Codice di Procedura Penale art. 141 - Dichiarazioni orali delle parti.Dichiarazioni orali delle parti. 1. Quando la legge non impone la forma scritta [125 6], le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario [126] che assiste il giudice redige il verbale [134, 136] e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti [482]. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale. 2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese [116]. InquadramentoL’art. 141 dedica alle dichiarazioni delle parti una specifica disciplina con riferimento alle modalità di documentazione e al diritto di ottenere la certificazione o la copia delle dichiarazioni rese. Si tratta invero di norme dettate con riferimento alle dichiarazioni processuali cc.dd. a contenuto negoziale, da tenere distinte rispetto alle deposizioni, agli esami o alle dichiarazioni spontanee dal contenuto invece narrativo o informativo. Le dichiarazioni non scritte delle partiAi sensi del comma 1 dell'art. 141, qualora non sia richiesta la forma scritta (come nel caso della ricusazione o della richiesta di rimessione del processo), le parti hanno facoltà di effettuare personalmente o a mezzo di procuratore speciale dichiarazioni orali o richieste relative al procedimento, di cui l'ausiliario del giudice cura la verbalizzazione, procedendo a registrazione delle stesse e allegando, ove necessario, al verbale la procura speciale spesa. La formulazione della norma consente di limitare l'ambito operativo della disposizione agli atti che possono essere compiuti esclusivamente dalla parte o dal suo procuratore speciale, non rientrandovi le richieste o dichiarazioni del difensore effettuate nell'esercizio dell'ordinario ius postulandi. A titolo esemplificativo possono richiamarsi la remissione di querela ex artt. 152 e ss. c.p. e 340, la richiesta di riti alternativi o la revoca di costituzione di parte civile ex art. 82. Il comma 2 dell'articolo in commento riconosce inoltre alla parte che ne faccia richiesta il diritto di ottenere una certificazione delle dichiarazioni rese o una copia delle stesse, ponendo a carico della stessa le relative spese. BibliografiaVedi sub art. 134. |