Codice di Procedura Penale art. 134 - Modalità di documentazione.Modalità di documentazione. 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica1 [357, 373, 480, 510]. 2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [125, 127, 140, 268, 3573, 3733, 420, 4811, 666], con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo [1352; 50 att.] ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'articolo 1102. 3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica3. [139]. 4. [Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità ]4.
[1] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. a) num. 1) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che dopo la parola: «verbale» ha inserito le seguenti: «e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica». [2] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. a) num. 2) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole «idoneo allo scopo» al posto di «meccanico» ed ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.» Con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, v. art. 87, comma 4, d.lgs. 150 , cit. che prevede: «4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271». [3] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. a) num. 3) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole «o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.» alle parole «è effettuata anche la riproduzione fonografica». [4] Comma abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c) d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212. InquadramentoIl procedimento penale è per definizione una serie concatenata di atti, che seguono una precisa scansione temporale disciplinata dalla legge per pervenire ad un atto conclusivo, sia esso una decisione di merito o di rito, definitiva o meno. L'attività del procedimento penale e ogni singolo atto di cui esso si compone necessita dunque di essere documentata. Il legislatore individua, all'art. 134, la forma principale di documentazione degli atti processuali nel verbale, affiancato nei casi previsti dalla legge dalla riproduzione audio o video dell'attività svolta. Come previsto dagli articoli successivi, al cui commento si rinvia, il verbale è affidato all'ausiliario dell'Autorità giudiziaria, nella persona del cancelliere, e può essere redatto in forma integrale o riassuntiva, con strumentimeccanici, oggi telematici ovvero a mano. Il verbale dell'attività svolta consentirà quindi di rappresentare verbalmente (nonché attraverso le registrazioni audio e video ove previste e disposte) quanto svolto nell'ambito del procedimento, consentendo alle parti e agli altri soggetti legittimati di prenderne notizia, così garantendo la trasparenza, il controllo e la documentazione dell'attività giurisdizionale. La previsione del verbale quale forma di documentazione comporta che qualunque altra forma di riproduzione degli atti non è ammessa e non assume alcuna rilevanza giuridico-processuale, per l'evidente ragione che, essendo priva delle caratteristiche formali del verbale - prima fra tutte la redazione ad opera di un soggetto rivestito della qualità di pubblico ufficiale - essa non può far fede della corrispondenza al reale del fatto o dei fatti che ne costituiscono il contenuto. Ne consegue che la documentazione di atti processuali in forme diverse dal verbale non realizza la rappresentazione di essi nei modi che la legge consente, sicché di documentazione sul piano giuridico non può neppure parlarsi (Cass. II, 1284/1997). Le forme di verbalizzazioneCome anticipato, la verbalizzazione può avvenire in forma integrale o riassuntiva e attraverso strumenti meccanici, quale la stenotipia, o ogni altro strumento idoneo, oggi con mezzi informatici, ovvero, in mancanza della possibilità di ricorrere a tali strumenti, con scrittura manuale. Rinviando al commento dell'art. 110, espressamente richiamato dall'art. 134, ogni approfondimento in ordine alla forma degli atti, specie nell'attuale processo penale telematico (PPT), occorre in questa sede evidenziare che, ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento, il verbale può essere redatto in forma integrale o riassuntiva. La disposizione citata prevede che nel caso in cui si opti, ove possibile, per la verbalizzazione in forma riassuntiva ovvero quando la verbalizzazione in forma integrale è ritenuta comunque insufficiente, l'Autorità giudiziaria disponga di procedersi anche mediante riproduzione audio o video degli atti compiuti. La verbalizzazione in forma integrale, che richiede la documentazione di ogni dichiarazione o condotta tenuta dai presenti, è necessaria in una serie di ipotesi disciplinate dalla legge processuale, tra cui l'interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, come prescritto dall'art. 141-bis; l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o di persona imputata in un procedimento connesso, di cui rispettivamente all'art. 373, comma 1, lett. b) e d-bis); o infine, più in generale, all'assunzione dei mezzi di prova nel corso del dibattimento o durante l'incidente probatorio. Quando non sia invece prescritta la verbalizzazione in forma integrale, è possibile procedere in forma riassuntiva, come avviene nei procedimenti in camera di consiglio ex art. 127, o per il compimento di atti a contenuto semplice o limitata rilevanza, di cui all'art. 140, o con riferimento all'attività della Polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero, nonché nel procedimento di esecuzione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 510 è possibile, inoltre, che il giudice del dibattimento, nell'assunzione della prova, disponga che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva. Come anticipato, tuttavia, in caso di verbalizzazione in forma riassuntiva e quando sia ritenuto dal giudice necessario perché anche la verbalizzazione in forma integrale è considerata insufficiente, si procede altresì a registrazione audio o video. Le disposizioni dettate dall'art. 134 non comportano tuttavia nullità in caso di violazione da parte dell'Autorità giudiziaria e dell'ausiliario preposto alla documentazione, in assenza di una espressa previsione di legge che sancisca tale sanzione processuale, soggetta al principio di tassatività delle cause di nullità. Ne consegue che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il giudice abbia disposto la redazione dello stesso in forma riassuntiva, sebbene non ricorressero le condizioni previste dalla legge, non sussiste alcuna nullità o inutilizzabilità del verbale di udienza dibattimentale perché si tratta di inosservanza che non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 142, al cui commento si rinvia, o da altre disposizioni presidiate da tali sanzioni processuali (Cass. III, n. 5892/2015); del pari, non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità, per omessa previsione di legge di siffatte sanzioni processuali, la verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica dello stesso (Cass. I, n. 13610/2012). L'assenza di sanzioni processuali e l'evoluzione tecnologica e normativa del processo penale, oggi nelle forme sebbene non esclusiva del PPT ha comportato l'affermarsi di una prassi praeter legem, attraverso la redazione di verbali prima analogici, manoscritti, e oggi in formato c.d. nativo-digitale, con sottoscrizione digitale e visto digitale del magistrato, attraverso cui si procede tuttavia ad una verbalizzazione in forma riassuntiva, affiancata però dalla fonoregistrazione e, ove richiesto e previsto dalla legge, dalla registrazione audio-video dell'attività svolta (come nel caso dell'acquisizione in dibattimento delle prove dichiarative, ex art. 510, degli interrogatori di persone detenute, ex art. 141-bis, dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294, della documentazione delle sommarie informazioni testimoniali – ove richiesto dall'interessato – ex art. 357, o per le investigazioni difensive volte a documentare dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, ex art. 391-ter). Tale prassi è stata convalidata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata trascrizione delle dichiarazioni fono-registrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità d'ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa, purché però la sentenza di condanna si sia fondata sul contenuto di dette dichiarazioni (Cass. IV, 17404/2018); la successiva giurisprudenza ha tuttavia precisato che siffatta nullità di ordine generale non deriva invece dalla incompleta trascrizione delle dichiarazioni testimoniali fono-registrate rese in dibattimento, in quanto può determinare violazione del diritto di difesa solo la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova ovvero la mancanza delle trascrizioni, dovuta a malfunzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione (Cass. III, n. 4972/2022).
BibliografiaCastellucci, L'atto processuale penale: profili strutturali e modalità realizzative, in Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, I, II (Gli atti), a cura di Dean, Torino, 2008; Rivello, La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti, in Trattato di procedura penale, diretto da Ubertis e Voena, X.1, Milano, 1999, 156. |