tali attività costituiscano oggetto di un'associazione per delinquere e ne attuino gli scopi, altrimenti la competenza (salve le modifiche introdotte dall'art. 4, d.lgs. n. 211/2025; infra sub comma 3.quinquies) spetta al pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente. Le modifiche alla competenza del P.M. distrettuale apportate con il d.l. n. 53/2019 si applicano ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (art. 3, comma 2). L'art. 8, comma 3, d.l. n. 20/2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50/2023, ha coerentemente aggiunto all'elenco anche il delitto di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 286/1998 (morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina) a sua volta aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b), dello stesso d.l. n. 20/2023. L'art. 49, l. 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, ha aggiunto l'art. 517-quater c.p. che punisce la contraffazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari. La competenza del procuratore distrettuale non richiede che il delitto rientri nel programma di una qualunque associazione per delinquere, diversamente da quanto invece richiesto per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. che non sono di competenza distrettuale se commessi in forma non associata. L'inserimento dei delitti nell'elenco di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'art. 51 non ha effetti solo sulla individuazione del pubblico ministero competente a svolgere le indagini e a esercitare l'azione penale (si veda, altresì, il commento dell'art. 371-bis). Per i reati previsti dai commi 3-bis e 3-quater dell'art. 51, per esempio, i termini di prescrizione sono raddoppiati (art. 157, comma 6, c.p.) e l'interruzione del corso della prescrizione non conosce alcun limite temporale (art. 160, comma 2, c.p.; Cass. II, n. 4822/2023: per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160 c.p. non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157 c.p. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito; nello stesso senso Cass. II, n. 40855/2017). La condanna per uno dei delitti indicati dal comma 3-bis dell'art. 51 comporta la applicazione obbligatoria della confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis c.p. Nei casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del Codice Antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p. (Cass. III, n. 30422/2019). Per i delitti di cui ai commi 3-bis e 3-quater sussiste la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della custodia cautelare a farvi fronte di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (Cass. V, n. 22066/2020, secondo cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo prova contraria, si applica anche al delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-quinquies c.p., in quanto compreso nell'elenco dei reati di cui all'art. 51, comma 3-quater, c.p.p., richiamati dall'art. 275, comma 3, c.p.p.). Per tali delitti, inoltre, è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (art. 266, comma 2-bis, c.p.p.). Quando si procede per uno dei delitti indicati dai commi 3-bis e 3-quater dell'art. 51 c.p.p.l'esame dibattimentale del testimone o di una delle persone indicate dall'art. 210 c.p.p.che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nel cui confronti le dichiarazioni medesime devono essere utilizzate o dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238 c.p.p. è ammesso alle più stringenti condizioni stabilite dall'art. 190-bis c.p.p. Ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dai commi 3-bis e 3-quater dell'art. 51 c.p.p. possono essere applicate le misure di prevenzione personali e patrimoniali di cui al d.lgs. n. 159/2011 (artt. 4 e 16 del c.d. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Il comma 3- quinquies Il comma 3-quinquies è stato aggiunto, come detto, dall'art. 11, l. n. 48/2008 cit. (§ 2.1). L'elenco iniziale dei delitti contemplati dal comma 3-quinquies era costituito dai delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter, 640-quinquies c.p. L'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2, l. n. 172/2012, cit. (§ 2.1), ha aggiunto all'elenco i delitti di cui agli artt. 414-bis e 609-undecies c.p. L'art. 17, comma 1, lett. a), nn. 1, 2 e 3, l. 28 giugno 2024, n. 90, ha espunto dall'elenco il delitto di cui all'art. 615-quinquies c.p. (contestualmente abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. d, della stessa l. n. 90/2024) e vi ha inserito i delitti di cui agli artt. 635-quater.1c.p. (di nuovo conio) e 635-quinquies c.p. (come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. r), della stessa legge). L'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673) ha aggiunto all'elenco dei delitti indicati dal comma 3-quinquies quelli previsti dagli artt. 275-bis (“Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea”), 275-ter (“Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea”), 275-quater (“Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività”), 275-quinquies (“Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea”) di cui al Capo 1-bis, “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea”, inserito nel Titolo I del Libro II del codice penale dall'art. 3 del decreto. Lo stesso art. 4 d.lgs. n. 211/2025 ha altresì aggiunto all'elenco il delitto di cui all'art. 12, c. 1, d.lgs. n. 286/1998 quando aggravato ai sensi del nuovo comma 1-bis, inserito dall'art. 5 d.lgs. n. 211/2025. Le funzioni dibattimentali La centralità e la prevalenza della funzione investigativa comporta, in questi casi, che in dibattimento le funzioni di pubblico ministero siano svolte dal rappresententante dell'ufficio del pubblico ministero distrettuale antimafia e antiterrorismo che ha svolto le indagini. Tali funzioni, tuttavia, possono essere svolte anche dal procuratore della Repubblica presso il giudice territorialmente competente che può designare uno dei magistrati del propri o ufficio (il quale è anche legittimato a proporre appello). A tal fine è necessario che il procuratore distrettuale ne faccia richiesta al procuratore generale presso la corte di appello e che questi, se ritiene giustificati i motivi, disponga in tal senso (comma 3-ter). In ogni caso, non integra la nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. la mancata partecipazione del procuratore distrettuale antimafia alle udienze dibattimentali relative ad un procedimento per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso aggravata, posto che la Direzione distrettuale antimafia è articolazione interna della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo, priva di rilevanza esterna, e le funzioni relative possono essere espletate, sia pure in via eccezionale, da magistrati dell'ufficio diversi da quelli designati per la composizione della D.D.A.; ne consegue che la violazione della norma di cui all'art. 110-bis, comma 2, ord. giud., che stabilisce il termine di durata di un anno per la delega di funzioni a magistrati non appartenenti alla D.D.A., non configura ipotesi di nullità, ma di mera irregolarità (Cass. I, n. 28238/2018che ha precisato che la violazione del predetto termine non ha alcun riflesso sul diritto di difesa, posto che la pubblica accusa, specie nell'attività dibattimentale, non è vincolata al principio del giudice naturale). Nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché in quelli connessi a norma dell'art. 12, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'art. 2 d.l. n. 90/2008, conv., con modif., in l. n. 123/2008, le funzioni di P.M. nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. In tali casi, le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento possono essere esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Nei procedimenti sopra indicati nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può esercitare l'attività di coordinamento di cui all'art. 371-bis (art. 3, d.l. n. 123/2008, cit.). La giurisprudenza ha chiarito che la nozione di reati « riferiti alla gestione dei rifiuti » include tutte le fattispecie, contravvenzionali e delittuose, contemplate nella parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (Cass. I, n. 2465/2009). CasisticaIn tema di competenza, lo svolgimento di attività investigativa da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., pur se riferibile a taluni soltanto degli indagati,radica, anche nei confronti di altri indagati estranei alla commissione dei reati indicati, la competenza del giudice distrettuale ex art. 328, comma 1-bis, c.p.p., nel caso in cui l'attività d'indagine sia unitaria, fatta salva l'ipotesi in cui sia intervenuta l'archiviazione in relazione al reato di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (Cass. II, n. 15037/2025in fattispecie in cui da attività captativa riguardante il delitto di associazione per delinquere finalizzata al compimento di rapine era emerso che parte degli affiliati dovesse essere indagato anche per il diverso delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, compreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p., di tal che la competenza per tutti gli indagati era radicata, ex art. 328, comma 1-bis, c.p.p., presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari/giudice dell'udienza preliminare distrettuale ). I n tema di competenza per territorio determinata da connessione, l'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri (Cass. I, n. 16123/2018; Cass. I, n. 32765/2016 ; Cass. IV, n. 4484/2015 ). Rientrano fra le attribuzioni della Procura distrettuale antimafia i reati che, pur non formalmente aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., risultino