Codice di Procedura Penale art. 132 - Accompagnamento coattivo dell'imputato 1 .

Angelo Salerno

Accompagnamento coattivo dell'imputato 1.

1. L'accompagnamento coattivo [375, 376, 399, 490; 22, 97-bis att.; 31 min.] è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato [60, 61] alla sua presenza, se occorre anche con la forza [46 att.].

2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.

 

[1] Per l'accompagnamento coattivo di persona imputata in un procedimento connesso, v. artt. 210 e 513.

Inquadramento

La facoltà dell'imputato di non presenziare al compimento di atti di indagine ovvero allo svolgimento delle udienze trova il proprio limite nell'esigenza di porre in essere, in casi tassativamente previsti per legge, determinati atti processuali o di indagine che lo coinvolgano personalmente.

L'art. 132 prevede un disciplina di carattere generale e riferibile alla figura del giudicante, laddove analoghe disposizioni sono dettate per il Pubblico Ministero all'art. 376, e per la fase dibattimentale e per l'incidente probatorio, rispettivamente dagli artt. 490 e 399.

L’accompagnamento coattivo

Perché possa essere disposto l'accompagnamento coattivo dell'imputato, contro quindi la sua volontà (fuori quindi dei casi di legittimo impedimento) e avvalendosi dell'intervento della Polizia Giudiziaria, occorre che tale potere del giudice sia stato espressamente previsto da una disposizione di legge, dal momento che si tratta di una limitazione della libertà personale, soggetta alle garanzie ex art. 13 Cost.

L'art. 132 prevede, in particolare, che ciò avvenga mediante decreto motivato, nei soli nei casi previsti dalla legge, in ossequio al disposto del comma 2 dell'art. 13 Cost. ( « se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge » ).

Il decreto, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.p., è trasmesso, a cura della cancelleria, all'organo che deve provvedere alla esecuzione, che ne consegna copia all'interessato.

Le modalità dell'accompagnamento coattivo sono disciplinate dall'art. 132, in forza del quale il giudice ordina che l'imputato sia condotto alla propria presenza, consentendo, ove occorra, che la Polizia giudiziaria faccia uso della forza.

Anche la durata consentita della limitazione della libertà personale dell'imputato è disciplinata per legge, in ossequio al dettato costituzionale, prevedendo il comma 2 dell'art. 132 che essa non possa superare il tempo strettamente necessario al compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza, entro il limite in ogni caso di ventiquattro ore.

I casi in cui l'imputato può essere costretto dal giudice a presentarsi per il compimento di atti processuali sono quelli di esame nelle forme di cui all'art. 210 di persona imputata in un procedimento connesso, come espressamente previsto dall'art. 513, comma 2, nonché le ipotesi in cui sia necessario nell'ambito di un incidente probatorio, come previsto dall'art. 399, o infine in caso di espletamento di attività diverse dall'esame dell'imputato (come in caso di ricognizione di persone ex art. 213, di esperimento giudiziale ex art. 218, di ispezione personale ex art. 245 o di perizia, con riconoscimento del potere di accompagnamento coattivo ex art. 224), dal momento che l'assenza dello stesso, i quest'ultimo caso, equivale a rinuncia a sottoporvisi o ad esercizio della facoltà di non rispondere (Cass. I, n. 37283/2021).

I rimedi esperibili

La legge non prevede rimedi esperibili avverso il provvedimento emesso dal giudice in ordine all'accompagnamento coattivo dell'imputato.

Ne consegue che, l'eventuale rigetto, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è impugnabile (Cass. III, n. 34224/2010).

Al contrario, qualora il giudice abbia disposto l'accompagnamento coattivo, trattandosi di un provvedimento che incide sulla libertà personale, è ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Cass. VI, n. 2443/1996).

Bibliografia

Vedi sub art. 125.

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