Codice di Procedura Penale art. 129 - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza [442, 444, 455, 459, 469, 531; 26 min.]. 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato [150 s. c.p.] ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [530] o di non luogo a procedere [425] con la formula prescritta. InquadramentoL'art. 129 detta norme con chiare finalità deflattive del processo penale, imponendone la immediata chiusura, con sentenza di proscioglimento, ogni qual volta emergano dagli atti le relative cause, ivi comprese quelle di estinzione del reato e di improcedibilità. La disposizione in esame, come si avrà modo di osservare, presenta una portata generale, operando in ogni stato e grado del processo. Il legislatore prevede tuttavia analoga disposizione all'art. 469, nel titolo dedicato agli atti preliminari al dibattimento, che consente di pronunciare una sentenza di proscioglimento all'esito della camera di consiglio nei casi in cui l'azione penale non doveva essere iniziata o non può essere proseguita o se il reato è estinto o l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto, facendo espressamente salva la regola di prevalenza in siffatte ipotesi delle cause di assoluzione nel merito. Rinviando al commento all'art. 469, è sufficiente in questa sede evidenziare che si tratta di una norma speciale rispetto alla disciplina di cui all'art. 129, che trova applicazione con specifico ed esclusivo riferimento alla fase predibattimentale, in relazione alle sole ipotesi di improcedibilità o estinzione del reato, e che richiede la non opposizione delle parti e la celebrazione in camera di consiglio, nel corso della quale non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 129 dello stesso codice, da riferire esclusivamente al giudizio in senso tecnico precludendo (Cass. V, n. 42629/2018); al contrario, la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469, con tutto quanto ne consegue sul piano delle impugnazioni (Cass. S.U., ord. n. 3512/2022). Non deroga invece all'art. 129 la disciplina dell'udienza predibattimentale ex artt. 554-bis e ss. (al cui commento si rinvia), nel corso della quale la disposizione in commento trova piena applicazione, consentendo di addivenire ad una definizione immediata del processo in linea con la funzione di udienza filtro assegnata dal legislatore della c.d. Riforma Cartabia, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
L’obbligo di immediato proscioglimentoAi sensi del comma 1 dell'art. 129, il giudice, in ogni stato e grado del processo, è tenuto a pronunciare d'ufficio sentenza di proscioglimento qualora riconosca che il fatto non sussiste, il fatto non costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero il reato è estinto o manchi una condizione di procedibilità. Il comma 2 dell'articolo in commento precisa invece che, qualora ricorra una causa di estinzione del reato, debba comunque pronunciarsi sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere, in caso di udienza preliminare, quando dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. L'ambito operativo della disposizione in commento abbraccia l'intero processo penale, partendo dunque dall'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, fino alla pronuncia della sentenza poi divenuta definitiva per acquiescenza delle parti o inammissibilità dell'impugnazione. Deve pertanto escludersi la possibilità di pronunciare sentenza ex art. 129 tanto nella fase delle indagini preliminari, allorché l'azione penale non è stata ancora esercitata e l'eventuale capo di imputazione è meramente provvisorio, quanto nella fase del giudizio d'esecuzione e tantomeno in quella di sorveglianza, allorché sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva, rispetto alla quale è al più possibile procedere con revisione. L'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, di cui all'art. 129, presuppone dunque la cognizione piena del fatto da parte del giudice procedente cosicché non può trovare applicazione al di fuori del processo, come nel procedimento volto alla risoluzione di un conflitto di competenza (Cass. I, n. 38871/2019) o, come anticipato, della camera di consiglio convocata ex art. 469 (Cass. S.U., ord. n. 3512/2022). Oggetto della sentenza ex art. 129 sono le cause di assoluzione ex art. 530, al cui commento si rinvia, tra cui la giurisprudenza di merito e di legittimità include pacificamente anche l'assoluzione perché l'imputato non è punibile in caso di infermità o di sussistenza di cause di non punibilità, ivi compresa la