Codice di Procedura Penale art. 111 - Data e sottoscrizione degli atti.

Angelo Salerno

Data e sottoscrizione degli atti1.

1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta2.

2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità [292], questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

2-bis. L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici3.

2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso4.

2-quater. Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo5.

[1] Rubrica così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito le parole: «e sottoscrizione» dopo la parola: «Data».

[2] Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito le parole: «informatico o analogico,» dopo le parole: «un atto,». Per le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico v. art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150, cit. che prevede:  «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

[3] Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

[4] Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

[5] Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

Inquadramento

L'art. 111 è stato di recente oggetto di importanti modifiche ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. Riforma Cartabia, che ha modificato la rubrica della disposizione in esame, oggi « Data e sottoscrizione degli atti » , affiancando alle disposizioni sulla data degli atti processuali quelle sulla sottoscrizione degli atti cc.dd. nativi digitali e analogici, mediante l'inserimento nel testo originario dei commi 2-bis e ss.

L'articolo disciplina, dunque, oggi gli elementi identificativi, sul piano soggettivo e temporale, dell'atto processuale, specificando rispetto alla disciplina generale, le conseguenze sulla validità dell'atto della mancata o incompleta indicazione della relativa data.

Si tratta difatti di un elemento fondamentale nell'ambito della scansione temporale del procedimento penale, tanto in relazione alla verifica della tempestività dell'atto quanto con riferimento ai suoi effetti nel tempo.

La datazione dell’atto

 

Il comma 1 dell'art. 111 prevede che, qualora sia richiesta per legge la data di un atto, sia esso redatto in forma digitale o analogica, debbano essere indicati giorno, mese e anno in cui l'atto è compiuto.

Per espressa previsione del secondo periodo del comma 1, l'indicazione altresì dell'ora in cui l'atto è stato realizzato occorre solo se espressamente richiesta. Salvo specifiche disposizioni di legge in tal senso, dunque, sarà sufficiente indicare giorno, mese e anno dell'atto.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato, al riguardo, che occorre fare riferimento alla data di deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice ovvero la segreteria del pubblico ministero e non già, quando diverse, alla data di sottoscrizione dell'atto, dal momento che è solo con tale deposito l'atto esce dalla sfera privata del giudice ed assume rilevanza esterna (Cass. III, n. 5621/2016).

La collocazione temporale dell'atto processuale risulta fondamentale nel procedimento penale, alla luce dei plurimi termini che scandiscono l'iter procedimentale, con funzioni ed effetti diversi: vi sono infatti termini acceleratori, che impongono il compimento dell'atto entro un determinato lasso di tempo o non oltre una certa scadenza (si pensi al termine entro cui è necessario convalidare il sequestro preventivo disposto d'urgenza, ex art. 321, comma 3-bis, ovvero al termine ultimo per il deposito delle liste testimoniali, ai sensi dell'art. 468); a questi si affiancano i termini dilatori, che individuano il lasso di tempo che deve decorrere prima che un atto o un'attività possano essere compiuto (come nel caso dei cc.dd. termini a difesa da rispettare tra la notifica dell'atto introduttivo del giudizio e la prima udienza o al termine previsto ex art. 398 prima di emettere l'ordinanza di accoglimento della richiesta di incidente probatorio, volto a consentire il contraddittorio tra le parti).

La data di compimento dell'atto diviene pertanto indispensabile per la verifica del rispetto dei tempi del procedimento penale, la cui violazione può comportare la decadenza dall'esercizio di diritti o facoltà processuali (si pensi all'impugnazione intempestiva, inammissibile) o alla nullità (come nel caso della richiesta di rinvio a giudizio presentata prima del decorso di venti giorni dalla notifica dell'avviso ex art. 415-bis).

L’omessa indicazione della data

La stessa mancanza della data può costituire di per sé causa di nullità, quando ciò sia espressamente previsto per legge (in forza del principio di tassatività delle cause di nullità ex art. 177), come nel caso dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare emessa senza indicazione della data, nulla ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. e).

L'omessa indicazione della data, tuttavia, non comporta de plano la declaratoria di nullità dell'atto, dal momento che il comma 2 dell'art. 111 prevede tale estrema conseguenza soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi. Il giudice è pertanto chiamato a svolgere, ai fini della verifica della data, ogni possibile accertamento idoneo a riscontrare i dati temporali emergenti dall'atto o aliunde (Cass. III, n. 2691/2020).

La norma costituisce applicazione del principio di conservazione degli atti processuali e segue un criterio di pregiudizio effettivo (Caianiello,2012).

La disposizione del comma 2 ha trovato ampia applicazione nella giurisprudenza di legittimità, che ha in più occasioni escluso la nullità dell'atto privo di datazione.

È stato così escluso che fosse nullo e tantomeno inesistente, se privo della data, il decreto con cui il pubblico ministero dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante il ricorso ad impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, quando risulti con certezza la data della sua annotazione nell'apposito registro ex art. 267, comma 5 (Cass. II, n. 10139/2016;Cass. VI, n. 16672/2010).

È stato altresì affermato che il decreto di convalida del sequestro probatorio, che risulti privo dell'attestazione di deposito presso la segreteria, è nullo solo qualora la data di deposito non possa desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede; la Corte di cassazione ha precisato, al riguardo, che sebbene gli effetti giuridici del provvedimento decorrono dal giorno in cui, attraverso la certificazione di deposito, acquisisce giuridica esistenza, in difetto di detta attestazione, il giudice può tuttavia svolgere, ai fini della verifica della tempestività del deposito del decreto di convalida, ogni possibile accertamento idoneo a riscontrare i dati temporali emergenti dall'atto (Cass. V, n. 17108/2015).

