Codice di Procedura Penale art. 122 - Procura speciale per determinati atti.

Angelo Salerno

Procura speciale per determinati atti.

1. Quando la legge consente  che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata [2703 c.c.] e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce [37 att.]. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti 1.

2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta [110] dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio.

2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111-bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria2.

3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.

 

[1] Comma modificato dall'art. 13, comma 3, l. 16 dicembre 1999, n. 479. V., inoltre, il comma 4 del medesimo art. 13 l. n. 479, cit., come modificato dall'art. 3 d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif., nella l. 5 giugno 2000, n. 144.

[2] Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

Inquadramento

Il codice di procedura penale prevede una serie di ipotesi tassative nelle quali è possibile per le parti farsi rappresentare da un procuratore speciale, in proprio nome e per proprio conto. La rappresentanza processuale de procuratore speciale consente l’esercizio di facoltà e diritti personali, che non rientra nello ius postulandi inerente alla difesa tecnica orma disciplina la rappresentanza in ambito processuale (Cass. S.U., n. 44712/2004).

L’art. 122 disciplina le forme e i contenuti della procura speciale, individuando le modalità del suo rilascio e disciplinandone gli effetti.

 

Le forme di rilascio della procura speciale

Il comma 1 dell'art. 122, nei casi in cui è prevista la possibilità di compiere un atto per mezzo di procuratore speciale, disciplina i modi in cui la procura deve essere rilasciata, a pena di inammissibilità dell'atto compiuto.

Tra questi rientra in primo luogo il rilascio di procura speciale per atto pubblico, redatto quindi, ai sensi dell'art. 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

In alternativa, è possibile rilasciare la procura speciale mediante scrittura privata autenticata, mediante attestazione della autenticità della sottoscrizione della procura e dell'apposizione da parte dell'autore apparente del documento, ad opera di un pubblico ufficiale, individuato dall'art. 39 disp. att. c.p.p., oltre che nel funzionario di cancelleria, nel notaio, difensore, sindaco, o in un funzionario delegato dal sindaco, nel segretario comunale, nel giudice di pace (già conciliatore), nel presidente del consiglio dell'ordine forense o in un consigliere da lui delegato.

Tra i soggetti autorizzati ad autenticare la sottoscrizione della procura speciale, in forza del secondo periodo del comma 1, come introdotto dall'art. 13 l. n. 479/1999, rientra altresì il difensore, quando sia stata rilasciata in favore dello stesso, per scrittura privata. Il potere di autenticare la sottoscrizione della procura speciale è tuttavia limitato alle sole procure rilasciate in favore del medesimo difensore e non già di terzi.

Con particolare riferimento alla procura speciale rilasciata da una pubblica amministrazione, il comma 2 prevede inoltre che debba provvedervi il dirigente dell'ufficio territorialmente competente rispetto alla circoscrizione in cui pende il procedimento e che occorre il sigillo dell'ufficio, stante la natura pubblica del soggetto che conferisce la procura, tale da non richiedere ulteriori autenticazioni.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, la procura speciale deve essere unita agli atti.

 Essa può essere apposta a margine o in calce all'atto cui si riferisce, ovvero redatta su di un foglio separato o conferita unitamente e contestualmente al mandato difensivo, in un unico atto rispetto alla procura ad litem (Cass. IV, n. 3445/2019; Cass. II, n. 46159/2013).

Per effetto della c.d. Riforma Cartabia, attuata con d.lgs. n. 150/2022, nel testo dell'art. 122 è stato introdotto il nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale la procura speciale deve essere depositata in copia informatica autenticata con firma digitale, o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa regolamentare e delle modalità ex art. 111-bis, al cui commento si rinvia. La disposizione fa in ogni caso obbligo al difensore e alla parte di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'Autorità giudiziaria. Pur a fronte dell'obbligo di depositare tramite c.d. portale la procura speciale, è in ogni caso prassi diffusa l'esibizione e il deposito analogico di una c.d. copia di cortesia dell'atto, al pari di quello di nomina del difensore, stante la difficoltà di consultazione immediata del fascicolo virtuale per via delle talvolta gravi carenze strutturali e tecniche.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le medesime forme devono essere rispettate per la revoca della procura speciale, che non discende automaticamente dalla revoca del mandato difensivo , poiché la procura speciale è atto distinto dalla nomina del difensore; in ogni caso, nel dubbio, il giudice potrà, comunque, verificare l'effettiva persistenza della volontà dell'imputato di farsi rappresentare da colui che non è più suo difensore (Cass. I, n. 35703/2019).

Ai sensi dell'art. 37 disp. att. c.p.p., la procura speciale potrà essere altresì rilasciata prima dell'avvio del procedimento penale, in via preventiva, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la stessa si riferisce. Non è invece ammessa, per espressa previsione del comma 3 dell'art. 122 alcuna ratifica degli atti compiuti nell'altrui interesse da soggetto privo di procura speciale, quando questa sia richiesta per legge.

