Codice di Procedura Penale art. 124 - Obbligo di osservanza delle norme processuali.Obbligo di osservanza delle norme processuali. 1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari [126] e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità [177 s.] o altra sanzione processuale1. 2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare2 .
[1] Comma modificato dall'art. 18, comma 2, lett. a) d.lgs 10 ottobre 2022, n. 151, che ha inserito le parole «e collaboratori» dopo la parola «ausiliari». [2] V. in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. InquadramentoIl processo penale è caratterizzato dal principio di tassatività dellecause di nullità, di cui all'art. 177. La mancata previsione della sanzione non consente tuttavia di derogarvi, attuando prassi contra legem, sul presupposto dell'assenza di conseguenze processuali. Pur non trattandosi di un termine che la legge prevede a pena di decadenza e in assenza quindi di sanzioni processuali, la Corte di cassazione ha così stigmatizzato la violazione da parte del Pubblico Ministero del disposto dell'art. 459, che limita a sei mesi il termine utile per richiedere l'emissione di un decreto penale di condanna, qualificando quindi come legittimo il rigetto opposto dal G.I.P. e affermando che « l'obbligo del rispetto delle regole processuali stabilito dall'art. 124 vige nei confronti di tutti i soggetti processuali » (Cass. V, n. 41146/2005). Quest'ultimo principio è affermato dall'art. 124 che, al comma 1, prevede espressamente che sia i magistrati che i loro ausiliari e il personale amministrativo e di Polizia giudiziaria ( « I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria » ) sono tenuti al rispetto delle norme del codice di procedura penale, quand'anche la loro inosservanza non comporti nullità o altra sanzione processuale. Viene così ribadita la vincolatività delle norme dettate dal codice, sebbene non coattive, in quanto sprovviste di sanzione, evidenziando, al comma 2, che la violazione delle regole processuali può essere in ogni caso causa di responsabilità disciplinare, assegnando ai dirigenti degli uffici il compito di vigilanza sull'operato di magistrati e personale amministrativo. Il risvolto disciplinare di violazioni della legge processuale non sanzionate dal codice è stato altresì evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che si è, a titolo esemplificativo, pronunciata in ordine alla violazione dell'art. 125, che al comma 4 prevede che il giudice deliberi da solo in camera di consiglio, evidenziando che la presenza di persone non autorizzate non è sanzionata ma può determinare la responsabilità disciplinare del magistrato o dell'ausiliario che abbiano agito contra legem (Cass. I, n. 8737/2002;Cass. I, n. 39928/2002). La responsabilità disciplinareIl disposto dell'art. 124, comma 2, relativo alla responsabilità disciplinare che può in ogni caso derivare dalla violazione delle disposizioni del Codice, anche se sprovviste di sanzioni processuali, deve essere coordinato, con particolare riferimento alla responsabilità disciplinare dei magistrati, con il principio di tassatività che caratterizza l'impianto disciplinare di cui al d.lgs. n. 109/2006. La violazione di legge, nell'ambito di tale sistema tassativo di illeciti disciplinari, può invero essere motivo di sanzione disciplinare, purché risulti grave e determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ai sensi dell'art. 2, lett. g). Del pari, l'adozione di provvedimenti in casi non consentiti dalla legge è causa di responsabilità disciplinare ma, anche in questo caso, ai sensi della lett. m), occorre che la violazione di legge si sia verificata per negligenza grave e inescusabile, e che i provvedimenti illegittimi abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali. Anche nel caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di cui alla lettera gg), emessi in violazione di legge, in quanto fuori dei casi da essa consentiti, può sorgere la responsabilità disciplinare del magistrato, qualora la violazione predetta sia determinata da negligenza grave e inescusabile. Infine, con riferimento alle disposizioni del Codice che, pur non sanzionandone la violazione processualmente, prevedono termini per il compimento degli atti del magistrato, non è la mera violazione del termine a determinare la responsabilità disciplinare, occorrendo che si tratti di un ritardo reiterato, grave e ingiustificato, da considerarsi tale, per espressa previsione della lett. q), quando ecceda il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto. Emerge dunque la non perfetta corrispondenza tra la violazione di legge e il configurarsi della responsabilità disciplinare in capo a chi in essa sia incorso, dal momento che anche gli illeciti disciplinari, come le cause di nullità processuali, rispondono ad un principio di tipicità e, nella descrizione dei singoli illeciti, la violazione di legge è elemento costitutivo ma non esclusivo della fattispecie disciplinare. BibliografiaVedi sub art. 109 |