Codice di Procedura Penale art. 113 - Ricostituzione di atti.Ricostituzione di atti. 1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito [41 att.]. 2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto [110] riconosce che questo era conforme alla minuta. 3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati. InquadramentoL’art. 113 opera in via sussidiaria nei casi in cui una sentenza o un atto processuale sia stato smarrito, distrutto o sottratto e non vi siano copie autentiche per procedere a surrogazione, ai sensi dell’art. 112. Il legislatore prevede in questi casi un duplice rimedio, consentendo la ricostruzione degli atti mancanti o, qualora neanche tale strada sia percorribile, la rinnovazione dell’atto. La ricostituzione degli atti mancantiIl comma 1 dell'art. 113 opera un rinvio implicito alle condizioni e ai presupposti della surrogazione, disponendo che la ricostruzione sia disposta, con ordinanza, «se non è possibile provvedere a norma dell'art. 112». La ricostruzione opera dunque, come anticipato, in via sussidiaria, quale rimedio allo smarrimento, alla distruzione o alla sottrazione di una sentenza o di un atto del procedimento di cui si debba fare uso. Non potendo avvalersi di eventuali copie autentiche dell'atto, ai sensi del comma 1, il giudice procedente, d'ufficio ovvero su richiesta delle parti, procede all'accertamento del contenuto dell'atto mancante, stabilendo con ordinanza la sua ricostruzione, indicando «in quale tenore esso deve essere ricostruito». Gli estremi dell'ordinanza di ricostruzione devono essere riportati, ai sensi dell'art. 41 disp. att., sull'atto ricostituito. Al di là di tale adempimento formale, il legislatore non disciplina il procedimento di accertamento del contenuto dell'atto mancante e della sua ricostruzione, affidandosi al prudente apprezzamento del giudice procedente, tanto in relazione all'an della ricostruzione, quanto con riferimento al quomodo. La giurisprudenza ha al riguardo precisato, infatti, che la previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Cass. VI, n. 7252/2021; Cass. VI, n. 48428/2014). Viene finanche esclusa la nullità della sentenza deliberata sulla base di documenti dispersi e non adeguatamente ricostruiti, sul presupposto che, quand'anche illegittima (nel caso di specie perché disposta senza previa richiesta di copie dell'atto mancante ai fini della surrogazione), la ricostruzione operata in violazione del disposto degli artt. 112 e 113, non determinerebbe alcuna ipotesi di nullità (Cass. II, n. 15821/2019). Viene pertanto adottato un approccio funzionale e legato alle peculiarità del caso concreto, consentendo al giudice di valorizzare e utilizzare ogni elemento ritenuto idoneo e utile allo scopo di ricostruzione del contenuto dell'atto mancante. In ossequio dei principi generali del processo penale, tali determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria dovranno essere adottate nel contraddittorio tra le parti, consentendo alle stesse di interloquire – quantomeno all'esito del procedimento (Cass. V, n. 46890/2023esclude invero la necessità di un contraddittorio preventivo) – in ordine alle modalità della ricostruzione, nel rispetto del diritto di difesa (Cass. II, n. 23677/2008valorizza, al contrario, il momento del contraddittorio e, in particolare, la mancata opposizione delle parti in ordine alla corrispondenza del contenuto dell'atto mancante). Oggetto di ricostruzione può essere ogni atto processuale, in un'accezione lata, tale da ricomprendere ogni documento che sia transitato nel procedimento e sia stato successivamente smarrito, distrutto o sottratto. La giurisprudenza ha ritenuto legittima la ricostruzione, a titolo esemplificativo, della querela sporta dalla persona offesa (Cass. V, n. 4942/2008); dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica, a mezzo del servizio postale, del deposito della sentenza di primo grado (Cass. II, 1207/2009); ovvero i decreti di autorizzazione, convalida e proroga delle intercettazioni ambientali (Cass. VI, n. 4121/2007) Nel solo caso in cui l'atto mancante provenga dal giudice, l'art. 113, comma 2, prevede la possibilità di avvalersi dell'eventuale minuta, ricostruendo l'atto secondo il tenore di essa, purché almeno uno dei giudici che abbiano sottoscritto l'atto mancante (in caso di organo giudicante collegiale) ne riconosca la conformità alla minuta. Invero eventuali minute, finanche informatiche, nell'ambito della libertà accordata al giudice nella ricostruzione dell'atto mancante, possono essere utilizzate e valorizzate anche quando si tratti di atti diversi da quelli giudiziari in senso stretto. È stato così ritenuto legittima la ricostruzione di un verbale di sommarie informazioni testimoniali utilizzato in sede di esame per le contestazioni, formato ex novo sulla base del testo salvato sul computer della polizia giudiziaria e riportato pedissequamente, fra le virgolette, nella comunicazione di notizia di reato, previa assunzione in aula della testimonianza dei verbalizzanti in merito alla perfetta corrispondenza all'originale cartaceo della copia salvata sul file informatico (Cass. VI, n. 48428/2014). La Corte di cassazione ha altresì ritenuto possibile procedere alla ricostruzione del dispositivo di una sentenza, qualora smarrito, attraverso un procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti (Cass. II, n. 23677/2008). Quale che sia la loro natura, ferme le peculiarità della disciplina della ricostruzione degli atti del giudice, gli atti ricostruiti ai sensi dell'art. 113 hanno efficacia ex tunc e tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi (Cass. V, n. 46890/2023; Cass. VI, n. 4121/2007). La rinnovazioneAi sensi del comma 3 dell’art. 113, infine, qualora non sia possibile procedere a surrogazione e tantomeno si sia potuto ricostruire, con le descritte modalità, il contenuto dell’atto mancante, il giudice potrà disporne la rinnovazione, purché risulti necessaria e, nel contempo, praticabile. Il provvedimento che dispone la rinnovazione dovrà prescriverne i modi e indicare gli ulteriori atti che, di conseguenza, dovranno essere rinnovati. BibliografiaV. sub art. 109. |