Codice di Procedura Penale art. 142 - Nullità dei verbali.

Angelo Salerno

Nullità dei verbali.

1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione [110] del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

Inquadramento

L’art. 142 disciplina, a chiusura del Titolo dedicato alla documentazione degli atti, le nullità del verbale, individuando due sole ipotesi tassative in cui essa si verifica. Ne consegue che, salva ogni altra disposizione di legge (come nel caso della inutilizzabilità prevista dall’art. 141-bis, al cui commento si rinvia), ogni altra violazione è qualificabile come mera irregolarità formale.

Le cause di nullità del verbale

Ai sensi dell’art. 142, il verbale è nullo quando vi sia incertezza assoluta in ordine alle persone intervenute nel compimento dell’attività ovvero quando manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale che ne abbia curato la redazione.

Le due cause di nullità del verbale, tassative, sono state oggetto di precisazioni da parte della giurisprudenza di legittimità, che ne ha delimitato i confini applicativi.

L’assoluta incertezza sulle persone intervenute

Con particolare riferimento alla causa di nullità dell'assoluta incertezza sulle persone intervenute, la Corte di cassazione ha infatti chiarito che essa sussiste solo quando è preclusa qualsiasi possibilità di identificazione coloro che hanno presenziato alla formazione dell'atto (Cass. V, n. 6399/2010), occorrendo cioè che l'identità del soggetto che partecipa all'atto non solo non sia documentata nella parte del verbale specificamente destinata a tale attestazione, ma non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso né da altri atti processuali richiamati dal verbale o che a questo siano, comunque, riconducibili (Cass. S.U., n. 41461/2012).

Con particolare riferimento all'ufficio del Pubblico Ministero, impersonale, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre evidenziato che la mancata precisazione delle generalità nel verbale del magistrato intervenuto costituisce mera irregolarità, allorché ne risulti sicura l'effettiva partecipazione, in quanto la nullità che colpisce il verbale d'udienza attiene all'incertezza assoluta in ordine all'intervento dei soggetti che devono partecipare al dibattimento, non alla indicazione nominativa dei partecipanti (Cass. V, n. 5770/1998).

È stata inoltre del pari esclusa la nullità del verbale in caso di omessa menzione della presenza di uno dei due difensori dell'imputato, qualificandola come mera irregolarità, non produttiva di vizi per il verbale e, comunque, per la sentenza conclusiva del giudizio (Cass. VI, n. 5455/2005).

Allo stesso tempo, l'omessa indicazione del nome del difensore dell'imputato in sede di costituzione delle parti, ove comunque risulti che il difensore sia stato presente al dibattimento, abbia assistito l'imputato e abbia formulato le conclusioni finali, costituisce mera irregolarità e non già causa di nullità del verbale (Cass. III, n. 15942/2020).

I medesimi principi operano con riferimento agli ausiliari del magistrato, essendo stato affermato dalla Corte di cassazione che l'omessa sottoscrizione del verbale da parte dell'interprete integra una mera irregolarità, atteso che la nullità del verbale sussiste solo nei casi di incertezza assoluta sulle persone intervenute o di mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto (Cass. VI, n. 45939/2015).

L’omessa sottoscrizione

Anche con riferimento alla causa di nullità dell'omessa sottoscrizione da parte dell'ausiliario dell'Autorità giudiziaria sono intervenuti, in più occasioni, chiarimenti da parte della giurisprudenza di legittimità, che ha adottato, anche in questo caso un approccio di carattere teleologico e funzionale.

Occorre tuttavia precisarsi che la casistica presa in considerazione attiene alla redazione degli atti processuali in forma analogica, oggi sostituita, nel processo penale telematico (PPT) dalla formazione di atti cc.dd. nativo-digitali, sottoscritti con firma digitale; i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione sono tuttavia ancora pienamente attuali laddove, per impedimenti tecnici o impossibilità di procedere nelle forme digitali, il verbale sia redatto in forma analogica (come peraltro previsto per una serie di procedimenti esclusi dall'ambito del PPT, tra cui gli incidenti di esecuzione o i reclami ex art. 410.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, riguardo alla sottoscrizione, che per la validità del verbale è sufficiente la sigla del pubblico ufficiale, essendo irrilevante la possibilità di individuare il nome del sottoscrittore, cui è in ogni caso consentito risalire aliunde, anche attraverso altri atti dell'ufficio (Cass. III, n. 3513/1997), laddove il verbale è invece nullo qualora non vi sia almeno in sigla la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha compilato (Cass. II, n. 20869/2003).

