Codice di Procedura Penale art. 136 - Contenuto del verbale.

Francesco Mancini

Contenuto del verbale.

1. Il verbale contiene [480, 481] la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario [126] ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante [482], o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione [499, 501].

Inquadramento

La norma individua il contenuto minimo costante, irrinunciabile, del verbale, demandando poi alle disposizioni regolative dei singoli istituti per la determinazione del contenuto ulteriore e specifico di ciascun atto processuale.

Profili generali

L'esigenza di documentare lo svolgimento degli atti processuali assolve nell'ordinamento funzioni che sono, ad un tempo, interne ed esterne al processo. Nel processo, la documentazione risponde alla necessità di descrivere in modo congruo il contenuto degli atti in esso compiuti, e di preservarne memoria, per il giudice, per le parti e per i successivi gradi di giudizio. Fuori del processo tale documentazione assolve essenzialmente finalità informative, ed è lo strumento attraverso il quale l'opinione pubblica esercita il controllo democratico sulla giurisdizione.

Come si è osservato sub art. 134, la documentazione degli atti si effettua mediante processo verbale. Esso è, semplicemente, il resoconto scritto di dichiarazioni rese, operazioni compiute, richieste formulate, comportamenti tenuti o di quant'altro sia suscettibile di acquisire rilevanza giuridica, purché avvenga nel processo in presenza del cancelliere; ciò allo scopo di ricordare tali accadimenti in modo fedele, e precostituirne una prova.

Nel rinviare al commento sub art. 134 per le distinzioni fra verbale redatto in forma integrale ed in forma riassuntiva, nonché fra verbale redatto con strumenti meccanici o con scrittura manuale, in questa sede occorre individuare quale sia il contenuto minimale, ma immancabile, di ogni singolo verbale; mentre resta demandato alle disposizioni regolative dei vari istituti la determinazione del contenuto ulteriore e specifico di ciascun atto processuale.

Ciascun verbale, dunque, ha come contenuto essenziale:

a) le indicazioni di cui all'art. 111 (luogo, anno, mese, giorno e, quando occorre, ora) dell'apertura e chiusura del verbale;

b) le generalità delle persone intervenute, con l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire;

c) la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

Il verbale, in definitiva, deve contenere l'indicazione della data, dei presenti, e di tutto quanto è avvenuto, o si è detto, in occasione del compimento dell'atto.

Il comma secondo della disposizione in commento, poi individua ulteriori requisiti necessari del verbale nella ipotesi in cui esso sia destinato a consacrare prove dichiarative. Prevede infatti la norma che in questi casi il verbale deve indicare:

a) se la dichiarazione è stata resa spontaneamente o previa domanda, ed in questo caso riportarne il contenuto;

b) se la dichiarazione sia stata dettata dal dichiarante e se si sia avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte.

Questioni sul contenuto del verbale

Come è noto, a norma dell'art. 482, in dibattimento le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. E, più in generale, in tale sede l'imputato ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale (art. 494). Analogo potere dichiarativo ha l'indagato od il condannato nel procedimento in camera di consiglio a norma dell'art. 127.

In occasione del compimento di atti processuali, poi, parti e difensori hanno il diritto di interloquire, facendo inserire a verbale proprie richieste od eccezioni, sempre nei limiti dell'oggetto del procedimento e senza intenti dilatori.

Dunque, è fisiologico che possano insorgere contrasti o dispute circa il contenuto del verbale, o meglio sulla corrispondenza al vero di quanto dal cancelliere verbalizzato.

La giurisprudenza demanda la soluzione della questione al giudice, avendo chiarito che anche in caso di denuncia della falsità del verbale il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell'atto a norma dell'art. 2700 c.c., né sospendere il procedimento, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento (Cass. V, n. 38240/2002).

Questo perché il verbale di udienza non ha valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del suo contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale (Cass. II, n. 40756/2021).

La divergenza fra il verbale riassuntivo e la trascrizione

Vedi sub art. 134.

Casistica

In applicazioni di tali principi la giurisprudenza ha chiarito che:

a) non determina alcuna nullità la mancanza sopravvenuta, per qualsiasi causa, dei nastri delle fonoregistrazioni delle deposizioni testimoniali regolarmente trascritte, sia per il principio di tassatività delle nullità sia perché la documentazione di quanto avvenuto in udienza è attestata dalle trascrizioni, costituenti parte integrante del processo verbale (Cass. S.U., n. 12778/2020).

b) non determina nullità od inutilizzabilità la circostanza che sommarie informazioni testimoniali rese da due persone diverse, raccolte dal medesimo ufficiale di P.G. in separati verbali, rechino l'indicazione dello stesso giorno e della stessa ora; ma ciò può minare l'attendibilità probatoria dell'atto (Cass. III, n. 36704/2014);

c) il verbale relativo alle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale non è invalido, purché contenga indicazione dell'inizio, delle modalità di svolgimento e della chiusura delle attività di captazione delle conversazioni (Cass. V, n. 8442/2013); per la progressiva smaterializzazione del documento vedasi commento sub art. 134;

d) la omessa indicazione delle domande rivolte al dichiarante dalla polizia giudiziaria non determina né nullità né di inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni testimoniali (Cass. III, n. 1792/2010);

e) non determina nullità il mancato inserimento nel verbale di udienza delle richieste o conclusioni del difensore, in ordine ai provvedimenti in relazione ai quali abbia il diritto di interloquire (Cass. VI, n. 43207/2010).

f) non determina nullità la incompletezza del verbale di udienza con riguardo all'esposizione dei fatti da parte del pubblico ministero e, comunque, il solo fatto che nel processo verbale dell'udienza nulla si attesti circa lo svolgimento di alcune attività, di carattere ordinario, non costituisce prova del mancato svolgimento delle stesse (Cass. VI, n. 9759/1999);

g) non determina nullità la mancata indicazione nel verbale di udienza dell'ora di apertura e chiusura, sempre che essa non si sia svolta in ora diversa da quella stabilita, circostanza, questa, che può essere accertata anche mediante apposita certificazione di cancelleria (Cass. VI, n. 13403/1998).

Bibliografia

Vedi sub art. 134.

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