Codice di Procedura Penale art. 113 - Ricostituzione di atti.Ricostituzione di atti. 1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito [41 att.]. 2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto [110] riconosce che questo era conforme alla minuta. 3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati. InquadramentoQuando non è possibile la surrogazione del documento distrutto, disperso o sottratto a norma dell'art. 112, il giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 113 a ricostruire il suo «contenuto», stabilendo egli stesso come ciò debba avvenire, vigendo in materia un principio di assoluta libertà di forme. Ove neppure questo sia possibile, si dispone la rinnovazione dell'atto. Profili generaliCome si è osservato esaminando l'articolo che precede, nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione di un atto, il giudice che procede deve, in primo luogo, verificare se di esso sia possibile la surrogazione, e dunque se sussista una sua copia autenticata. Ed in questo caso egli ordina al possessore di depositarla in cancelleria, e la copia produce gli effetti dell'originale. È questa, per la certezza di conformità all'originale che l'autentica conferisce alla copia, la opzione processuale preferenziale individuata dal legislatore. Ma ove non vi fossero copie autentiche il giudice dovrà verificare se, ed attraverso quali modalità, sia possibile ricostruire il contenuto dell'atto mancante; e nella ipotesi in cui neppure tale ricostruzione del contenuto sia possibile, dovrà procedere alla sua rinnovazione. La ricostituzione degli atti mancantiProfili generali Per la ricostruzione del contenuto degli atti mancanti la norma non individua uno specifico procedimento e non prevede neppure alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di ricostruzione. Vige, in altri termini, una assoluta libertà delle forme, ancorata ai principi del prudente apprezzamento del giudice che, in relazione alle circostanze del caso concreto, dovrà valutare se sussista la possibilità di ricostruire, in modo affidabile, il contenuto di atti dispersi. Quel che rileva, dunque, è che la ricostituzione avvenga secondo forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista, avendo riguardo ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, i quali consentono l'utilizzabilità di qualsiasi elemento probatorio, purché assunto ed acquisito senza violazione di specifici divieti. In coerenza con tale interpretazione la giurisprudenza ha affermato che il potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Cass. VI, n. 7252/2020). Proprio per questo, la norma prevede che alla ricostruzione possa procedere anche di ufficio il giudice. Ma è innegabile che, per quanto non espressamente stabilito, lo strumento processuale principale di verifica è il contraddittorio: solo attraverso il confronto fra le parti processuali, infatti, è possibile ottenere certezza processuale in ordine alla conformità fra atto disperso ed atto ricostruito. Sotto l'aspetto procedurale, non si richiede che un contraddittorio fra le parti debba precedere la ricostruzione; ma è certo che nel primo momento di confronto dialettico che il processo offrirà, le parti avranno pieno diritto di interloquire sulla ricostruzione operata motu proprio dal giudice, per confermarne ovvero contestarne l'attendibilità. Per gli atti del giudice, la norma reca una espressa disciplina: essi possono essere ricostruiti attraverso il contenuto della minuita sempre che uno dei giudici che lo ha deliberato confermi che esso era conforme alla minuta. Ma la giurisprudenza (Cass. VI, n. 48428/2014) tende a generalizzare una tale ragionevole regola, essendo giunta ad affermare che anche gli atti di PG possono essere ricostruiti mediante la cd. minuta informatica, ovvero attraverso il reperimento del file di testo impiegato per redigere l'atto originale, sempre che uno dei redattori confermi la conformità fra minuta ed originale disperso. Si è infatti ritenuto che non v'è materia per dubitare della attendibilità quando i verbalizzanti attestino la perfetta sovrapponibilità fra la copia informatica salvata sul computer e quella firmata. Effetti dell'atto ricostruito Una volta che tale procedimento, libero nelle forme ma soggetto alla dialettica processuale, sia stato portato a compimento, ove nessuna delle parti contesti la conformità dell'atto ricostruito al suo originale e questa sia positivamente ritenuta dal giudice, gli atti ricostruiti 113 tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi e la loro presenza nel fascicolo trae legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente (Cass. VI, n. 4121/2007). Una volta ricostruito l'atto, dunque, ove vi sia convergenza in ordine alla conformità della ricostruzione all'originale, l'atto dispiega tutti gli effetti che erano propri dell'originale. E la ricostruzione opera ex tunc, ovvero sin dal momento della dispersione dell'atto ricostruito. Nel caso in cui, invece, non vi fosse convergenza fra le parti sulla conformità dell'atto all'originale, la questione — ove rilevante per la decisione — sarà oggetto di valutazione del giudice sulla scorta degli ordinari strumenti di valutazione della prova. La rinnovazioneÈ l'estremo rimedio predisposto dall'ordinamento per il caso in cui non si renda possibile né ottenere una copia autentica né una ricostituzione attendibile del contenuto dell'atto. Essa è disposta dal giudice con ordinanza, la quale deve anche indicare se altri atti, in conseguenza della ormai irrimediabile mancanza dell'atto disperso, debbano essere a loro volta rinnovati. Conseguenze della mancata osservanza della disciplinaVedi sub art. 112. CasisticaIn applicazione di tali principi si è ritenuto: (a) ricostituibile la querela, ove non suscettibile di surrogazione (Cass. V, n. 4942/2008); (b) ricostituibile il contenuto di una notifica andata dispersa attraverso le annotazioni detenute negli uffici postali (Cass. II, n. 1207/2008); (c) ricostituibile il dispositivo smarrito anche quando esso non era presente in sentenza (Cass. II, n. 23677/2008 fattispecie in cui il dispositivo smarrito era stato ricostituito in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti che nulla avevano eccepito circa la corrispondenza della riproduzione all'originale); (d) ricostituibili i decreti di autorizzazione, convalida e proroga delle intercettazioni (Cass. VI, n. 4121/2007); (e) ricostituibile un verbale di sommarie informazioni testimoniali disposta dal giudice del dibattimento con ordinanza pronunciata nel contraddittorio delle parti (Cass. VI, n. 48428/2014). BibliografiaV. sub art. 109. |