comunque connessi con l'attività delle associazioni mafiose (Cass. I, n. 10332/2023). In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 d.l. n. 152/1991, conv., dalla l. n. 203/1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato (Cass. S.U., n. 26889/2016). In materia di benefici penitenziari, in forza del principio di unitarietà dell'esecuzione, le pene concorrenti oggetto di provvedimento di cumulo sono da considerare come pena unica, con la conseguenza che il collaboratore di giustizia, che abbia espiato la porzione di pena riferibile ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, legittimanti il trattamento speciale, in deroga alle vigenti disposizioni, può essere ammesso alla detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 16-nonies l. n. 82/1991, anche con riguardo all'esecuzione del residuo pena, riferibile a delitti non contemplati dal citato art. 51, comma 3-bis (Cass. I, n. 526/2016). In tema di confisca, le norme dettate dagli artt. 52 ss. d.lgs. n. 159/2011, a tutela dei diritti vantati dai terzi creditori in buona fede sui beni sottoposti a confisca di prevenzione, si applicano anche alle ipotesi di confisca emesse in sede penale nell'ambito dei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis (Cass. I, n. 12362/2016). Nei procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, (nella specie: estorsione aggravata dal «metodo mafioso» ex art. 7 d.l. n. 152/1991), la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto – che va individuata in base alla notizia di reato iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335 – resta ferma anche qualora altro giudice, competente ratione loci ex art. 390, comma 1, abbia emesso una misura cautelare all'esito della convalida dell'arresto, escludendo la predetta aggravante (Cass. Fer., n. 35672/2015). In materia di procedimenti per uno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari distrettuale, radicatasi in fase di indagini preliminari per i reati ad esso teleologicamente connessi, permane anche nel caso in cui il pubblico ministero distrettuale ne disponga la separata trattazione con trasmissione degli atti al pubblico ministero territorialmente competente (Cass. I, n. 45488/2022). In tema di procedimenti per reati relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania, l'esercizio dell'azione penale in violazione della speciale competenza attribuita ai magistrati degli uffici giudiziari di Napoli dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 90/2008 (conv. con modificazioni, dalla l. n. 123/2008), non dà luogo alla nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma 1, lett. b), e 179, né comporta l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti (Cass. Fer., n. 35520/2013). In tema di procedimenti per reati relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania, le funzioni di g.i.p. sono esercitate dal tribunale in composizione collegiale solo per valutare le richieste di applicazione delle misure cautelari personali o reali, mentre sono svolte dal giudice in composizione monocratica per provvedere sulle istanze di revoca dei provvedimenti eventualmente adottati (Cass. III, n. 40762/2013). In tema di sequestro preventivo ordinario, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento è competente a decidere delle eventuali istanze in materia di custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo in procedimento relativo ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, anche durante la pendenza del processo, poiché per tali reati si applicano le disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal d.lgs. n. 159/2011, in forza dell'art. 12-sexies, comma 4-bis d.l. n. 306/1992 (Cass. I, n. 51190/2014). Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter c.p. rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p., ed è quindi incluso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis; ne consegue che si applicano anche a tale delitto le più rigorose disposizioni previste, in tema di interruzione della prescrizione, dagli artt. 160 e 161 c.p. (Cass. VI, n. 8654/2014pronunciata prima dell'inserimento dell'art. 416-ter c.p. nell'elenco dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis). È legittimato ad appellare la sentenza il pubblico ministero presso il giudice competente, delegato ai sensi dell'art. 51, comma 3-ter, che abbia presentato le conclusioni nel dibattimento di primo grado (Cass. I, n. 35730/2013). In materia di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, non è abnorme, ma legittimo e valido, il decreto con cui il G.u.p. distrettuale – dopo aver escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 – dispone il rinvio a giudizio davanti al tribunale territorialmente competente secondo le regole ordinarie (Cass. VI, n. 21840/2012). L'attribuzione del procedimento alla Procura