Codice di Procedura Penale art. 136 - Contenuto del verbale.

Angelo Salerno

Contenuto del verbale.

1. Il verbale contiene [480, 481] la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario [126] ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante [482], o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione [499, 501].

Inquadramento

Il legislatore non individua in maniera rigida e compiuta il contenuto del verbale, affidato all’ausiliario dell’Autorità giudiziaria, limitandosi, all’art. 136, a disciplinare il suo contenuto minimo, senza peraltro sanzionare con la nullità ogni eventuale omissione nella documentazione dell’attività svolta.

Il contenuto del verbale

Ai sensi del comma 1 dell'art. 136, il verbale deve contenere la menzione del luogo e della data di compimento dell'atto.

Tali indicazioni sono fondamentali per collocare temporalmente l'attività svolta, onde consentire la verifica del rispetto dei termini processuali previsti anche a pena di decadenza ovvero dei termini a difesa, con funzione dilatoria. Qualora necessario, è previsto altresì che l'ausiliario del giudice attesti l'ora (ivi compresi i minuti) in cui l'attività è iniziata e terminata, come ad esempio nel caso di convalida dell'arresto o del fermo, da effettuarsi entro i termini di legge, pena la immediata liberazione dell'indagato.

In ogni caso, non determina nullità la mancata indicazione nel verbale di udienza dell'ora di apertura e chiusura, sempre che essa non si sia svolta in ora diversa da quella stabilita, circostanza, questa, che può essere accertata anche mediante apposita certificazione di cancelleria (Cass. VI, n. 13403/1998). 

Occorre altresì che sia dato atto delle generalità delle persone intervenute, specificando – ove possibile – il motivo della mancata presenza dei soggetti tenuti a partecipare (come nel caso di testimoni o periti assenti o di eventuali legittimi impedimenti della difesa dell'imputato).

Alle indicazioni di carattere formale, volte a cristallizzare luogo, tempo e soggetti dell'attività svolta, il verbale deve contenere quindi la descrizione di quanto compiuto direttamente dall'ausiliario o avvenuto in sua presenza o da questi constatato (si pensi all'attestazione di arrivo in aula dell'imputato agli arresti domiciliari autorizzato a partecipare all'udienza libero e senza scorta).

Devono altresì essere verbalizzate le dichiarazioni ricevute dall'ausiliario o dall'Autorità giudiziaria che questi assiste, indicando, ai sensi del comma 2, per ciascuna dichiarazione, se sia stata resa spontaneamente o previa domanda, che deve essere in tal caso riprodotta (anche e solitamente mediante rinvio alla trascrizione della fonoregistrazione). Qualora il dichiarante sia stato autorizzato alla consultazione di note scritte, di tale circostanza deve essere fatta menzione nel verbale.

Il contenuto del verbale, che non trova – come anticipato – un limite nelle disposizioni dell'art. 136, se non in termini di contenuto minimo della verbalizzazione, può essere oggetto di contestazioni o contrasti tra le parti in ordine alla esattezza, completezza o precisione di quanto verbalizzato dall'ausiliario.

Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'eventuale incompletezza del verbale di udienza non ne determina la nullità e, comunque, il solo fatto che nel processo verbale dell'udienza nulla si attesti circa lo svolgimento di alcune attività, di carattere ordinario, non costituisce prova del mancato svolgimento delle stesse (Cass. VI, n. 9759/1999).

In tal caso, il giudice sarà tenuto a verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso (Cass. VI, n. 26026/2018), non potendo né rigettare la questione sulla base della natura di atto pubblico fide-facente del verbale, ex art. 2700 c.c. (esclusa dalla giurisprudenza, secondo cui il verbale di udienza non ha valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del suo contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale: Cass. II, n. 30756/2021), né tantomeno sospendere il procedimento, non essendo prevista alcuna pregiudiziale penale in siffatte ipotesi. Il magistrato dovrà invece verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa nell'ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso (Cass. n. 38240/2002).

Nell'accertare la corrispondenza al vero di quanto verbalizzato, il giudice potrà altresì disporre l'ascolto in aula, nel contradditorio delle parti, della fonoregistrazione, avendo libertà in ordine alle modalità di accertamento.

Bibliografia

Vedi sub art. 134.

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