La nullità dell'atto per omessa indicazione della data è stata inoltre esclusa con riferimento all'ordinanza cautelare qualora tale elemento, pur non risultando direttamente dall'atto, lo si possa evincere da un'attestazione della cancelleria: nel caso di specie, in calce all'ordinanza risultava indicata, con timbro della cancelleria, la data di trasmissione al pubblico ministero e dall'attestazione della medesima cancelleria era risultato che quella era la data del deposito (Cass. II, n. 29129/2013).

L’orario di compimento dell’atto

In relazione al compimento di determinati atti assume rilievo altresì l'orario dell'atto, di cui è pertanto necessario procedere a indicazione, purché ciò sia espressamente prescritto.

L'indicazione dell'orario assume rilievo ogni qual volta un termine sia indicato in ore, con la necessità dunque di conoscere l'orario effettivo di compimento dell'atto per verificarne il rispetto.

Anche in questo caso il termine ad ore può assolvere ad una funzione dilatoria, come nel caso della convalida del c.d. DASPO (di cui all'art. 6, l. n. 401/1989) e del c.d. DASPO urbano (di cui all'art. 13-bis d.l. n. 14/2017, conv., con modificazioni, dalla l. n. 48/2017), rispetto ai quali la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la convalida del provvedimento che intervenga prima dello scadere del termine di 48 ore a decorrere dalla notifica dell'atto, sia affetta da nullità generale, inficiando il diritto di difesa del proposto (Cass. III, n. 28526/2024; Cass. III, n. 28489/2024); ovvero una funzione acceleratoria, come accade ogni qual volta sia previsto un termine espresso in ore per la convalida di un provvedimento limitativo della libertà personale o di altri diritti costituzionali (è la stessa Costituzione, all'art. 13, a individuare il termine di 48 ore per la convalida delle limitazioni della libertà personale).

Opera anche in relazione alla omessa indicazione della data l'esclusione della nullità dell'atto, ove prevista, quando sia possibile desumere aliunde la prova del momento in cui è stato compiuto.

 La Corte di cassazione ha così affermato che la mancata indicazione nel verbale di udienza preliminare dell'ora di apertura e chiusura non è di per sé causa di nullità della procedura, dal momento che l'udienza non può iniziare in ora diversa da quella stabilita: circostanza, questa, che può essere accertata anche mediante apposita certificazione di cancelleria (Cass. VI, n. 13403/1998).

Allo stesso tempo, la Corte ha ritenuto che l'omessa attestazione, nel provvedimento di convalida, dell'ora di ricezione del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, e dell'ora di emissione del provvedimento di convalida medesimo, non legittima una presunzione di non tempestività degli adempimenti e conseguentemente la dichiarazione di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione, ben potendo risultare aliunde il rispetto delle cadenze temporali di legge (Cass. II, n. 38423/2016, Cass. II, n. 11921/2007). Al riguardo, la Corte ha precisato che  è onere della parte, che deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, richiedere una certificazione delle annotazioni del registro interno di passaggio alla cancelleria o segreteria degli uffici interessati per fare così risultare il mancato rispetto delle cadenze temporali previste per il procedimento di convalida (Cass. VI, n. 38325/2005).

La sottoscrizione dell’atto

Le disposizioni concernenti la sottoscrizione degli atti, di cui ai commi 2-bis e ss., come anticipato, sono state introdotte con la c.d. Riforma Cartabia, d.lgs. n. 150/2022, individuando l'art. 111 quale sede per la disciplina della sottoscrizione degli atti cc.dd. nativi digitali, realizzati cioè ab origine in forma digitale.

Il nuovo comma 2-bis prevede, in tal caso, che l'atto sia sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa di settore, ivi compresa la normativa regolamentare, relativa alla sottoscrizione, alla trasmissione e alla ricezione di atti e documenti informatici (v. art. 110).

Il successivo comma 2-terprende invece in considerazione il caso in cui l'atto sia ricevuto in forma orale ma trascritto in forma di documento informatico (si pensi alla rimessione di querela processuale riversata nel verbale digitale in udienza o alla ricezione di querela orale), prevedendo che l'autorità procedente attesti nell'atto digitale l'identità della persona che lo abbia reso, procedendo quindi a sottoscrizione nelle forme del comma 2-bis (e quindi firmando digitalmente l'atto). La persona che rende oralmente l'atto non deve pertanto essere munita di firma digitale, né tantomeno apporla, dal momento che sarà il pubblico ufficiale ad attestarne l'identità, procedendo personalmente alla firma digitale dell'atto.

Infine, il comma 2-quater della disposizione in commento disciplina il caso in cui l'atto sia redatto in forma analogica e ne sia per legge richiesta la sottoscrizione, prescrivendo che sia sufficiente la scrittura di propria mano, in calce, da parte del soggetto tenutovi, il quale dovrà firmarsi con nome e cognome.

Il legislatore prevede inoltre che, qualora il soggetto tenuto non sia in grado di scrivere, il pubblico ufficiale cui l'atto scritto sia presentato o che riceva un atto orale, che richiede la sottoscrizione, proceda ad attestare l'identità del soggetto da cui l'atto proviene e a farne attestazione in calce all'atto medesimo.

 A differenza della disciplina della data, quella introdotta dalla riforma non detta norme relative alla nullità dell'atto per difetto o irregolarità della firma, con conseguente necessità di far riferimento alle singole e tassative previsioni di legge. Anche in questo caso, la giurisprudenza ha evidenziato, da un lato, la necessità di una espressa previsione di legge perché dall'omessa sottoscrizione derivi la nullità dell'atto, valorizzando nel contempo la possibilità di desumerne la provenienza da elementi ulteriori (Cass. V, n. 14426/2024).

Bibliografia

Caianiello, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali, Bologna, 2012.

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