Codice di Procedura Penale art. 144 - Incapacità e incompatibilità dell'interprete.Incapacità e incompatibilità dell'interprete. 1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto [414 c.c.; 32 c.p.], l'inabilitato [415 c.c.] e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [28, 29, 31 c.p.] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [30, 31, 35 c.p.]; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [215 c.p.] o a misure di prevenzione1; d) chi non può essere assunto come testimone [197, 197-bis] o ha facoltà di astenersi dal testimoniare [199] o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [120, 194 s.] o di perito [221] ovvero è stato nominato consulente tecnico [225, 233, 359] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12]. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta2. [1] V. sub art. 120. [2] L'art. 1 l. 20 febbraio 2006, n. 95 ha disposto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine «sordomuto» sia sostituito con l'espressione «sordo». InquadramentoAi sensi dell’art. 143, ultimo comma, la prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria. L’art. 144 individua, tuttavia, una serie di ipotesi in cui l’interprete non può assumere l’incarico e prestare il proprio ufficio, a pena di nullità. Si tratta di condizioni personali, che assumono rilievo in assoluto, ovvero di circostanze relative al rapporto dell’interprete con le parti ovvero all’attività dallo stesso già svolta, senza che assuma invece alcun rilievo la effettiva capacità tecnica dell’interprete di comprendere e tradurre la lingua conosciuta dall’interessato, rispetto alla quale è rimessa alla valutazione dell’Autorità giudiziaria la nomina, secondo intuitus peronae. Le causa di incapacità e incompatibilità dell’interpreteLa rubrica dell'art. 144 distingue tra cause di incapacità e cause di incompatibilità dell'interprete. Alla prima categoria sono riconducibili i casi di cui alle lett. a), b) ec) dell'articolo, che impediscono, a pena di nullità, di prestare l'ufficio di interprete ai soggetti minorenni, interdetti, inabilitati o comunque affetti da infermità di mente, senza tuttavia specificarne la gravità o gli effetti (lett. a), ovvero i soggetti interdetti, anche solo temporaneamente, dai pubblici uffici a titolo di pena accessoria o interdetti, ovvero anche solo sospesi, dall'esercizio di una professione o di un'arte, quand'anche non coincidente con quella di interprete (lett. b), o infine i soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione (lett. c). I primi sono motivi di incapacità di carattere personale, legati cioè alle condizioni psicofisiche del soggetto, laddove i requisiti di cui alle lett. b) e c) risultano di carattere morale, conseguendo all'irrogazione di pene accessorie o all'applicazione di misure preventive o di sicurezza. In siffatte ipotesi, prescindendo da ogni ulteriore accertamento, il soggetto nominati non potrà assumere l'incarico in quanto incapace di prestare l'ufficio. Con particolare riferimento alla infermità di mente, occorrerà in ogni caso procedere ad ogni accertamento necessario con onere di chi intenda eccepire la causa di incapacità di dimostrarne il presupposto. Sono invece cause di incompatibilità, che prescindono dunque da uno status personale dell'interprete, quelle di cui alla lett. d), che riguarda chiunque non possa assumere la veste di testimone o di perito o sia stato nominato consulente tecnico nel medesimo procedimento o in procedimento connesso. La disposizione in commento rinvia dunque implicitamente alle norme di cui agli artt. 197 e 222, al cui commento si rinvia. Le cause di incompatibilità sono espressamente previste per la prestazione dell'ufficio di interprete, quale ausiliario dell'Autorità giudiziaria, e non possono pertanto essere estese agli ausiliari della Polizia giudiziaria, sicché la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di nominare ausiliario di polizia giudiziaria per lo svolgimento della funzione di interprete colui che sia stato già sentito come persona informata sui fatti, non essendo prevista dal codice di procedura penale alcuna forma di incompatibilità (Cass. V, n. 23021/2017). Nel contempo, in assenza di disposizioni in tal senso, non sussistono incompatibilità per l'incarico di interprete in capo a chi abbia svolto il medesimo incarico quale ausiliario di polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari, ancorché non iscritto nell'apposito albo professionale (Cass. II, n. 35443/2020). Costituiscono invece causa di incompatibilità lo svolgimento dell'ufficio di trascrittore e traduttore nella lingua italiana delle registrazioni delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari (Cass. S.U. , n. 18268/2011 ), nonché la traduzione e trascrizione, quale perito, del contenuti delle intercettazioni telefoniche ( Cass. I, n. 6303/2001 ) o infine chi abbia svolto nell'ambito del medesimo procedimento l'ufficio di consulente tecnico del Pubblico Ministero ( Cass. IV, n. 22839/2004 ), essendo tutte ipotesi riconducibili ai casi di incompatibilità di cui alla lett. d ) dell'art. 144. La prestazione dell'ufficio di interprete in presenza di una causa di incapacità o di incompatibilità determina la nullità dell'attività svolta. Si tratta di una nullità relativa, da eccepirsi, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, ossia prima dell'atto , se ciò non sia possibile, immediatamente dopo (Cass. I, n. 17905/2015), dovendosi altrimenti ritenere sanata (Cass. I, n. 17292/2008).
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