Codice di Procedura Penale art. 118 bis - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 .

Angelo Salerno

Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri1.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può richiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.

3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata.

 

[1] Articolo inserito dall'art. 14 l. 3 agosto 2007, n. 124, con effetto a decorrere dal 12 ottobre 2007.

Inquadramento

L’art. 119 annovera tra i soggetti legittimati ad avanzare all’Autorità giudiziaria procedente richieste di copie e informazioni, di cui ai precedenti artt. 117 e 118, anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Si tratta di una facoltà di richiesta funzionale allo svolgimento delle attività di intelligence dei Servizi, con particolare riferimento alla raccolta e analisi di dati e notizie strategiche in ambito polito, militare e di sicurezza nazionale e internazionale.

La richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 1 dell'art. 119 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o mediante il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa avanzare all'autorità giudiziaria competente la richiesta di copie di atti di procedimenti penali o di informazioni scritte sul relativo contenuto, quando ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

L'art. 19 richiama la disciplina dettata ai commi 2 e 3 dell'art. 118 (che disciplina analoga legittimazione in capo al Ministro dell'Interno), ai sensi dei quali l'Autorità giudiziaria è tenuta a provvedere senza ritardo ma può rigettare la richiesta con decreto motivato, laddove, in caso di accoglimento, le copie e le informazioni acquisite sono coperte dal segreto di ufficio.

Anche nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del suo delegato, non è opponibile il segreto investigativoex art. 329 c.p.p.

Tuttavia, non si tratta di un potere unilaterale ed esercitabile de plano, occorrendo un provvedimento autorizzatorio da parte dell'Autorità procedente, il cui diniego non è impugnabile ed è pertanto insindacabile.

A differenza di quanto previsto tuttavia dall'art. 118 e dall'art. 117 (relativo alle richieste del Pubblico Ministero e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo), non è in ogni caso necessario che si tratti di atti o informazioni funzionali alla prevenzione o repressione di reati, contando esclusivamente la rilevanza per le attività di intelligence.

Anche in relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è prevista, dal comma 3 dell'art. 119, la facoltà per l'Autorità giudiziaria di trasmettere di propria iniziativa copie di atti o informazioni ad essi relative, ovvero di autorizzare l'accesso diretto dei funzionari a tale scopo delegati dal Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato ex art. 335.

Bibliografia

vedi sub art. 109.

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