È in ogni caso da escludersi la nullità del verbale quando sia stato redatto e sottoscritto dal solo magistrato e non dall'ausiliario che lo deve assistere e sia rimasto tuttavia assente (Cass. IV, n. 3352/1998). Viceversa, la mancanza di sottoscrizione da parte del giudice non determina nullità del verbale derivando questa unicamente dall'omessa sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente (Cass. III, n. 43803/2008).

Va infine evidenziato che non determina nullità del verbale la firma apposta ma non decifrabile, allorché la sottoscrizione sia suscettibile di essere abbinata, anche sulla base di elementi esterni di identificazione, a una determinata persona fisica (Cass. II, n. 7951/2007).

Costituisce del pari una mera irregolarità la mancata sottoscrizione del verbale di udienza in ogni foglio, in quanto tale sanzione è prevista solo per il caso in cui manchi del tutto la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente (Cass. V, n. 1740/2010).

Le mere irregolarità

Oltre a delimitare la portata delle cause tassative di nullità del verbale, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in ordine ad una serie di violazioni per le quale ha escluso l'invalidità del verbale, qualificandole come mere irregolarità formali.

Tra queste rientrano l'omessa indicazione delle domande rivolte al dichiarante dalla Polizia giudiziaria non è causa di nullità né di inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni (Cass. III, n. 1792/2010); l'eventuale incompletezza del verbale di udienza, con riguardo all'esposizione dei fatti da parte del pubblico ministero (Cass. VI, n. 9759/1999); la mancata indicazione nel verbale di udienza dell'ora di apertura e chiusura (Cass. VI, n. 13403/1998); o infine il mancato inserimento nel verbale di udienza delle richieste o conclusioni del difensore in ordine ai provvedimenti in relazione ai quali abbia il diritto di interloquire (Cass. VI, n. 43207/2010).

La natura della nullità

In presenza di alcune delle due cause tassative di nullità del verbale si configura una nullità relativa, dovendosi escludere che i vizi sopra esaminati rientrino tra le violazioni delle disposizioni concernenti gli interessi tutelati dalle nullità generali ex art 178.

In tal senso si è espressa altresì la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il carattere relativo della nullità ex art 142, ravvisando il conseguente onere della parte di eccepirla immediatamente dopo il compimento dell'atto (Cass. VI, n. 38658 /2010).

Si tratta dunque di una nullità a regime intermedio, di cui all'art. 182 (Cass. IV, n. 10181/2004).

È stata pertanto ritenuta tardiva l'eccezione relativa alla omessa sottoscrizione da parte dei verbalizzanti di un verbale di sommarie informazioni proposta per la prima volta dal difensore dell'indagato in sede di procedimento di riesame, in quanto, ai sensi dell'art. 182 la stessa avrebbe dovuto essere dedotta, a pena di decadenza, nell'udienza di convalida (Cass. I, n. 40700/2015).

La natura relativa, a regime intermedio, delle nullità ex art. 142 comporta altresì la possibilità di sanare le stesse, ai sensi dell'art. 183, ove la relativa eccezione non venga formulata tempestivamente, come nel caso di omessa sottoscrizione di verbali di udienza da parte del pubblico ufficiale redigente, ove verificatasi nell'ambito di un dibattimento che si articola in più udienze, non eccepita all'udienza successiva (Cass. II, n. 2503/2007).

In ogni caso, ove dichiarata, la nullità conseguente a tale mancata sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto non comporta l'annullamento dell'intero giudizio a cui lo stesso si riferisce qualora non risultino essere state pregiudicate l'attività defensionale o giurisdizionale (Cass. III, n. 40316/2021; Cass. V, n. 15980/2012).

 

Bibliografia

Vedi sub art. 134

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