Codice di Procedura Penale art. 118 - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno.Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno. 1. Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria [57] o del personale della direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza [380]. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa1. 1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata2. 2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. 3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio [326 c.p.]3.
[1] Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356. V., inoltre, il comma 12 del medesimo art. 4, d.l. n. 306, cit. [2] Comma inserito dall'art. 4, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356. V., inoltre, il comma 12 del medesimo art. 4, d.l. n. 306, cit. [3] V. l'art. 102 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Per altre ipotesi di trasmissione di copia di atti del procedimento, v. art. 1-quinquies d.l. 6 settembre 1982, n. 629, conv., con modif., nella l. 12 ottobre 1982, n. 726; art. 6 l. 28 dicembre 1989, n. 422; art. 26 l. 9 luglio 1990, n. 185; art. 4 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45. InquadramentoL’art. 118 disciplina la possibilità per il Ministro dell’interno di ottenere copie di atti di procedimenti penali ovvero informazioni scritte in ordine al relativo contento, qualora tali informazioni risultino indispensabili per la prevenzione di gravi delitti, nonché la facoltà di trasmissione d’ufficio di tali copie e informazioni su iniziativa dell’autorità giudiziaria procedente. A differenza di quanto previsto in relazione alla richiesta di copie e informazioni avanzata dal Pubblico Ministero, l’art. 118 disciplina una facoltà analoga in capo al Ministro dell’interno ma che opera non già nella fase di repressione di reati, ex post, bensì in ottica preventiva, ex ante («indispensabili per la prevenzione dei delitti»). La richiesta di copie e informazioni del Ministro dell’internoAi sensi dell'art. 118, il Ministro dell'interno può avanzare richiesta nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, per ottenere copia di atti di un procedimento penale ovvero informazioni in ordine al contenuto di tali atti, quando li ritenga indispensabili per la prevenzione di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato (puniti quindi con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni nel minimo e a venti anni nel massimo ovvero ricompresi tra i delitti di cui al comma 2 dell'art. 380). La richiesta può essere avanzata direttamente dal Ministro ovvero a mezzo di un ufficiale di Polizia giudiziaria o di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), a ciò delegato, ed è diretta all'autorità procedente, giudicante o requirente. Oggetto della richiesta, analogamente a quanto previsto dall'art. 117 e dall'art. 116, devono essere specifici atti, ivi compresi gli atti processuali in senso stretto e gli atti extra-processuali acquisiti al procedimento penale. Il comma 1-bis dell'articolo consente inoltre all'Autorità giudiziaria di autorizzare il Ministro dell'interno ovvero gli organi dallo stesso delegati ad accedere direttamente al registro delle notizie di reato ex art. 335. Il Ministero non ha infatti un potere immediato e diretto di accesso agli atti dei procedimenti penali pendenti ma deve avanzare apposita richiesta, sulla quale l'Autorità giudiziaria è chiamata, ai sensi del comma 2, a provvedere senza ritardo¸ potendo altresì rigettare, con decreto motivato, la richiesta. In assenza della previsione di mezzi di impugnazione avverso il diniego opposto dall'Autorità giudiziaria competente, la decisione sulla richiesta di copie o informazioni deve ritenersi insindacabile. Il rifiuto non può tuttavia fondarsi sulla segretazione degli atti, ex art. 329, poiché per espressa previsione del comma 1 dell'art. 118, il segreto investigativo non è opponibile al Ministro dell'interno. Il comma 3 dell'art. 118 prevede tuttavia che le copie e le informazioni acquisite siano a propria volta coperte da segreto d'ufficio. Quest'ultimo dovrà, nella richiesta, evidenziare gli elementi in presenza dei quali le copie o le informazioni richieste siano indispensabili, come richiesto dalla norma, per la prevenzione dei gravi delitti di cui all'art. 380. È riconosciuta all'Autorità giudiziaria procedente la facoltà di trasmettere, di propria iniziativa, copie e informazioni riguardo atti del procedimento al Ministro dell'interno. BibliografiaV. sub art. 109. |