particolare tenuità del fatto, non potendosi considerare un ostacolo il fatto che tale articolo, pur dedicato nella rubrica all'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, non fa menzione dell'ipotesi in cui ricorra una causa di non punibilità (Cass. S.U., n. 13681/2016). La giurisprudenza di legittimità ha dunque riconosciuto alla norma ha portata generale e sistemica, dal momento che non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore e autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano i casi di proscioglimento nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone l'esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, sicché, atteso l'indicato ruolo sistemico, l'articolo in commento consente l'adozione di tutte le formule di proscioglimento (Cass. S.U., n. 12283/2005). L'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità di cui all'art. 129 si estende dunque a tutte le condizioni, generali e speciali, di esclusione della punibilità, purché suscettibili di applicazione diretta da parte del giudice (Cass. III, n. 6027/2017). Nel merito, la disposizione in commento non esige che l'innocenza di quest'ultimo risulti a prima vista, poiché la sussistenza di una delle ipotesi menzionate dall'art. 129 può anche costituire la conclusione logico-giuridica dell'esame degli atti. Il criterio dell'evidenza della ragione di proscioglimento rileva, invece, ai sensi del capoverso della citata disposizione, solo allorché, ricorrendo già una causa di estinzione del reato, si possa fare luogo all'assoluzione nel merito (Cass. IV, n. 5064/1995). Ne consegue che il giudice deve emettere una pronuncia di proscioglimento quando riconosce - indipendentemente dall'evidenza - la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma 1 dell'articolo in commento, valutando correttamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati (Cass. II n. 20772/2019), fermo restando che non sarà sufficiente il ragionevole dubbio, ai sensi dell'art. 530, cpv., a pronunciare sentenza ex art. 129, in quanto presuppone l'esercizio del diritto di prova, anche da parte del Pubblico Ministero (Cass. III, n. 45934/2014; Cass. III, n. 36240/2020).
La prevalenza delle cause di assoluzione su quelle estintive del reatoAi sensi del comma 2 dell'articolo in commento, come si è avuto modo di anticipare, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è chiamato a pronunciare comunque una sentenza di assoluzione (o di non luogo a procedere, nel caso di udienza preliminare e udienza predibattimentale), qualora dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. La disposizione in esame stabilisce dunque una gerarchia tra le formule di proscioglimento, imponendo di assegnare prevalenza all'assoluzione nel merito dell'imputato, purché però la relativa causa risulti “evidente”. In ordine al criterio di giudizio individuato dal legislatore, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, dal momento che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Cass. S.U., n. 35490/2009, richiamata anche da Cass. S.U., n. 51/2020), come nel caso di una verifica sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali anche alla luce di un raffronto con altre evidenze probatorie (Cass. VI, n. 10284/2014). Viene tuttavia fatto salvo il caso in cui, in sede di appello, sia sopravvenuta una causa estintiva del reato, e il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2 (Cass. S.U., n. 35490/2009). Allo stesso modo, in caso di impugnazione agli effetti civili, qualora sia intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Cass. S.U., n. 36208/2024). Occorre infine precisare che la regola della prevalenza delle cause di assoluzione sulle cause estintive del reato non opera con riguardo all'assoluzione per esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., in quanto l'estinzione del reato, in questo caso, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, poiché la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Cass. I, n. 43700/2021) e, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (Corte cost., n. 173/2022), comporta la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile. Va tuttavia evidenziato che, anche con riferimento alla declaratoria di estinzione del reato, possono conseguire effetti negativi per l'imputato, come nel caso di confisca obbligatoria, che dovrà essere comunque disposta, così come sarà possibile, in sede di appello, pur a fronte dell'intervenuta prescrizione del reato, decidere sull'impugnazione agli effetti della sola confisca, ai