distrettuale in ragione della competenza funzionale ex art. 51, comma 3-bis, non può di per sé comportare – nel caso in cui il G.i.p. distrettuale abbia disposto la proroga della durata delle operazioni di intercettazione, o, comunque, l'attivazione di nuove intercettazioni – la caducazione delle condizioni legittimanti l'utilizzo di apparati diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica del luogo ove erano state attivate le intercettazioni le cui risultanze abbiano determinato la trasmissione del procedimento per competenza alla Procura distrettuale. Ne consegue che le intercettazioni possono proseguire presso la Procura territoriale e l'adozione di uno specifico provvedimento esecutivo delle operazioni di registrazione per l'impiego di apparecchiature alternative è richiesto soltanto nell'ipotesi in cui la Procura distrettuale ritenga, per esigenze organizzative o per motivi in ogni caso collegati alle esigenze di indagine, che le suddette operazioni debbano essere effettuate nei locali della stessa Procura distrettuale, ovvero con impianti in dotazione di altri organi di polizia (Cass. VI, n. 25120/2012). In tema di appello cautelare avverso una misura interdittiva, è legittima la partecipazione al relativo procedimento del P.M. presso il Tribunale del riesame, ancorché diverso da quello che abbia richiesto l'applicazione della misura, e, per l'effetto, l'esclusione di quest'ultimo dall'udienza camerale, ex art. 310, in quanto la competenza funzionale dell'Ufficio del rappresentante della pubblica accusa, ex art. 51, comma 3, si uniforma, in via generale, alla regola del suo carattere derivato, normalmente connessa a quella del giudice presso il quale esercita le sue funzioni (Cass. V, n. 34961/2010). È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., della norma transitoria di cui all'art. 16 l. n. 228/2003 secondo cui la regola attributiva della competenza funzionale relativamente ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, si applica ai procedimenti per i quali l'iscrizione della notizia di reato sia avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge, rientrando nella discrezionalità del legislatore l'individuazione, a parziale temperamento del criterio tempus regit actum, della sfera applicativa temporale di una norma processuale (Cass. I, n. 4076/2010). I procedimenti per imputazioni di associazione con finalità di eversione dell'ordine democratico rientrano nella competenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (Cass. II, n. 18581/2009). La legittimazione all'impugnazione, nei procedimenti per taluno dei reati di cui dall'art. 51, comma 3-bis, spetta al procuratore distrettuale anche in relazione ai reati connessi e agli imputati giudicati nello stesso procedimento (Cass. II, n. 9797/2009). In materia di reati di frode informatica, la competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, prevista dall'art. 328, comma 1-quater, si applica solo ai procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato successivamente alla data dell'entrata in vigore – avvenuta il 5 aprile 2008 – della l. n. 48/2008 (Cass. n. 45078/2008). Nel procedimento de libertate, la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, esclude la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51 comma 3-bis, e quindi nelle attribuzioni ex art. 328 del G.i.p. del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, non comporta una pronuncia di incompetenza e non incide sulla validità del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'impugnazione, nei limiti della competenza per materia del primo giudice, può dare al fatto una definizione giuridica diversa, e le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza per il processo prin cipale (Cass. II, n. 24492/2006). Con sentenza pronunciata all'udienza del 26 giugno 2025, le Sezioni Unite hanno affermato che la esclusione, nell'ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p. non determina l'incompetenza del G.i.p. distrettuale ex art. 328, comma 1-bis, c.p.p. Nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato è quello del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, c.p.p. anche per i procedimenti penali che erano in corso prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 4-bis d.l. n. 82/2000, conv. nella l. n. 144/2000, in quanto non si tratta di applicare retroattivamente tale legge di interpretazione autentica, ma di interpretare correttamente la stessa disposizione, tanto che l'interpretazione autentica del legislatore è comunque applicabile anche quando è meno favorevole all'imputato di un'interpretazione giurisprudenziale precedente (Cass. VI, n. 36352/2004). Per ulteriori pronunce si rinvia al commento dell'art. 16, nonché dell'art. 23. BibliografiaVergine, Sub art. 51, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 629 e ss. |