Oggetto e contenuto della procura speciale

Il legislatore non disciplina i contenuti della procura speciale, per la quale la giurisprudenza di legittimità non richiede necessariamente l'utilizzo di formule sacramentali, considerando l'atto valido finanche quando la volontà del mandante sia espressa in forma incompleta, purché il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione consentano escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (Cass. IV, n. 3445/2019; Cass. III, n. 4676/2015).

Qualora invece sussistano dubbi in ordine alla volontà del rappresentato, in forza del principio di conservazione degli atti processuali, la procura speciale, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, in particolare, dell'art. 1367 c.c. secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (Cass. II, n. 16035/2020).

La giurisprudenza di legittimità ha pertanto ritenuto valida la procura speciale conferita al difensore dell'imputato « al fine di definire il giudizio con riti alternativi » , in relazione alla richiesta di accedere al giudizio abbreviato, in quanto tale facoltà rientra tra quelle conferite con la più ampia formula adoperata al procuratore speciale, senza necessità di ulteriori specificazioni (Cass. II, n. 3881/2019).

Sarà inoltre necessario che dal contenuto della procura speciale rilasciata dalla parte emergano i fatti ai quali la stessa si riferisce, anche per relationem, richiamando il numero di registro del procedimento penale, nonché gli atti che il procuratore speciale è chiamato a compiere in nome e per conto del rappresentato. Qualora la procura speciale sia rilasciata in via preventiva, ai sensi del richiamato art. 37 disp. att. c.p.p., dovranno essere altresì indicati i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.

Particolare importanza rivestono i limiti indicati nella procura speciale, che il procuratore speciale non potrà superare se non a pena di nullità degli atti compiuti e di quelli conseguenziali (Cass. III, n. 6427/2007; Cass. V, n. 37262/2015).

Pertanto, il difensore munito di procura speciale rilasciata esclusivamente per chiedere l'ammissione al rito abbreviato non può concordare l'applicazione della pena, sicché l'accordo così raggiunto deve considerarsi non validamente formato (Cass. V, n. 4604/2015); nel contempo la Corte di cassazione esclude che sia consentito al procuratore speciale dell'imputato di travalicare i limiti del mandato ricevuto né in relazione alla pena, ove predeterminata, né con riguardo alle condizioni cui la richiesta sia stata subordinata, con conseguente nullità della sentenza di patteggiamento ad una pena, non sospesa condizionalmente, che il Pubblico Ministero aveva concordato con il difensore e procuratore speciale dell'imputato, nonostante quest'ultimo avesse espressamente condizionato la procura alla concessione del predetto beneficio (Cass. V, n. 37262/2015).

Il carattere assoluto dei limiti imposti al procuratore speciale, stante la natura di atto personalissimo della procura stessa, comporta, anche alla luce del disposto del comma 3 dell'art. 122, che la ratifica di un concordato affetto dalla violazione dei suddetti limiti determina la nullità della sentenza (Cass. V, n. 37262/2015).

La nomina di sostituti processuali del procuratore speciale

La procura speciale investe per volontà del rappresentato il procuratore speciale del potere di compiere atti in nome e per conto del primo.

Sovente la procura speciale è rilasciata in favore del difensore dell'imputato, il quale, ai sensi dell'art. 102, può avvalersi di sostituti processuali i quali esercitano i diritti e assumono i doveri del difensore sostituito.

Stante la natura di atto personalissimo della procura speciale, deve tuttavia escludersi che i poteri conferiti al procuratore speciale, quand'anche si tratti del difensore della parte, possano estendersi automaticamente ai sostituti da questi eventualmente nominati.

Perché ciò possa accadere è infatti necessario che sia la procura speciale a contemplare una facoltà di delega in favore di sostituti del procuratore speciale, senza necessità di individuare nominalmente il sostituto.

La giurisprudenza è allineata in tal senso ed è intervenuta in più occasioni, con riferimento alla possibilità di costituirsi parte civile del sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale per la costituzione di parte civile, negata salvo che detta facoltà di sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato (Cass. S.U., n. 12213/2017), ovvero con riferimento alla richiesta di riti alternativi.

È stata pertanto riconosciuta la possibilità per il sostituto del difensore munito di procura speciale di avanzare richiesta di patteggiamento solo nel caso in cui abbia a sua volta ricevuto una specifica delega al riguardo dal difensore sostituito e tale delega sia espressamente prevista nella procura speciale (Cass. IV, n. 16111/2009); al contrario, non è legittimato a formulare richiesta di definizione del processo nelle forme del giudizioabbreviato il sostituto del difensore di fiducia a cui sia stata rilasciata procura speciale senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti (Cass. II, n. 45328/2013).

La giurisprudenza di legittimità ha altresì approfondito il tema delle conseguenze del superamento dei limiti soggettivi della procura speciale, precisando che, allorché una simile richiesta sia comunque presentata, essa deve essere dichiarata dal giudice inammissibile (Cass. I, n. 43240/2009) e, in mancanza, la richiesta del sostituto determina la nullitàassoluta del procedimento speciale (Cass. V, n. 3703/2011).

Bibliografia

vedi sub art. 109.

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