Codice di Procedura Penale art. 95 - Provvedimenti del giudice.Provvedimenti del giudice. 1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93, comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi. 2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale [405], sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari [328]; se è avvenuto nell'udienza preliminare [416 s.], l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione [421]; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491, comma 1. 3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza [173]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. 4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione. InquadramentoNei “provvedimenti del giudice” disciplinati dall'art. 95 rientra la dichiarazione di inammissibilità dell’intervento, che potrà essere pronunciata di ufficio o su opposizione delle parti, riproponendo un regime modellato, formalmente, sugli istituti dell’esclusione della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Opposizione all'interventoIntroduce l'attività di controllo e verifica dei presupposti e condizioni legittimanti l'intervento degli enti esponenziali. Con l’atto di opposizione, invero, si possono eccepire sia la mancanza dei requisiti per l'intervento (artt. 91-92), sia l'inosservanza delle prescrizioni per la presentazione dell'atto di intervento (artt. 93-94). Soggetti legittimatiLa norma riconosce il potere di opposizione a coloro i quali rivestono la qualità di parte effettiva. Nel caso in cui l’istanza di ammissione sia presentata in una fase precedente a quella in cui i soggetti acquistano la qualità di parti, saranno legittimate le parti potenziali, ovvero coloro i quali sono destinati a diventare parti effettive. Si tratta, quindi, dell'indagato ovvero dell'imputato e del suo difensore, del P.M., della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Quanto alla persona offesa, viceversa, deve ritenersi che sia priva della legittimazione all'opposizione per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo manca dello status di parte processuale ed inoltre in quanto può in qualunque momento revocare il consenso e, per tale via, escludere l’ente interveniente. Tuttavia va rilevato che, ancorché pur non essendo legittimata all'opposizione la persona offesa mantiene un interesse in caso di esclusione in quanto gli consentirebbe la possibilità di formulare un nuovo consenso nei confronti di un diverso ente. Nulla vieta, infine, che possa essere lo stesso ente intervenuto a chiedere o la propria esclusione o — ma ciò solo in presenza di una pluralità di enti — l'esclusione di un diverso ente. Procedimento di esclusioneL'atto di opposizione, qualora l'intervento sia avvenuto fuori udienza, richiede una forma scritta ad substantiam e deve essere depositato entro il termine di tre giorni dalla notificazione dell'atto di intervento; va notificato a sua volta al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione. Quanto alle modalità della notifica deve ritenersi che, non rivestendo l'ente la qualifica di parte privata, non sia consentita la notifica a mezzo posta, in quanto riservata esclusivamente alle parti (art. 152). A seguito della notificazione si instaura una sorta di procedimento incidentale, contraddistinto da un contraddittorio che si sostanzia nella possibilità per la parte di poter depositare delle deduzioni, anch'esse in forma scritta. Se tale procedura si svolge nella fase delle indagini preliminari, competente a decidere è il g.i.p. Se, invece, l’opposizione è svolta nel corso dell’udienza preliminare, la stessa potrà essere formulata anche oralmente e sulla stessa deciderà il g.u.p. Se presentata successivamente, organo competente a decidere sarà il giudice del dibattimento che provvederà subito dopo compiute per la prima volta l'accertamento sulla regolarità della costituzione delle parti. Forma del provvedimento e sua inoppugnabilitàSull'opposizione il giudice decide con ordinanza necessariamente motivata. Detto provvedimento deve ritenersi inoppugnabile, stante la tassatività del sistema delle impugnazioni. Esclusione d'ufficioOltre che a seguito di opposizione, l'interventore può essere anche escluso a seguito di provvedimento emesso d'ufficio dal giudice. Diversamente da quanto stabilito per l'esclusione a seguito di opposizione della parte, quella disposta di ufficio non è soggetta a termini. Il giudice potrà infatti procedere all'esclusione in ogni stato e grado del processo. Sulla base della predetta norma deve ritenersi che non si possa procedere ad una esclusione di ufficio nella fase preliminare o, meglio, che durante le indagini sia possibile solo una esclusione a seguito di opposizione della parte. L’eventuale esclusione non preclude, comunque, la possibilità di riproporre un nuovo intervento, ma sempre sino prima della verifica da parte del giudice della regolare costituzione delle parti. BibliografiaBarone, Enti collettivi e processo penale, Milano, 1989; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; Conso-Illuminati, Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2015. |