Codice di Procedura Penale art. 133 - Accompagnamento coattivo di altre persone.Accompagnamento coattivo di altre persone. 1. Se il testimone [194 s.], il perito [221], la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico [225, 233], l'interprete [143] o il custode di cose sequestrate [259], regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice [377] può ordinarne l'accompagnamento coattivo [46 att.] e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da 51 euro a 516 euro a favore della cassa delle ammende [47 att.] nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa 1. 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita2. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.
[1] Le parole «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,», sono state inserite dall'art. 26 della legge 30 giugno 2009, n. 85. [2] Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. InquadramentoAl pari di quanto previsto dall'art. 132, espressamente richiamato al comma 3, in ordine all'accompagnamento coattivo dell'imputato, l'art. 133 prevede la possibilità per il giudice di far condurre innanzi a sé persone diverse dall'imputato, la cui presenza sia necessaria per lo svolgimento di atti del procedimento, assegnando al magistrato l'ulteriore potere di irrogare una sanzione pecuniaria ai medesimi soggetti qualora non si presentino senza un giustificato motivo. La disposizione in commento prende in considerazione i soli poteri del giudice, essendo dedicato agli analoghi poteri del Pubblico Ministero l'art. 377. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno invece escluso la possibilità di esercitare tale potere fuori del procedimento penale, affermando che deve escludersi l'ammissibilità dell'accompagnamento coattivo dei testimoni nel procedimento disciplinare dinanzi al consiglio distrettuale forense, in quanto tale organo, avente natura amministrativa, non gode delle speciali prerogative di tipo coercitivo che sono generalmente riconosciute alle autorità giurisdizionali per fini di giustizia (Cass. S.U.,n. 24285/2024).
L’accompagnamento coattivo di altre personeAl pari di quanto previsto per l'accompagnamento coattivo dell'imputato, la cui disciplina è espressamente richiamata ed estesa ai casi di cui all'art. 133, la disposizione in commento consente al giudice di disporre una limitazione della libertà personale dei destinatari del provvedimento, con conseguente piena operatività, anche in questo caso, delle garanzie ex art. 13 Cost. L'accompagnamento coattivo, in forza del richiamo operato dal comma 3 dell'art. 133 alle disposizioni dell'art. 132, potrà dunque avvenire in forza di un atto motivato dell'Autorità giudiziaria, nei casi e modi disciplinati dalla legge. È infatti previsto che il giudice provveda con decreto motivato, disponendo nei soli casi in cui la legge lo preveda, che la persona destinataria del provvedimento (la quale, convocata, non sia comparsa senza addurre un legittimo impedimento), sia condotta alla presenza del magistrato a mezzo della Polizia giudiziaria, adoperando, se occorre, anche la forza. Anche la durata della limitazione della libertà personale è disciplinata mediante rinvio alle disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 132, che la contengono nei tempi necessari al compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza, entro il limite di ventiquattro ore. I destinatari dell'accompagnamento coattivo previsto dall'art. 133 sono tassativamente indicati dalla norma nel testimone, nella persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, nel consulente tecnico, nell'interprete o infine nel custode di cose sequestrate. Fuori da queste ipotesi, non è consentito e costituirebbe un'illecita limitazione della libertà personale disporre l'accompagnamento coattivo di persone diverse. È altresì necessario che tali soggetti siano stati regolarmente citati o convocati (ivi compreso il caso in cui il giudice diffidi la persona presente in udienza a tornare ad una determinata data per il compimento dell'atto: Cass. I, n. 2637/1972), con indicazione di luogo, giorno e ora. L'accompagnamento coattivo non può inoltre essere disposto qualora l'omessa comparizione sia giustificata in ragione di un legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al prudente e insindacabile apprezzamento del giudice. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 133, introdotto con d.lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia, per raccordare la disciplina dell'accompagnamento coattivo con le norme introdotte dalla riforma in materia di remissione tacita di querela, al nuovo comma 3 dell'art. 152 c.p., non è possibile disporre l'accompagnamento coattivo (né tantomeno sanzione pecuniaria) nei confronti della persona offesa di un reato procedibile a querela di parte, quando sia stata citata a comparire in qualità di testimone e la legge consenta la remissione di querela con conseguente estinzione del reato per cui si procede. In siffatte ipotesi, infatti, la mancata comparizione, senza giustificato motivo, è considerata per legge come remissione tacita di querela. La comminazione di una sanzione pecuniariaAi sensi del comma 1 dell'art. 133 il giudice procedente, a fronte della omessa comparizione da parte dei medesimi soggetti nei cui confronti può essere disposto l'accompagnamento coattivo, in mancanza di un legittimo impedimento, può disporre, cumulativamente o in alternativa all'accompagnamento, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, per un importo da 51 a 516 euro, destinati alla Cassa delle ammende. La scelta in ordine all'an e al quantum della sanzione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che provvede senza formalità. Il giudice può altresì porre a carico del destinatario della sanzione le spese cui la mancata comparizione ha dato luogo. In ogni caso, fermo il potere di sanzionare il soggetto non comparso, la sua ingiustificata assenza non può essere causa di revoca dell'ordinanza ammissiva della prova (Cass. IV, n. 26775/2006). Avverso il provvedimento con cui venga comminata la sanzione pecuniaria, non incidendo sulla libertà personale del destinatario e in assenza di rimedi previsti per legge, non è possibile proporre impugnazione, tantomeno mediante ricorso per Cassazione (esperibile invece avverso il decreto motivato con cui viene disposto l'accompagnamento coattivo, ex art. 111, comma 7, Cost.). È tuttavia possibile per il giudice disporre, in autotutela, a seguito di elementi sopravvenuti solitamente addotti ex post dal destinatario della sanzione, la revoca della stessa, qualora il soggetto sia successivamente comparso, giustificando la propria precedente assenza. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale del giudice. BibliografiaVedi sub art. 125. |