sensi dell'art. 578-bis (al cui commento si rinvia), purché si tratti di fatti antecedenti all'entrata in vigore della disposizione (Cass. S.U., n. 13539/2020). L’immediatezza della declaratoria di non punibilità e le contestazioni suppletiveL'obbligo previsto dall'art. 129 per il giudice di immediata declaratoria di non procedibilità, nei casi di cui al comma 2, salva l'evidenza di una causa di assoluzione, ha posto il problema di stabilire se sia o meno consentito al Pubblico Ministero modificare o integrare il capo di imputazione qualora il giudice o altra parte abbia rilevato una causa di estinzione del reato o di non procedibilità del reato. Il problema si è posto, in particolare, con riferimento a fattispecie procedibili d'ufficio che, a seguito dell'intervento del legislatore (come avvenuto nel 2018, con il d.lgs. n. 36, o nel 2022, con la c.d. Riforma Cartabia, d.lgs. n. 150, seguita nel 2024 dal relativo correttivo, con d.lgs. n. 31), divengano procedibili a querela di parte, mai sporta, ovvero nel caso in cui il reato risulti estinto per intervenuta prescrizione ma risulti omessa la contestazione della recidiva aggravata o reiterata. In ordine a quest'ultima eventualità, il contrasto registratosi nella giurisprudenza di legittimità è stato risolto da un intervento delle Sezioni Unite, secondo cui, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva, dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato (Cass. S.U., n. 49935/2023). Con riferimento invece alla prima ipotesi, di tramutamento del regime di procedibilità, la posizione assunta dalla Corte di cassazione non è univoca. Un primo e più recente orientamento, infatti, afferma la possibilità per il Pubblico Ministero di procedere contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, anche nel caso in cui l'improcedibilità si sia virtualmente prodotta e purché sia decorso il termine per proporre la querela (Cass. V, n. 4767/2025). I giudici di legittimità hanno infatti osservato che, laddove non sia stata sporta querela a seguito della modifica del regime di procedibilità che la richieda, non si verifica alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa (Cass. IV, n. 41716/2024). Di segno contrario, un secondo e quasi coevo orientamento, second cui il giudice del dibattimento, ove sia spirato il termine per la proposizione della querela e ciò non sia avvenuto, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'ammissione delle prove, è tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilitàex art. 129, essendo inefficace, in quanto indicativa di un abuso del processo da parte del pubblico ministero, la contestazione di un'aggravante finalizzata esclusivamente a rendere il reato procedibile d'ufficio (Cass. IV, n. 27181/2024). La Corte ha al riguardo evidenziato che la funzione del comma 2 dell'art. 129 è di agevolare in ogni caso l'exitus del processo, ove non sia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato, sicché la declaratoria imposta come immediata è ispirata al principio di economia processuale, strettamente legato alla finalità, presidiata dall'art. 111 Cost., della ragionevole durata del procedimento penale (Cass. IV, n. 44157/2023). La sentenza pronunciata de planoNella prassi giudiziaria è diffusa la pronuncia di sentenze ex art. 129 fuori udienza, de plano, a fronte di richieste di fissazione di processi per reati prescritti o depenalizzati o di richieste di emettere un decreto penale di condanna, così come a seguiti di opposizione al decreto emesso. Deve tuttavia evidenziarsi che la disposizione in commento fa riferimento ad ogni stato e grado del “processo”, sicché presuppone l'instaurazione del dibattimento e quindi del contraddittorio tra le parti, necessario anche in caso di procedimenti per reati prescritti ovvero depenalizzati o per i quali operi una causa di non punibilità. Un orientamento meno recente ammetteva invero la possibilità per il giudice, in specie G.I.P., di pronunciare sentenza ex art. 129, di immediata declaratoria di non punibilità dell'imputato, senza la necessità di fissare la relativa udienza, a seguito della richiesta del pubblico ministero di rinvio dell'imputato al giudizio, quando avesse rilevato dalla stessa formulazione della imputazione o dagli atti contenuti nel fascicolo la evidente sussistenza di una causa di non punibilità (Cass. III, n. 9742/1993). Venivano in tal senso privilegiate le esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo. La giurisprudenza successiva, avallata dall'intervento in tal senso delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha tuttavia ritenuto recessivo tale principio rispetto alle garanzie del contraddittorio, affermando che una sentenza ex art. 129 pronunciata de plano, senza rituale avviso alle parti, comporti una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, ex artt. 178, comma 1, lett. b) e c) e 179, comma 1, per violazione del diritto al contraddittorio. (da ultimo, Cass. IV, n. 43740/2024, già Cass. S.U., n. 28954/2017). È stato infatti chiarito che l'art. 129 non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore e autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano i casi di proscioglimento nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo – di cui agli artt. 425, per l'udienza preliminare, 469, nella fase predibattimentale, e 529, 530 e 531, all'esito del giudizio, al cui commento si rinvia –, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Cass. S.U., n. 12283/2005). La nullità della sentenza ex art. 129 potrà essere dichiarata, tuttavia, solo quando emerga un concreto e specifico interesse della parte impugnante, in mancanza del quale l'impugnazione deve considerarsi inammissibile (Cass. II, n. 46776/2018); l'imputato sarà tenuto pertanto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato (Cass. IV, n. 8135/2019; Cass. II, n. 18069/2022). È stato così dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello pronunciata de plano e dichiarativa della intervenuta prescrizione del reato, sul presupposto che l'eventuale accoglimento del ricorso, salvo il caso di rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, c.p., non determinerebbe alcun vantaggio per il ricorrente che sarebbe in ogni caso prosciolto con la medesima formula (Cass. III, n. 52834/2018). È stato invece ritenuto sussistente un interesse a impugnare a fronte di una sentenza pronunciata de plano, con cui sia stata dichiarata l'estinzione del reato, confermando la confisca disposta in primo grado, ritenuta dalla Corte nulla per violazione del contraddittorio, sul presupposto che l'imputato ha diritto allo svolgimento dell'udienza al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche in ordine alla confisca (Cass. II, n. 11042/2020). Casistica applicativaLa casistica applicativa dell'art. 129 è particolarmente ampia e si snoda trasversalmente lungo le fasi e i gradi del processo, a partire dall'esercizio dell'azione penale. La Corte di cassazione ha quindi ammesso la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento da parte del giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna ma solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129, evidenziando che tra queste non rientra l'assoluzione perché la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, comma 2, atteso che queste categorie, in quanto non richiamate dall'art. 129, possono acquisire rilievo soltanto quando le parti, compreso il pubblico ministero, abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova (Cass. III, n. 36240/2020). Tra le ipotesi tipiche rientra invece l'intervenuta prescrizione del reato, che tuttavia non consente di pronunciare sentenza ex art. 129 qualora sia intervenuta una dichiarazione espressa e specifica di rinuncia alla causa estintiva, che dovrà essere nel qual caso allegata al ricorso per cassazione (Cass. I, n. 4671/2019). Tantomeno è possibile per il G.I.P. pronunciare una sentenza di proscioglimento a seguito dell'opposizione a decreto penale di condanna, in quanto la sentenza costituirebbe un atto abnorme, essendo il giudice vincolato in tale fase all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464, senza possibilità di pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto né di revocare il decreto fuori dei casi tassativamente previsti (Cass. S.U., n. 21243/2010). L'art. 129 è espressamente richiamato, inoltre, dall'art. 444, che nel procedimento speciale del c.d. patteggiamento, fa salvi i casi in cui debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento; anche in relazione alla sentenza ex art. 129 emessa nell'ambito del procedimento speciale del c.d. patteggiamento, la Corte ha escluso che possa essere emessa in caso di mera insufficienza o contraddittorietà della prova (Cass. II, n. 6095/2009; Cass. III, Cass. III, n. 28971/2012); è stato tuttavia precisato che il divieto di pronunciare prima del dibattimento sentenza di proscioglimento o di assoluzione ex art. 129 non opera qualora si versi in ipotesi di assoluta ed irreversibile assenza di un qualsiasi elemento di prova del fatto illecito e della