Codice di Procedura Penale art. 112 - Surrogazione di copie agli originali mancanti.

Angelo Salerno

Surrogazione di copie agli originali mancanti.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo [234], la copia autentica ha valore di originale [40 att.] ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.

2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica1 .

 

 

[1] Comma modificato dall'art. 177 , comma 1, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con la decorrenza indicata dall'art. 247, comma 1, del citato decreto, come modificato dall'art. 1 della  l. 16 giugno 1998, n. 188.

Inquadramento

Eventi accidentali o cause di forza maggiore possono determinare la distruzione o lo smarrimento di uno o più atti processuali. A tali eventi devono oggi aggiungersi i malfunzionamenti o gli eventuali attacchi informatici ai Server che custodiscono gli atti cc.dd. nativi digitali. In tutti questi casi nasce l’esigenza di sostituire l’atto distrutto o smarrito, utilizzando, ove disponibile, una copia autentica dello stesso, rilasciata a terzi o ad altri uffici.

Tale operazione viene definita dal legislatore surrogazione ed è disciplinata dall’art. 112. In mancanza di copie autentiche dell’atto smarrito o distrutto, trova invece applicazione la disciplina della ricostruzione di cui al successivo art. 113.

La surrogazione

Ai sensi del comma 1 dell'art. 112, in caso di distruzione, smarrimento o sottrazione ad opera di terzi dell'originale di una sentenza o di altro atto del procedimento (per la cui nozione si rinvia all'art. 109), la copia autentica dell'atto assume valore di originale e viene collocata dove l'originale avrebbe dovuto trovarsi.

Perché possa aver luogo la surrogazione della copia autentica all'originale occorre tuttavia, come anticipato, che sia stata realizzata una copia autentica dell'atto, con apposita attestazione a cura dell'ufficio competente.

In secondo luogo, la surrogazione è possibile solo quando risulti necessario fare uso dell'atto distrutto, disperso o smarrito.

In presenza di tali condizioni, dunque, salvo che non sia previsto altrimenti, l'autorità procedente dovrà disporre la surrogazione dell'originale, dando atto della causa che ha reso necessario procedere in tal senso, della necessità di provvedere alla surroga e degli estremi della copia autentica che sarà adoperata in luogo dell'originale.

Allo stesso tempo, secondo quanto previsto dall'art. 40 disp. att.,una volta disposta la surrogazione, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.

In ogni caso, il rispetto delle forme e dei presupposti disciplinati dall'art. 112, non è causa di nullità, in mancanza di una espressa previsione in tal senso (Cass. II, n. 15821/2019).

La surrogazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non costituisce un atto istruttorio e tantomeno comporta una integrazione probatoria, rappresentando un atto di conservazione degli atti processuali, che può essere legittimamente adottato dall'autorità giudiziaria procedente, anche d'ufficio (Cass. II, n. 50406/2014)

Essa può dunque essere disposta anche innanzi alla Corte di cassazione, come chiarito dai giudici di legittimità, con riferimento all'allegazione al ricorso della parte civile del verbale di deposito della querela, con le attestazioni della sua autenticità, chiarendo che non costituisce una produzione probatoria, che non sarebbe ammissibile nel giudizio di legittimità, neppure con riferimento a una prova documentale (Cass. V, n. 3477/2000).

Al fine di consentire la surrogazione, il comma 2 dell'articolo prevede che il Presidente della Corte d'appello o di cassazione, ovvero del Tribunale, disponga, anche d'ufficio, con decreto che il detentore della copia autentica la consegni alla cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente perché sia utilizzata in sostituzione dell'originale.

In tal caso è fatto comunque salvo il diritto del detentore di ottenere una nuova copia autentica dell'atto, senza alcun onere a suo carico.

Bibliografia

V. sub art. 109.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario