Codice di Procedura Penale art. 134 - Modalità di documentazione.

Francesco Mancini

Modalità di documentazione.

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica1 [357, 373, 480, 510].

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [125, 127, 140, 268, 3573, 3733, 420, 4811, 666], con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo [1352; 50 att.] ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'articolo 1102.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica3. [139].

4. [Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità ]4.

 

[1] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. a) num. 1) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che dopo la parola: «verbale» ha inserito le seguenti: «e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica».

[2] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. a) num. 2) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole «idoneo allo scopo» al posto di «meccanico» ed ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.» Con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, v. art. 87, comma 4, d.lgs. 150 , cit. che prevede:  «4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

[3] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. a) num. 3) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole «o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.» alle parole «è effettuata anche la riproduzione fonografica».

Inquadramento

La norma individua la forma di documentazione tipica degli atti del processo, che assume la veste del verbale, atto processuale redatto dal cancelliere (art. 135) ma sottoscritto da tutti gli intervenuti (art. 137). Il verbale, a sua volta, può essere integrale o riassuntivo, redatto a mano ovvero con la stenotipia od altro strumento tecnologico idoneo allo scopo.

Il processo verbale

La esigenza di documentare lo svolgimento degli atti processuali assolve nell'ordinamento processuale ad un triplice funzione: rappresentativa, dimostrativa ed informativa. Per un verso, infatti, la documentazione è funzionale al processo perché descrive in modo congruo il contenuto degli atti in esso compiuti, e ne preserva memoria; ma, per altro verso, è anche lo strumento attraverso il quale l'opinione pubblica esercita il controllo democratico sulla giurisdizione.

Il legislatore processuale riafferma il principio secondo il quale la documentazione degli atti si effettua mediante processo verbale. Esso è nulla più che il resoconto scritto di dichiarazioni rese, operazioni compiute, richieste formulate, comportamenti tenuti o di quant'altro sia suscettibile di acquisire rilevanza giuridica che avvenga nel processo in presenza del cancelliere; ciò allo scopo di ricordarli in modo fedele e precostituirne una prova.

La prima conseguenza è che qualunque altra forma di riproduzione degli atti non è ammessa e non assume alcuna rilevanza giuridico-processuale, per l'evidente ragione che, essendo priva delle caratteristiche formali del verbale — prima fra tutte la redazione ad opera di un soggetto rivestito della qualità di pubblico ufficiale — essa non può far fede della corrispondenza al reale del fatto o dei fatti che ne costituiscono il contenuto (in tema Cass. II, n. 1284/1997).

Il processo verbale, del resto, fornisce nel nostro ordinamento la più elevata garanzia di veridicità, essendo redatto dal cancelliere (art. 135) e sottoscritto da tutti gli intervenuti (art. 137), primo fra tutti il giudice, che del resto sovrintende alla sua redazione e, se del caso, determina il contenuto della verbalizzazione.

In ordine al processo verbale lo stesso legislatore individua due ripartizioni fondamentali, l'una attinente alla ampiezza della documentazione, distinguendo fra verbalizzazioni integrali e riassuntive; la seconda più propriamente legata alle modalità attuative della documentazione, distinguendo fra verbalizzazione con strumenti meccanici ovvero con scrittura manuale.

La verbalizzazione in forma integrale

Essa costituisce lo strumento di verbalizzazione maggiormente garantito, perché postula la integrale documentazione di ogni dichiarazione, richiesta ovvero condotta tenuta in occasione dello svolgimento di atti processuali.

È prescritta dall'ordinamento nei seguenti casi:

a) trascrizione di intercettazioni telefoniche o telematiche disposte dal giudice nelle forme della perizia (art. 268);

b) documentazione delle attività del pubblico ministero di cui all'art. 373 comma 1, per le quali — pur non essendo prevista come forma obbligatoria — il pubblico ministero medesimo può sempre decidere di procedere a verbalizzazione integrale;

c) assunzione di mezzi di prova in dibattimento (art. 510); mentre per quanto concerne gli atti processuali diversi dai mezzi di prova, salvo che per la puntuale indicazione degli intervenuti (art. 480), la descrizione delle attività svolte in udienza e le richieste e conclusioni delle parti sono riportati in forma sintetica (art. 481);

d) verbalizzazione con stenotipia o con altri mezzi meccanici (per i quali si rinvia ai paragrafi seguenti) quando sia disposta la trascrizione; tale trascrizione, di regola, non è svolta dal cancelliere, ma da un ausiliario tecnico (art. 135) esterno alla amministrazione dello Stato, il quale non è titolato a determinare in forma riassuntiva il contenuto di un verbale;

e) per i soggetti in stato di restrizione si rinvia al commento sub art. 141 bis.

La verbalizzazione in forma riassuntiva

Profili generali

Essa è ammissibile in tutti i casi nei quali non sia prescritta, a norma del paragrafo precedente, la verbalizzazione in forma integrale.

I casi più rilevanti sono in ogni caso i seguenti:

a) procedimento in camera di consiglio (art. 127);

b) atti a contenuto semplice o limitata rilevanza a norma dell'art. 140;

c) documentazione dell'attività di polizia giudiziaria (art. 353);

e) documentazione dell'attività del pubblico ministero diversa da quella contemplata dal comma 1 dell'art. 373;

f) verbali della udienza preliminare, salvo che il giudice non disponga riproduzione con mezzo tecnico con trascrizione demandata ad un ausiliario diverso dal cancelliere (art. 420);

g) in dibattimento, quando il giudice disponga verbalizzazione in forma riassuntiva anche dei mezzi di prova a norma dell'art. 510;

h) procedimento di esecuzione.

A seguito della approvazione del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021 n. 134 Il legislatore espressamente prevede che quando il verbale è redatto in forma riassuntiva, ovvero quando quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

Natura non patologica delle violazioni della disciplina sulle forme di verbalizzazione

Vigendo il principio di tassatività delle nullità, la eventuale violazione delle disposizione che regolano le modalità di verbalizzazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 142 al quale si rinvia, non determina patologie.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che:

a) non sussiste alcuna nullità o inutilizzabilità del verbale di udienza dibattimentale nel caso in cui il giudice abbia disposto la redazione dello stesso in forma riassuntiva al di fuori dei casi consentiti dalla legge ed in mancanza del consenso espresso dalle parti (Cass. III, n. 5892/2014);

b) non sussiste del pari nullità nei casi in cui il giudice abbia disposto la verbalizzazione in forma riassuntiva senza disporre la fonoregistrazione (Cass. I, n. 13610/2012).

Le modalità di documentazione. La smaterializzazione del verbale

Il verbale, sia esso in forma integrale o riassuntiva, è sempre redatto con la stenotipia od altro strumento meccanico, ovvero in caso di indisponibilità di tali mezzi, con la scrittura manuale.

Vi è da rilevare che, nella prassi giudiziaria, è invalso l'uso di duplicare tali adempimenti: anche quando si proceda a registrazione fonografica o stenotipica dell'intero atto processuale o della intera udienza, viene sempre redatto un verbale scritto che dia atto dei presenti e, succintamente, delle operazioni compiute, fra le quali appunto la registrazione; e tale verbale è redatto o con mezzi meccanici di scrittura ovvero a mano, dando comunque luogo alla formazione di un documento cartaceo.

E, del resto, la totale smaterializzazione del documento - verbale determina la impossibilità (o quantomeno la difficoltà) di sottoscrizione dell'atto ad opera dei presenti e del cancelliere.

Una innovativa, e per ora isolata, giurisprudenza è pervenuta tuttavia ad escludere patologie processuali a carico del verbale delle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale, senza la successiva stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e perciò privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale (Cass. V, n. 8442/2013).

In tale decisione la Corte ha considerato che il processo di smaterializzazione del documento è in atto e progredisce rapidamente, tanto che la giurisprudenza ha ritenuto sussistenti ipotesi di falsità in certificazioni con riferimento ai dati contenuti in archivi informatici, ed ha addirittura ravvisato, facendo logica applicazione del «nuovo» concetto di documento, il delitto di bancarotta semplice documentale nel caso di perdita, per comportamento negligente o imprudente, della memoria informatica del computer, contenente le annotazioni delle indicazioni contabili.

Dunque, il documento informatico ha piena cittadinanza nell'ordinamento giuridico, e con esso — quale logica conseguenza — diviene legittimo anche il verbale informatico purché esso abbia il contenuto di cui all'art. 136 e quello ulteriore eventualmente richiesto in relazione alla natura dell'atto da compiersi, venendo a mancare solo la sottoscrizione di cui al seguente art. 137. Ma al riguardo la Corte ha osservato che, da un lato, che la mancanza di sottoscrizione del verbale non è causa di nullità assoluta, ma relativa, e — certamente — non di inutilizzabilità; e, dall'altro, che la norma codicistica è precedente di circa un lustro rispetto alla innovativa disciplina della l. n. 547/1993, dalla quale ha avuto origine il riconoscimento dell'informatica nell'ordinamento giuridico. Inoltre, esistono vari meccanici che possono rendere ragionevolmente certa la paternità di un documento informatico, posto che anche i documenti cartacei sono alterabili e falsificabili.

Dunque, il procedimento di smaterializzazione del verbale, per quanto agli inizi, è obiettivamente in fieri.

La divergenza fra il verbale riassuntivo e la trascrizione

Si è detto che la redazione del verbale in forma riassuntiva è sempre accompagnata dalla registrazione fonografica. E ciò può porre, e nella prassi pone, questioni di divergenza di contenuto fra le due modalità di documentazione.

Il rapporto tra contenuto del verbale e risultato della registrazione, è disciplinato dal comma 3 dell'art. 139 nel senso che se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranei alla documentazione fonografica. Se, invece, la registrazione fonografica in tutto o in parte non ha avuto effetto o risulti non comprensibile sarà inevitabile attribuire al verbale convenzionale piena efficacia probatoria, sicché in concreto il contenuto del verbale in forma riassuntiva, cui occorrerà attenersi, dipenderà dalla maggiore o minore affidabilità delle operazioni di registrazione.

La giurisprudenza ha però chiarito che in caso di discordanza tra il verbale redatto in forma riassuntiva e quello stenotipico, non può fissarsi alcuna regola generale che sancisca la prevalenza dell'uno rispetto all'altro, ma occorre tenere adeguatamente conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. IV, n. 1517/2013).

Le novità introdotte dalla cd. Riforma Cartabia

La legge 27 settembre 2021 n. 134 aveva stabilito che in sede di esercizio della delega il governo doveva prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici, oltre che prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione.

Coerentemente, in sede di esercizio della delega, non solo ha introdotto nella disposizione in commento la registrazione audiovisiva quale strumento tipico di documentazioni degli atti, strumento invero già noto per effetto del d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, ma ne ha ampiamente generalizzato l'uso.

Se ne prevede infatti l'impiego nei seguenti casi, quasi sempre in alternativa alla mera registrazione:

- art. 141-bis – Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione;

- art. 294 – documentazione dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale;

- art. 357 come modalità di documentazione di sommarie informazioni in casi ivi indicati;

- art. 373 per documentare alcuni interrogatori del PM;

- art. 391 ter in sede di investigazioni difensive per documentare le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità a pena di inutilizzabilità.

Soprattutto, tale videoregistrazione costituisce la modalità standard di documentazione di tutte le prove dichiarative raccolte in udienza preliminare, in dibattimento ed in sede di rito abbreviato. In particolare, l'art. 510, al commento del quale si rinvia, prevede ora che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva; e che la trascrizione della riproduzione audiovisiva è disposta solo se richiesta dalle parti.

In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella, in vigore dal 30/12/2022, si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

Casistica

In applicazione di tali principi la giurisprudenza ha ritenuto che:

a ) non determina nullità del verbale e, per l'effetto, del giudizio, l'omessa indicazione del nome del difensore dell'imputato in sede di costituzione delle parti ove risulti che il difensore sia stato presente al dibattimento, abbia assistito l'imputato e abbia formulato le conclusioni finali (Cass. III, n. 15942/2020);

b) in relazione alla trascrizione delle registrazioni di atti processuali, in quanto operazione volta a trasporre con segni grafici il contenuto delle registrazioni, non si pongono problemi di utilizzabilità, potendo semmai denunciarsi la mancata corrispondenza fra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni effettuate (Cass. VI, n. 11914/1992);

c) non determina nullità il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento, essendo facoltà della parte interessata di richiedere un termine allo scopo di verificare la corrispondenza tra il contenuto della trascrizione e quello della registrazione (Cass. VI, n. 6140/2013e trattandosi comunque di prova formatasi in contraddittorio (Cass. VI, n. 14404/2019); mentre nel giudizio di appello il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non legittima la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, con riserva di presentare al deposito delle trascrizioni motivi nuovi o aggiunti (Cass.   VI, n. 14404/2019 );  

d) legittimo ai fini della documentazione delle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza dibattimentale il ricorso al verbale redatto in forma riassuntiva, allorché la registrazione con il mezzo della stenotipia non sia tecnicamente chiara (Cass. I, n. 19511/2010);

e) le trascrizioni delle fonoregistrazioni del verbale di udienza costituiscono parte integrante di esso, cosicché ai fini della sua validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale ad opera del cancelliere, non essendo necessaria quella di ogni trascrizione (Cass. II, n. 24929/2013);

f) non sono affette da nullità le verbalizzazioni in forma riassuntiva di sommarie informazioni redatte dalla polizia giudiziaria senza fonoregistrazione in quanto nessuna norma commina sanzioni processuali alla verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica (Cass. I, n. 13610/2012);

g) il mancato inserimento nel verbale di udienza delle richieste o conclusioni del difensore in ordine ai provvedimenti in relazione ai quali abbia il diritto di interloquire non determina nullità (Cass. VI, n. 43207/2010);

h) determina nullità d'ordine generale della sentenza, per violazione del diritto di difesa, la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale quando il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse nel solo caso in cui la sentenza di condanna si sia fondata sul contenuto di dette dichiarazioni (Cass. IV, n. 17404/2018) anche quando ciò dipenda da malfunzionamento dello strumento tecnico (Cass. III, n. 37463/2008); sul tema anche Cass. III, n. 4972/2021.

Bibliografia

Castellucci, L'atto processuale penale: profili strutturali e modalità realizzative, in Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, I, II (Gli atti), a cura di Dean, Torino, 2008; Rivello, La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti, in Trattato di procedura penale, diretto da Ubertis e Voena, X.1, Milano, 1999, 156.

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