responsabilità dell'imputato, ossia in una situazione probatoria che non possa essere sviluppata nel dibattimento (Cass. III, n. 28971/2012). Tale impossibilità probatoria fa venir meno il presupposto del patteggiamento, in termini di rischio di un accertamento della responsabilità penale e di una conseguente più rigorosa condanna (Cass. II, n. 2076/2003). Qualora invece non sussista una causa di proscioglimento, la motivazione della sentenza di patteggiamento, in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129, può anche essere meramente enunciativa (è cioè sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, mediante un mero richiamo all'art. 129 (Cass. VI, n. 15927/2015), di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge, dando atto che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento: Cass. S.U., n. 5777/1992), posto che alla richiesta di patteggiamento il legislatore ricollega una presunzione di colpevolezza (Cass. II, n. 41785/2015), senza possibilità di ravvisare un vizio di motivazione in sede di legittimità, ad eccezione dei casi in cui risulti evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Cass. II, n. 39159/2019). Con riferimento invece all'udienza preliminare, la Corte di Cassazione ha confermato l'impossibilità di pronunciare de plano, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 (Cass. II, n. 45049/2008), a pena di nullità di ordine generale, in quanto preclude sia il diritto del pubblico ministero di partecipazione al procedimento e di meglio precisare l'accusa, sia il diritto di difesa dell'imputato, al quale viene interdetto l'esercizio di facoltà esperibili solo nell'ambito dell'udienza preliminare (Cass. S.U., n. 12283/2005). Al contrario, il G.U.P. è tenuto a dichiarare immediatamente la causa estintiva del reato emersa nel corso dell'udienza preliminare, non potendo procedere ad alcun approfondimento del thema decidendum né alla riqualificazione giuridica del fatto (Cass. III, n. 16386/2013), dal momento che l'ambito della sua cognizione rimanere cristallizzato allo stato degli atti esistente al momento processuale della rilevata causa di non punibilità (Cass. VI n. 5438/2011). Alle medesime conclusioni la giurisprudenza di legittimità è giunta con riferimento al giudizio di appello, affermando che l'eventuale declaratoria de plano, senza convocazione delle parti, di una causa di estinzione del reato comporta la nullità della sentenza, in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Cass. VI, n. 50013/2015); in ogni caso, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, il giudice dell'appello è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili e, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2 (Cass. V, n. 3869/2015). Riguardo, infine, al giudizio di legittimità, la Corte ha affermato che non è possibile rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, dal momento che non si instaura un valido rapporto di impugnazione (Cass. S.U., n. 32/2000). È tuttavia rilevabile d'ufficio la prescrizione del reato verificatasi prima della pronunzia della sentenza impugnata nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo se tale operazione non richiede alcuna attività di apprezzamento delle prove, finalizzata all'individuazione del dies a quo diverso da quello indicato nell'imputazione (Cass. V, n. 26445/2015); ove ciò non fosse possibile, si determinerebbe infatti una violazione del principio di uguaglianza, in quanto, se il giudice di merito non ha rilevato, indipendentemente dall'eccezione di parte, l'estinzione del reato in virtù del meccanismo automatico previsto dall'art. 129, così omettendo di compiere un atto di mera ricognizione, la mancata declaratoria della causa estintiva determinerebbe, ove non ne fosse consentita razionabilità in sede di legittimità, l'assoggettamento dell'imputato alla condanna e alla correlativa esecuzione della pena, mentre, in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, la dichiarazione dell'estinzione del reato da parte del giudice di merito consentirebbe all'imputato di avvalersi della causa di estinzione (Cass. V, n. 10409/2015). La Corte ha inoltre precisato che, qualora ricorrano contestualmente una causa di nullità di ordine generale e una causa estintiva del reato per il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, nel giudizio di cassazione, deve darsi prevalenza alla causa estintiva, salvo che la sua operatività richieda specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (Cass. III, n. 42703/2015). BibliografiaV. sub art. 125. |